Directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

Published date20 June 2019
Subject Mattersanità pubblica,disposizioni sociali,sicurezza dei lavoratori e della popolazione,santé publique,dispositions sociales,sécurité des travailleurs et de la population
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 164, 20 giugno 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 164, 20 juin 2019
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20.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164/23

DIRETTIVA (UE) 2019/983 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La realizzazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali (3), proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al Vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita tenutosi a Göteborg il 17 novembre 2017, dipende dall’impegno politico e dalla responsabilità condivisi. Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali sancisce che i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della loro salute e della sicurezza sul lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, indipendentemente dalla durata dell’occupazione o dell’esposizione.
(2) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla vita e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 31.
(3) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha come scopo la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l’applicazione uniforme dei requisiti minimi, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. Detti requisiti minimi si prefiggono di proteggere i lavoratori a livello dell’Unione, di contribuire a ridurre le differenze nei livelli di protezione dei lavoratori all’interno dell’Unione e di garantire condizioni di parità. I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE. Tali valori limite devono essere proporzionati, misurabili e basati sull’evidenza scientifica e dovrebbero essere stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi dati scientifici e tecnici aggiornati, la fattibilità economica della loro applicazione e della loro osservanza, una valutazione approfondita dell’impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire, in stretta cooperazione con le parti sociali, valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi. Inoltre la direttiva 2004/37/CE non impedisce agli Stati membri di applicare ulteriori misure, quali il valore limite biologico.
(4) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto le sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene o mutagene di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché le sostanze, le miscele o i procedimenti di cui all’allegato I della direttiva 2004/37/CE. Le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene e/o mutagene di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono quelle oggetto di una classificazione armonizzata o classificate in conformità degli articoli 4 o 36 di tale regolamento e notificate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma dell’articolo 40 del medesimo regolamento. Dette sostanze sono elencate nell’inventario pubblico delle classificazioni e delle etichettature gestito dall’ECHA. Qualsiasi nuova aggiunta all’elenco di sostanze, miscele e procedimenti di cui all’allegato I della direttiva 2004/37/CE, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto ii) della direttiva stessa, è subordinata alla dimostrazione di solide prove scientifiche sulla cancerogenicità della pertinente sostanza, sulla base di valide fonti scientifiche disponibili quali il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA, il Centro internazionale di ricerca sul cancro (IARC) e gli organismi nazionali, prestando particolare attenzione alle pubblicazioni scientifiche pubblicate e sottoposte a valutazione inter pares riguardanti la sostanza in questione.
(5) I valori limite di esposizione professionale rientrano nelle misure di gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. I valori limite dovrebbero essere riesaminati periodicamente in conformità del principio di precauzione e del principio di protezione dei lavoratori, nonché alla luce di solidi dati scientifici e tecnici disponibili in materia di agenti cancerogeni e mutageni. Dovrebbero essere altresì presi in considerazione il miglioramento delle tecniche di misurazione, le misure di gestione del rischio e altri fattori pertinenti. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi di tale direttiva, in particolare la riduzione dell’impiego di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso e altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori.
(6) I farmaci pericolosi, compresi i farmaci citotossici principalmente impiegati per la terapia del cancro, potrebbero avere proprietà genotossiche, cancerogene o mutagene. È dunque importante proteggere i lavoratori esposti a tali farmaci attraverso attività lavorative che comportano: la preparazione, la somministrazione o lo smaltimento di farmaci pericolosi, compresi i farmaci citotossici; servizi di pulizia, trasporto, lavanderia o smaltimento di farmaci pericolosi o materiali contaminati da tali farmaci; oppure l’assistenza a pazienti trattati con farmaci pericolosi. I farmaci pericolosi, inclusi quelli citotossici, sono soggetti a misure dell’Unione che prevedono requisiti minimi per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelli previsti nella direttiva 98/24/CE del Consiglio (6). I farmaci pericolosi contenenti sostanze che sono anche cancerogene o mutagene sono oggetto della direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe valutare quale sia lo strumento più idoneo a garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori esposti ai farmaci pericolosi, compresi i farmaci citotossici. In questo contesto è opportuno che non sia pregiudicato l’accesso ai migliori trattamenti possibili per i pazienti.
(7) Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni a norma della suddetta direttiva non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell’ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Per altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.
(8) I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati.
(9) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la direttiva 2004/37/CE e presentare, se del caso, proposte legislative. È opportuno fissare in tale direttiva nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, laddove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, raccomandazioni del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), pareri del RAC, pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) e monografie dell’IARC. La trasparenza delle informazioni è uno strumento di prevenzione in tale contesto e dovrebbe essere garantita. Le informazioni relative al rischio residuo sono preziose per lavori
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