Directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date11 July 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 186, 11 luglio 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 186, 11 juillet 2019
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11.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 186/80

DIRETTIVA (UE) 2019/1151 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, e l'articolo 50, paragrafo 2, lettere b), c), f) e g),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce, tra l'altro, le norme in materia di pubblicità e interconnessione dei registri centrali, dei registri di commercio e dei registri delle imprese degli Stati membri.
(2) l'uso di strumenti e processi digitali per avviare attività economiche più facilmente, più rapidamente e in modo più efficace sotto il profilo delle tempistiche e dei costi tramite la costituzione di una società o l'apertura di una sua succursale in un altro Stato membro, e per fornire informazioni complete e accessibili sulle imprese, è uno dei prerequisiti per il buon funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa di un mercato interno competitivo e per assicurare la competitività e l'affidabilità delle società.
(3) Garantire l'esistenza di un contesto giuridico e amministrativo adeguato per far fronte alle nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione è essenziale, da un lato, per fornire le garanzie necessarie contro gli abusi e le frodi e, dall'altro lato, per perseguire obiettivi quali la promozione della crescita economica, la creazione di posti di lavoro e l'attrazione di investimenti verso l'Unione, tutti fattori che apporterebbero benefici economici e sociali alla società nel suo complesso.
(4) Attualmente sussistono differenze considerevoli tra gli Stati membri se si considerano gli strumenti online che consentono agli imprenditori e alle di comunicare con le autorità in materia di diritto societario. I servizi di e-government variano da uno Stato membro all'altro. Alcuni Stati membri forniscono servizi completi e di facile uso interamente online, mentre altri non sono in grado di fornire soluzioni online in determinate fasi importanti del ciclo di vita di una società. Ad esempio, alcuni Stati membri autorizzano unicamente la costituzione di società o la presentazione di modifiche riguardo ai documenti e alle informazioni presenti nei registri eseguite di persona, alcuni autorizzano tali azioni se eseguite sia di persona che online, e in altri Stati membri è possibile procedere solo online.
(5) Inoltre, per quanto concerne l'accesso alle informazioni societarie, il diritto dell'Unione prevede che un insieme minimo di dati sia sempre fornito gratuitamente. Tuttavia la portata di tali informazioni rimane limitata. l'accesso a tali informazioni è eterogeneo, ovvero in alcuni Stati membri vi sono maggiori informazioni disponibili gratuitamente, il che provoca uno squilibrio all'interno dell'Unione.
(6) Nelle sue comunicazioni «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» e «Piano d'azione dell'UE per l'e-government 2016-2020 – Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione», la Commissione ha sottolineato il ruolo delle amministrazioni pubbliche nell'aiutare le imprese ad avviare facilmente le loro attività imprenditoriali. Il piano d'azione dell'UE per l'e-government riconosce in particolare l'importanza di un migliore uso degli strumenti digitali nell'osservanza delle disposizioni di diritto societario. Inoltre, nella dichiarazione di Tallin, del 6 ottobre 2017, sull'e-government, gli Stati membri hanno invocato a gran voce l'intensificazione degli sforzi volti alla definizione nell'Unione di procedure elettroniche efficienti e incentrate sugli utenti.
(7) Nel giugno 2017 l'interconnessione dei registri centrali, di commercio e delle imprese degli Stati membri è diventata operativa, agevolando in tal modo notevolmente l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società nell'Unione e consentendo ai registri degli Stati membri di comunicare tra loro elettronicamente relativamente a determinate operazioni transfrontaliere che hanno un impatto sulle società.
(8) Per facilitare la costituzione delle società e la registrazione delle loro succursali e ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi, in particolare per micro, piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (4), dovrebbero essere predisposte delle procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online. La presente direttiva non dovrebbe obbligare le società a utilizzare tali procedure: Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di rendere obbligatorie alcune o tutte le procedure online. Gli attuali costi e oneri associati alle procedure di costituzione e di registrazione derivano non solo dalle spese amministrative addebitate per la costituzione di una società o per la registrazione di una succursale, ma anche da altre disposizioni che rendono più lungo il completamento dell'intero processo, in particolare quando è richiesta la presenza fisica del richiedente. Inoltre, le informazioni su tali procedure dovrebbero essere disponibili online e a titolo gratuito.
(9) Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce lo sportello digitale unico prevede norme generali per la messa a disposizione di informazioni, procedure e servizi di assistenza relativi al funzionamento del mercato interno. La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative alla costituzione online di società di capitali, alla registrazione di succursali e alla presentazione di documenti e informazioni da parte di società e succursali («procedure online»), che non sono contemplate da tale regolamento. In particolare gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni specifiche circa le procedure previste dalla presente direttiva e i modelli di atti costitutivi su siti web accessibili mediante lo sportello digitale unico.
(10) La possibilità di costituire completamente online società e registrare succursali e di presentare completamente online documenti e informazioni dovrebbe consentire alle società di avvalersi di strumenti digitali nei loro contatti con le autorità competenti degli Stati membri. Al fine di rafforzare la fiducia, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'identificazione elettronica sicura e l'uso di servizi fiduciari siano possibili sia per gli utenti nazionali sia per quelli transfrontalieri, in conformità al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Inoltre, per consentire l'identificazione elettronica transfrontaliera gli Stati membri dovrebbero istituire regimi di identificazione elettronica che forniscono mezzi di identificazione elettronica autorizzati e che sarebbero utilizzati quale base per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro. Al fine di garantire un livello elevato di fiducia in situazioni transfrontaliere, è opportuno riconoscere solamente i mezzi di identificazione elettronica conformi all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014. In ogni caso, la presente direttiva dovrebbe solamente obbligare gli Stati membri a consentire la costituzione online delle società, la registrazione delle loro succursali e la presentazione online di documenti e informazioni da parte dei richiedenti che sono cittadini dell'Unione tramite il riconoscimento dei loro mezzi di identificazione elettronica. Gli Stati membri dovrebbero decidere le modalità con cui sono resi disponibili al pubblico i mezzi di identificazione da loro riconosciuti, compresi quelli che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014.
(11) Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di decidere quale persona o quali persone siano considerate, ai sensi del diritto nazionale, come richiedenti per quanto riguarda le procedure online, a condizione che ciò non limiti l'ambito di applicazione e l'obiettivo della presente direttiva.
(12) Al fine di agevolare le procedure online per le imprese, i registri degli Stati membri dovrebbero garantire che le norme relative agli oneri applicabili alle procedure online previste presente direttiva siano trasparenti e siano applicate in maniera non discriminatoria. Tuttavia, il requisito della trasparenza delle norme in materia di oneri dovrebbe lasciare impregiudicata la libertà contrattuale, se del caso, tra i richiedenti e le persone che li assistono in qualsiasi fase delle procedure online, compresa la libertà di trattare un prezzo adeguato per tali servizi.
(13) Le commissioni imposte dai registri per alle procedure online dovrebbero essere calcolate sulla base dei costi dei servizi in questione. Tali commissioni potrebbero, tra l'altro, altresì coprire i costi dei servizi di minore entità prestati gratuitamente. Nel calcolare il loro importo, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di tenere conto di tutti i costi connessi all'effettuazione delle procedure online, compresa la quota delle spese generali che può essere attribuita a tale aspetto. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter imporre tariffe forfettarie e fissare l'importo di tali tariffe per
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