Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil

Published date11 July 2019
Subject Matterspazio di libertà, sicurezza e giustizia,giustizia e affari interni,espace de liberté, de sécurité et de justice,justice et affaires intérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 186, 11 luglio 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 186, 11 juillet 2019
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11.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 186/122

DIRETTIVA (UE) 2019/1153 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) È necessario agevolare l’uso di informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi.
(2) Per assicurare una maggiore sicurezza, migliorare il perseguimento dei reati finanziari, contrastare il riciclaggio e prevenire i reati fiscali negli Stati membri e in tutta l’Unione è necessario migliorare l’accesso alle informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria («FIU») e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca.
(3) L'Unione e gli Stati membri devono assistersi reciprocamente conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). Essi dovrebbero altresì impegnarsi a cooperare in modo leale e rapido.
(4) Nella comunicazione del 2 febbraio 2016 concernente il piano d’azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, la Commissione si è impegnata a esplorare la possibilità di istituire un distinto strumento giuridico autonomo che allarghi l’accesso ai registri centralizzati dei conti bancari e dei conti di pagamento da parte delle autorità degli Stati membri, comprese le autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, gli uffici per il recupero dei beni, le autorità fiscali e le autorità anticorruzione. Inoltre, il piano d’azione del 2016 ha sollecitato l’elaborazione di un inventario degli ostacoli che si frappongono all'accesso, allo scambio e all’uso delle informazioni così come alla cooperazione operativa tra FIU.
(5) La lotta contro le forme gravi di criminalità, compresi le frodi finanziarie e il riciclaggio, rimane una priorità dell’Unione.
(6) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che gli Stati membri istituiscano registri centralizzati dei conti bancari o sistemi di reperimento dei dati che consentano la tempestiva identificazione dei titolari dei conti bancari, dei conti di pagamento e delle cassette di sicurezza.
(7) A norma della direttiva (UE) 2015/849, le informazioni contenute in tali registri centralizzati dei conti bancari sono direttamente accessibili alle FIU e anche alle autorità nazionali competenti della prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo.
(8) L’accesso immediato e diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari è spesso indispensabile per il buon esito di un’indagine penale o per l’identificazione, il reperimento e il congelamento tempestivi dei beni interessati ai fini della loro confisca. L’accesso diretto è il tipo di accesso più immediato alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari. È pertanto opportuno che la presente direttiva stabilisca norme che accordino alle autorità designate degli Stati membri competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento dei reati l’accesso diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari. Qualora uno Stato membro fornisca accesso alle informazioni sui conti bancari mediante un sistema elettronico centrale di reperimento dei dati, tale Stato membro dovrebbe garantire che l’autorità che gestisce i sistemi di reperimento trasmetta i risultati delle ricerche alle autorità competenti designate in modo immediato e non filtrato. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i canali per lo scambio di informazioni tra autorità competenti o i poteri di queste ultime di ottenere informazioni dai soggetti obbligati ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale. Esula dall’ambito di applicazione della presente direttiva l’accesso a informazioni detenute in registri centralizzati da parte delle autorità nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva o in relazione a reati diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva.
(9) Dato che ciascuno Stato membro conta più autorità o organismi competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati, e al fine di garantire un accesso proporzionato alle informazioni finanziarie e di altro tipo a norma della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a designare le autorità e gli organismi abilitati ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e in grado di chiedere informazioni alle FIU ai fini della presente direttiva. Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative di tali autorità e organismi stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, compresi i meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo.
(10) È opportuno che gli uffici per il recupero dei beni figurino tra le autorità competenti designate e ottengano l’accesso diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari al fine di prevenire, accertare o indagare un determinato reato grave o di sostenere una determinata indagine penale, inclusi l’identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni.
(11) Nella misura in cui le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione sono competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati ai sensi del diritto nazionale, anch’esse dovrebbero essere considerate autorità atte ad essere designate ai fini della presente direttiva. Le indagini amministrative diverse da quelle condotte dalle FIU al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
(12) Gli autori di reati, in particolare i gruppi criminali e i terroristi, sono spesso attivi in vari Stati membri e i loro beni, tra cui i conti bancari, sono spesso situati in altri Stati membri. Data la dimensione transfrontaliera dei reati gravi, tra cui il terrorismo, e delle relative attività finanziarie, è spesso necessario che le autorità competenti per le indagini penali in uno Stato membro accedano a informazioni su conti bancari detenuti in altri Stati membri.
(13) Le informazioni che le autorità competenti acquisiscono dai registri nazionali centralizzati dei conti bancari possono essere scambiate con le autorità competenti di un altro Stato membro in conformità della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (4), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
(14) La direttiva (UE) 2015/849 ha sensibilmente rafforzato il quadro giuridico dell’Unione che disciplina l’attività e la cooperazione delle FIU, compresa la valutazione da parte della Commissione sulla possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto. Lo status giuridico delle FIU varia tra gli Stati membri e può essere quello di servizio amministrativo, di contrasto o ibrido. I poteri delle FIU comprendono il diritto di accedere alle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di contrasto di cui hanno bisogno per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il diritto dell’Unione non definisce tutti gli strumenti e i meccanismi specifici che le FIU dovrebbero avere a disposizione per poter accedere a tali informazioni e svolgere i loro compiti. Poiché gli Stati membri restano interamente responsabili per l’istituzione e la scelta della natura organizzativa delle FIU, le differenti FIU hanno diversi livelli di accesso alle banche dati normative, la cui conseguenza è uno scambio insufficiente di informazioni tra autorità di contrasto o procure e FIU.
(15) Per accrescere la certezza del diritto e l’efficacia operativa è opportuno che la presente direttiva stabilisca norme per rafforzare la capacità delle FIU di condividere le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie su tutti i reati gravi con le autorità competenti nel loro Stato membro. Più precisamente, le FIU dovrebbero essere tenute a cooperare con le autorità competenti designate del loro Stato membro e dovrebbero essere in grado di rispondere tempestivamente alle richieste motivate di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie da parte di tali autorità competenti designate laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie, caso per caso, e quando dette richieste sono motivate da esigenze relative alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine o al perseguimento di reati gravi, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849. Tale obbligo non dovrebbe ostare all’autonomia delle FIU ai
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