Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814 (Text with EEA relevance. )

Published date19 March 2018
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 19 March 2018
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19.3.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76/3

DIRETTIVA (UE) 2018/410 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2018

che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.
(2) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di tali riduzioni delle emissioni e l'obiettivo deve essere raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea («EU ETS»), grazie al quale entro il 2030 si ridurranno le emissioni del 43 % rispetto ai livelli del 2005. Ciò è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) il 6 marzo 2015.
(3) L'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 a norma della UNFCCC («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Hanno altresì concordato di verificare periodicamente l'attuazione dell'accordo di Parigi al fine di valutare i progressi collettivi verso la realizzazione dello scopo per cui esso è inteso e dei suoi obiettivi a lungo termine.
(4) In linea con l'impegno dei colegislatori espresso nella direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nell'ambito dell'accordo di Parigi, l'Unione e i suoi Stati membri hanno assunto un obiettivo di riduzione che copre tutti i settori dell'economia. È opportuno incoraggiare gli sforzi in atto volti a limitare le emissioni marittime internazionali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization - IMO). L'IMO ha istituito un processo per l'adozione nel 2018 di una strategia iniziale di riduzione delle emissioni volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del settore della navigazione internazionale. L'adozione di un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni nell'ambito di questa strategia iniziale è divenuta una questione urgente ed è importante per assicurare che il settore della navigazione internazionale apporti il proprio equo contributo agli sforzi necessari per conseguire l'obiettivo volto a mantenere l'aumento della temperatura mondiale «ben al di sotto di 2 °C», concordato nell'ambito dell'accordo di Parigi. La Commissione dovrebbe esaminare la questione periodicamente e riferire almeno una volta all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'ambito dell'IMO verso l'adozione di un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni e alle misure di accompagnamento al fine di garantire che il settore contribuisca debitamente agli sforzi necessari per conseguire gli obiettivi concordati nell'ambito dell'accordo di Parigi. L'azione dell'IMO o dell'Unione dovrebbe iniziare a decorrere dal 2023, in particolare i lavori preparatori per l'adozione e l'attuazione nonché il dovuto esame di tutte le parti interessate.
(5) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha confermato nelle sue conclusioni che un sistema EU ETS riformato e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere l'obiettivo di riduzione di almeno il 40 %, con un fattore annuale di riduzione del 2,2 % a decorrere dal 2021. Il Consiglio europeo ha altresì confermato che l'assegnazione gratuita sarà senza limiti temporali e che le misure esistenti proseguiranno oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi in altre importanti economie, senza che sia ridotta la percentuale di quote da mettere all'asta. La parte di quote messe all'asta dovrebbe essere espressa nella direttiva 2003/87/CE come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile.
(6) Per l'Unione l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini e alle industrie è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo è necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'EU ETS è la pietra miliare della politica climatica dell'Unione ed è altresì necessario continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia. L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nell'ambito delle politiche dell'Unione dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e rappresenta uno stimolo costante per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.
(7) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio «chi inquina paga» e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica temporaneamente il rinvio alla vendita all'asta integrale delle quote, mentre l'assegnazione gratuita e mirata all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare i rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottino misure di politica climatica paragonabili.
(8) La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione a tale regola. La valutazione d'impatto della Commissione specifica che la percentuale di quote da mettere all'asta è del 57 % nel periodo dal 2013 al 2020. In linea di principio, tale percentuale dovrebbe rimanere al 57 %. È costituita da quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e da quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tale percentuale dovrebbe includere 75 milioni di quote utilizzate per sostenere l'innovazione. Nel caso in cui la domanda di quote a titolo gratuito comporti la necessità di applicare un fattore di correzione transettoriale uniforme prima del 2030, la percentuale di quote da mettere all'asta nel corso del periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2021 dovrebbe essere ridotta fino al 3 % della quantità totale di quote. Ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni, il 10 % delle quote che gli Stati membri mettono all'asta dovrebbe essere distribuito fra gli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di mercato, non ha superato il 90 % della media dell'Unione nel 2013, e il resto delle quote dovrebbe essere distribuito fra tutti gli Stati membri sulla base delle emissioni verificate. L'esenzione per determinati Stati membri con un reddito medio pro capite che supera di oltre il 20 % la media dell'Unione in relazione a tale distribuzione nel periodo dal 2013 al 2020 dovrebbe venire a scadenza.
(9) Riconoscendo l'interazione esistente tra le politiche in materia di cambiamenti climatici a livello dell'Unione e nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di cancellare quote dal loro volume d'asta in caso di chiusura di capacità di generazione di energia elettrica nel loro territorio. Al fine di garantire prevedibilità per i gestori e gli operatori del mercato in merito alla quantità delle quote all'asta disponibili, la possibilità di cancellare quote in tali casi dovrebbe essere limitata a una quantità corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto interessato nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura.
(10) Per preservare il beneficio ambientale
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