Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date19 June 2018
Subject Matterenergia,ambiente,énergie,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 156, 19 giugno 2018,Journal officiel de l’Union européenne, L 156, 19 juin 2018
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19.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156/75

DIRETTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) L’Unione è determinata nell’impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L’Unione dell’energia e il quadro politico per l’energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni dell’Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell’Unione e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Europa.
(2) Per raggiungere tali obiettivi, il riesame al 2016 dei testi legislativi dell’Unione sull’efficienza energetica combina una nuova valutazione dell’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030 chiesta nelle conclusioni del Consiglio europeo del 2014, un riesame delle disposizioni fondamentali della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e un ampliamento dell’ambito dei finanziamenti, tra cui i fondi strutturali e d’investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, destinati a migliorare le condizioni di mercato degli investimenti nell’efficienza energetica.
(3) La direttiva 2010/31/UE ha prescritto alla Commissione di procedere a una revisione della direttiva stessa entro il 1o gennaio 2017, alla luce dell’esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, di presentare proposte.
(4) Per preparare tale revisione, la Commissione ha preso una serie di iniziative per raccogliere dati sulle modalità di attuazione della direttiva 2010/31/UE negli Stati membri, mettendone in evidenza i punti di forza e le carenze.
(5) Dalla revisione e dalla valutazione d’impatto della Commissione risulta necessaria una serie di modifiche per rafforzare le disposizioni vigenti della direttiva 2010/31/UE e semplificare taluni aspetti.
(6) L’Unione si è impegnata a elaborare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono dotarsi entro il 2050 di misure tese a raggiungere l’obiettivo di lungo termine relativo alle emissioni di gas a effetto serra e a decarbonizzare il parco immobiliare, cui è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero cercare un equilibrio efficace in termini di costi tra la decarbonizzazione dell’approvvigionamento energetico e la riduzione del consumo energetico finale. A tal fine, gli Stati membri e gli investitori hanno bisogno di una visione chiara che orienti le loro politiche e le loro decisioni d’investimento e che comprenda tappe e azioni nazionali indicative in materia di efficienza energetica per conseguire gli obiettivi a breve (2030), medio (2040) e lungo termine (2050). Tenendo a mente tali obiettivi, e alla luce delle ambizioni generali dell’Unione in materia di efficienza energetica, è essenziale che gli Stati membri precisino i risultati attesi delle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e monitorino gli sviluppi definendo indicatori di progresso interni, fatte salve le condizioni e gli sviluppi nazionali.
(7) L’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, derivante dalla 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21), incoraggia gli sforzi dell’Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare. Tenendo conto del fatto che quasi il 50 % del consumo dell’energia finale dell’Unione è usato per riscaldamento e rinfrescamento, di cui l’80 % negli edifici, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione è legato agli sforzi di quest’ultima per rinnovare il suo parco immobiliare, dando la priorità all’efficienza energetica, ricorrendo al principio dell’«efficienza energetica in primis», nonché valutando l’utilizzo delle energie rinnovabili.
(8) Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE, nella quale si inseriscono con maggiore coerenza. Gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere alle strategie di ristrutturazione a lungo termine per affrontare il tema della sicurezza in caso di incendi, nonché per far fronte ai rischi connessi all’intensa attività sismica che minacciano le ristrutturazioni destinate a migliorare l’efficienza energetica e il ciclo di vita degli edifici.
(9) Per arrivare a disporre di un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica e garantire che le strategie di ristrutturazione a lungo termine diano luogo ai progressi necessari per la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, in particolare mediante un aumento delle ristrutturazioni profonde, gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti chiari e definire azioni misurabili e mirate, nonché promuovere un accesso paritario al finanziamento, anche per i segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, per i consumatori in condizioni di povertà energetica, per l’edilizia sociale e per le famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla frammentazione degli incentivi, tenendo conto al contempo dell’accessibilità economica. Al fine di sostenere ulteriormente i miglioramenti necessari al proprio parco immobiliare nazionale in locazione, gli Stati membri dovrebbero valutare di introdurre o proseguire l’applicazione di requisiti atti a garantire un determinato livello di prestazione energetica per le proprietà in locazione, secondo gli attestati di prestazione energetica.
(10) Stando alla valutazione d’impatto della Commissione, la ristrutturazione dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3 % all’anno per realizzare in modo efficace in termini di costi le ambizioni dell’Unione relative all’efficienza energetica. Considerando che ogni punto percentuale di aumento del risparmio energetico riduce le importazioni di gas del 2,6 %, è molto importante definire ambizioni chiare per la ristrutturazione del parco immobiliare esistente. Di conseguenza, gli sforzi tesi ad accrescere la prestazione energetica nell’edilizia contribuirebbero attivamente all’indipendenza energetica dell’Unione e hanno inoltre enormi potenzialità in termini di creazione di occupazione nell’Unione, in particolare nelle piccole e medie imprese. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di stabilire un collegamento chiaro tra le loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e le iniziative pertinenti volte a promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica.
(11) È opportuno tener conto della necessità di alleviare la povertà energetica, conformemente a criteri definiti dagli Stati membri. Nel delineare le azioni nazionali che contribuiscono ad alleviare la povertà energetica nell’ambito delle proprie strategie di ristrutturazione, gli Stati membri hanno il diritto di stabilire quelle che ritengono essere azioni pertinenti.
(12) Nelle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e nella pianificazione di azioni e misure, gli Stati membri potrebbero ricorrere a concetti come quello di soglia di intervento, vale a dire il momento opportuno nel ciclo di vita di un edificio, ad esempio in una prospettiva di efficacia in termini di costi o di disfunzione, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione a fini di efficienza energetica.
(13) Le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2009 stabiliscono che, per quanto concerne la qualità dell’aria interna, edifici più efficienti offrono maggiore comfort e benessere agli occupanti e migliorano la salute. I ponti termici, l’inadeguatezza dell’isolamento e le infiltrazioni d’aria possono generare temperature superficiali al di sotto della temperatura di rugiada dell’aria, oltre che umidità. È fondamentale pertanto garantire un isolamento completo e omogeneo dell’edificio, compresi i balconi, le finestre, i tetti, i muri, le porte e i pavimenti, ed è opportuno prestare particolare attenzione a evitare che la temperatura di una qualsiasi superficie interna dell’edificio scenda al di sotto della temperatura di rugiada.
(14) Gli Stati membri dovrebbero promuovere miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti che contribuiscano a creare un ambiente interno salubre, tra le altre cose rimuovendo l’amianto e le altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente, tra cui le direttive 2009/148/CE (6) e (UE) 2016/2284 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(15) È importante garantire che le misure tese a migliorare la
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