Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date21 December 2018
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,energia,rapprochement des législations,énergie
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 328, 21 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 328, 21 décembre 2018
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21.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/210

DIRETTIVA (UE) 2018/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015, intitolata «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici». Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale di energia, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dall'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4) («accordo di Parigi»), che impegna a contenere l'incremento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e ad adoperarsi per limitare tale incremento a 1,5 °C.
(2) La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) contribuisce alla realizzazione dell'Unione dell'energia, nell'ambito della quale l'efficienza energetica deve essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici si dovrebbe tenere conto del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto. La Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni relative alla pianificazione del sistema energetico o di finanziamento. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta ciò sia economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Ciò dovrebbe contribuire a sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre all'Unione, in particolare ai cittadini e alle imprese.
(3) L'efficienza energetica dovrebbe essere riconosciuta quale un elemento essenziale e una considerazione prioritaria nelle decisioni di investimento future per quanto riguarda l'infrastruttura energetica dell'Unione.
(4) Per raggiungere un obiettivo ambizioso in materia di efficienza energetica è necessario eliminare taluni ostacoli, al fine di facilitare gli investimenti nelle misure di efficienza energetica. Un passo in tale direzione è la precisazione fornita da Eurostat, il 19 settembre 2017, sul modo di registrare i contratti di prestazione energetica nei conti nazionali, che rimuove le incertezze e facilita l'uso di tali contratti.
(5) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha sostenuto un obiettivo di efficienza energetica del 27 % da raggiungere nel 2030 a livello di Unione e da riesaminare entro il 2020 «tenendo presente un obiettivo a livello dell'Unione del 30 %». Nella risoluzione del 15 dicembre 2015 intitolata «Verso un'Unione europea dell'energia», il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare anche la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40 % per lo stesso termine. È opportuno pertanto modificare la direttiva 2012/27/UE per adeguarla alla prospettiva del 2030.
(6) È opportuno esplicitare sotto forma di obiettivo del 32,5 % per il 2030 la necessità che l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza energetica a livello di Unione, espressi in consumo di energia primaria e/o finale. Le proiezioni formulate nel 2007 hanno mostrato un consumo di energia primaria nel 2030 di 1 887 Mtoe e un consumo di energia finale di 1 416 Mtoe. Una riduzione del 32,5 % risulta rispettivamente in 1 273 Mtep e 956 Mtep nel 2030. La Commissione dovrebbe valutare tale obiettivo, analogo a quello dell'Unione per il 2020, al fine di rivederlo al rialzo entro il 2023 in caso di significative riduzioni dei costi ovvero, se necessario, per realizzare gli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione. Non vi sono obiettivi vincolanti a livello di Stati membri nelle prospettive del 2020 e 2030 e dovrebbe continuare a rimanere invariata la facoltà degli Stati membri di fissare i contributi nazionali in base al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica. Gli Stati membri dovrebbero fissare i propri contributi nazionali indicativi di efficienza energetica tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 273 Mtoe di energia primaria e/o 956 Mtoe di energia finale. Ne consegue che il consumo di energia primaria nell'Unione dovrebbe essere ridotto del 26 % e il consumo di energia finale del 20 % rispetto ai livelli del 2005. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030 è necessaria ed è prevista nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(7) L'efficienza operativa dei sistemi energetici in qualunque momento è influenzata dalla capacità di immettere nella rete, in maniera fluida e flessibile, la potenza generata a partire da diverse fonti, caratterizzate da diversi gradi di inerzia e tempi di avvio. Rafforzare tale efficienza consentirà di utilizzare meglio l'energia rinnovabile.
(8) Il miglioramento dell'efficienza energetica può contribuire a migliorare i risultati economici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero puntare a ridurre il consumo di energia a prescindere dai livelli di crescita economica.
(9) L'obbligo in capo agli Stati membri di stabilire strategie a lungo termine per mobilitare investimenti e agevolare la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e di notificarle alla Commissione è soppresso nella direttiva 2012/27/UE e inserito nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dove tale obbligo si inserisce nei piani a lungo termine per gli edifici a energia quasi zero e sulla decarbonizzazione degli edifici.
(10) In considerazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030, l'obbligo di risparmio energetico stabilito dalla direttiva 2012/27/UE dovrebbe essere esteso oltre il 2020. Tale proroga creerebbe una maggiore stabilità per gli investitori e si stimolerebbero così gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione profonda degli edifici con l'obiettivo a lungo termine di facilitare la trasformazione efficiente in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. L'obbligo di risparmio energetico ha svolto un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro a livello locale e dovrebbe essere mantenuto per garantire che l'Unione possa conseguire i propri obiettivi in materia di energia e clima creando ulteriori opportunità e per rompere il legame tra il consumo energetico e la crescita. La cooperazione con il settore privato è importante al fine di valutare a quali condizioni sia possibile mobilitare gli investimenti privati per progetti di efficienza energetica e di elaborare nuovi modelli per generare ricavi per l'innovazione nell'ambito dell'efficienza energetica.
(11) Le misure per il miglioramento dell'efficienza energetica hanno un impatto positivo anche sulla qualità dell'aria, poiché la maggiore efficienza energetica degli edifici contribuisce a ridurre la domanda di combustibili per il riscaldamento, compresi i combustibili solidi. Le misure di efficienza energetica contribuiscono pertanto a migliorare la qualità dell'aria esterna e interna e concorrono a conseguire, in maniera efficiente in termini di costi, gli obiettivi della politica dell'Unione sulla qualità dell'aria, quali sanciti in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
(12) Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente nuovi risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo d'obbligo dal 2021 al 2030, pari al risparmio annuale di almeno lo 0,8 % del consumo finale di energia. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il nuovo periodo d'obbligo, tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente, a condizione che le azioni individuali che attivano i risparmi energetici siano introdotte nel nuovo periodo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare
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