Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE

Published date07 June 2019
Subject Matterpolitica economica,politique économique
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 150, 7 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 150, 7 juin 2019
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7.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/296

DIRETTIVA (UE) 2019/879 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale, denominate enti a rilevanza sistemica globale («G-SII») nel quadro dell'Unione, dispongano della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire che, durante una risoluzione e nella fase ad essa immediatamente successiva, tali enti possano continuare a svolgere le funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti, ossia i fondi pubblici, o la stabilità finanziaria. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015«Verso il completamento dell'Unione bancaria», la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentisse di attuare la disciplina TLAC del diritto europeo entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.
(2) L'attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («MREL»), che si applica a tutti gli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti) stabiliti nell'Unione, così come a tutti gli enti dell'Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (entità) (4). Poiché la disciplina TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli enti e le entità stabiliti nell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito minimo TLAC») dovrebbe essere introdotto nella normativa dell'Unione attraverso modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 (5), mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII, denominato MREL, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le disposizioni della direttiva 2014/59/UE, modificata dalla presente direttiva, in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti ed entità dovrebbero essere applicate in maniera coerente a quelle dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e(UE) n. 806/2014 e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(3) L'assenza di norme armonizzate a livello di Unione rispetto all'attuazione della disciplina TLAC nell'Unione crea costi supplementari e incertezza giuridica e rende più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti e le entità transfrontalieri. L'assenza di norme armonizzate a livello di UE determina anche distorsioni della concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti e dalle entità per conformarsi ai vigenti requisiti e alla disciplina TLAC potrebbero variare notevolmente attraverso l'Unione. È pertanto necessario eliminare questi ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme UE armonizzate per l'attuazione della disciplina TLAC. Di conseguenza, la base giuridica appropriata della presente direttiva è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(4) In linea con la disciplina TLAC, la direttiva 2014/59/UE dovrebbe continuare a riconoscere sia la strategia di risoluzione basata su un punto di avvio singolo (Single Point of Entry - SPE), sia la strategia di risoluzione basata su un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry - MPE). Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma trasferiscono le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione all'entità che potrebbe essere risolta. Nell'ambito della strategia di risoluzione MPE possono essere risolte più entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante individuare con precisione le entità da risolvere («entità soggette a risoluzione»), ossia le entità a cui potrebbero essere applicate le azioni di risoluzione, unitamente alle filiazioni che appartengono ad esse («gruppi soggetti a risoluzione»). Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte degli enti e delle entità. Occorre quindi introdurre i concetti di «entità soggetta a risoluzione» e «gruppo soggetto a risoluzione» e modificare la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni di gruppo, in modo da imporre esplicitamente alle autorità di risoluzione di individuare le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione all'interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso.
(5) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti ed entità dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi con un impatto minimo sui contribuenti e sulla stabilità finanziaria. Quest'obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un MREL specifico per ente come previsto dalla direttiva 2014/59/UE.
(6) Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti e delle entità con quelli previsti dalla disciplina TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione complessiva dell'ente o dell'entità in questione, e gli enti o le entità dovrebbero raggiungere allo stesso tempo i livelli che risultano da entrambe le misurazioni.
(7) Per facilitare la programmazione a lungo termine per l'emissione di strumenti e per creare certezza riguardo alle riserve di capitale necessarie, i mercati necessitano di informazioni chiare e tempestive sui criteri di ammissibilità richiesti perché gli strumenti siano riconosciuti come passività ammissibili TLAC o MREL.
(8) Al fine di garantire condizioni di parità per gli enti e per le entità stabiliti negli Stati membri partecipanti, anche a livello globale, i criteri di ammissibilità per le passività sottoponibili al bail-in ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC, fatti salvi tuttavia gli adeguamenti e i requisiti complementari introdotti nella presente direttiva. In particolare, determinati strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come talune obbligazioni strutturate, dovrebbero essere ammissibili, a determinate condizioni, ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso o crescente rimborsabile alla scadenza che sia noto in anticipo, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a tale componente derivata e dipende dalla performance di un'attività di riferimento. Viste tali condizioni, tali strumenti di debito dovrebbero avere un'elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione. Qualora gli enti e le entità detengano fondi propri superiori ai requisiti di fondi propri, ciò non dovrebbe di per sé incidere sulle decisioni relative alla determinazione del MREL. Inoltre, per gli enti e le entità dovrebbe essere possibile soddisfare qualsiasi parte del rispettivo MREL con fondi propri.
(9) Le passività utilizzate ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività risultanti da crediti vantati da creditori ordinari non garantiti (passività non subordinate), tranne se non soddisfano i criteri di ammissibilità specifici di cui alla presente direttiva. Per rafforzare la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, le autorità di risoluzione dovrebbero poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in subirebbero probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella normale procedura di insolvenza. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare la necessità di imporre agli enti e alle entità di soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate qualora l'importo delle
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