Directive (EU) 2018/849 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (Text with EEA relevance)

Published date14 June 2018
Date of Signature30 May 2018
Subject Matterambiente,Rifiuti,environnement,Déchets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 150, 14 June 2018
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14.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/93

DIRETTIVA (UE) 2018/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali e promuovere i principi dell’economia circolare.
(2) Per ridurre gli oneri regolamentari per enti o imprese di piccole dimensioni è opportuno introdurre una semplificazione degli obblighi di autorizzazione e di registrazione a loro imposti.
(3) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È opportuno pertanto sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni. Al contrario, la verifica della conformità dovrebbe essere basata solo sui dati che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.
(4) I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti il rispetto del diritto dell’Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.
(5) La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un’attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di relazionare sul conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive 2000/53/CE (4), 2006/66/CE (5) e 2012/19/UE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso alla più recente normativa messa a punto dalla Commissione e alle metodologie elaborate dalle rispettive autorità nazionali competenti per l’attuazione di tali direttive.
(6) La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applica, in ordine di priorità, alla normativa dell’Unione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Nel soddisfare gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere conto dell’ordine delle priorità della gerarchia dei rifiuti e assicurare l’attuazione pratica di tali priorità.
(7) Nel contesto dell’impegno dell’Unione di realizzare la transizione verso un’economia circolare, le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE dovrebbero essere riesaminate e, se necessario, modificate, tenendo conto della loro attuazione e, in particolare, della fattibilità della definizione di obiettivi per materiali specifici contenuti nei flussi di rifiuti pertinenti. Nell’ambito del riesame della direttiva 2000/53/CE, si dovrebbe altresì prestare attenzione al problema dei veicoli fuori uso non contabilizzati, comprese le spedizioni di veicoli usati sospettati di essere veicoli fuori uso, e all’applicazione dell’orientamento n. 9 dei corrispondenti in materia di spedizioni di veicoli fuori uso. Nell’ambito del riesame della direttiva 2006/66/CE, si dovrebbe inoltre tenere in considerazione l’evoluzione tecnica di nuovi tipi di batterie che non utilizzano sostanze pericolose.
(8) Al fine di modificare e integrare la direttiva 2000/53/CE e di modificare la direttiva 2012/19/UE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 6, paragrafo 6, e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2000/53/CE, come modificata dalla presente direttiva, e l’articolo 19 della direttiva 2012/19/UE, come modificata dalla presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(9) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda gli articoli 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 1 quinquies, della stessa, come modificata dalla presente direttiva, e di esecuzione della direttiva 2012/19/UE per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafo 9, della stessa, come modificata dalla presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
(10) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE.
(12) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (10), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2000/53/CE

La direttiva 2000/53/CE è così modificata:

1) all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, modificando periodicamente l’allegato II per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di:
i) fissare, se necessario, valori di concentrazione massimi sino ai quali deve essere tollerata la presenza delle sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo in materiali e componenti specifici di veicoli;
ii) non applicare, per determinati materiali e componenti di veicoli, la lettera a) del presente paragrafo, se l’impiego di tali sostanze è inevitabile;
iii) eliminare materiali e componenti di veicoli dall’allegato II, se l’impiego di sostanze di cui alla lettera a) del
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