Directive (EU) 2022/738 of the European Parliament and of the Council of 6 April 2022 amending Directive 2006/1/EC on the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road (Text with EEA relevance)

Date of Signature06 April 2022
Published date16 May 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 137, 16 May 2022
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16.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 137/1

DIRETTIVA (UE) 2022/738 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2022

che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce un livello minimo di apertura del mercato riguardo all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
(2) L’utilizzazione di veicoli noleggiati può ridurre i costi per le imprese che trasportano merci per conto proprio o per conto terzi, e allo stesso tempo accrescerne la flessibilità operativa. Ciò può pertanto contribuire ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese interessate. Poiché i veicoli noleggiati tendono a essere più nuovi rispetto alla flotta media, in media essi sono anche più sicuri e meno inquinanti.
(3) La direttiva 2006/1/CE non consente alle imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione di veicoli presi a noleggio. Essa consente infatti agli Stati membri di limitare per le imprese stabilite nei rispettivi territori l’utilizzazione di veicoli noleggiati con un peso complessivo a pieno carico autorizzato superiore a sei tonnellate per le operazioni di trasporto per conto proprio. Gli Stati membri non sono inoltre obbligati a permettere l’utilizzazione nei loro rispettivi territori di un veicolo noleggiato se tale veicolo è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l’impresa che lo ha preso a noleggio.
(4) Al fine di consentire alle imprese di beneficiare maggiormente dei vantaggi derivanti dall’impiego di veicoli noleggiati, esse dovrebbero poter impiegare veicoli noleggiati in qualsiasi Stato membro, non solo nello Stato membro in cui sono stabilite. Tale possibilità, in particolare, consentirebbe loro di affrontare più facilmente picchi di domanda di corta durata, stagionali o temporanei, oppure di sostituire i veicoli difettosi o guasti, garantendo al contempo la conformità ai necessari requisiti di sicurezza e assicurando condizioni di lavoro adeguate per i conducenti.
(5) Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare l’utilizzazione nel loro rispettivo territorio di un veicolo noleggiato da un’impresa stabilita nel territorio di un altro Stato membro qualora tale veicolo sia stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione applicabile, ai requisiti di sicurezza o ad altre norme obbligatorie di uno Stato membro e, se si tratta di un veicolo cui è imposto l’obbligo di recare a bordo una copia certificata conforme della licenza comunitaria in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), qualora ne sia stato autorizzato l’impiego da parte dallo Stato membro in cui l’impresa è stabilita per mezzo di tale copia certificata conforme.
(6) Al fine di semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti, gli Stati membri dovrebbero anche riconoscere i documenti in formato elettronico quali mezzi atti a dimostrare la conformità alla direttiva 2006/1/CE.
(7) Il livello di tassazione del trasporto su strada varia ancora notevolmente nel territorio dell’Unione. Certe restrizioni, che incidono inoltre indirettamente sulla libera prestazione di servizi di noleggio di veicoli, rimangono pertanto giustificate al fine di evitare distorsioni fiscali. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la facoltà di limitare la durata del periodo in cui le imprese stabilite nel loro rispettivo territorio possono utilizzare un veicolo preso a noleggio immatricolato o messo in circolazione in un altro Stato membro. Dal momento che la presente direttiva non armonizza la tassazione nazionale dei veicoli e che le norme di immatricolazione dei veicoli sono connesse alla tassazione dei veicoli, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere l’immatricolazione del veicolo noleggiato, a condizione che esso possa circolare per almeno 30 giorni prima che tali requisiti diventino applicabili. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter limitare il numero di tali veicoli presi a noleggio da un’impresa stabilita nel loro rispettivo territorio. Tale limite non dovrebbe essere inferiore a una determinata quota del numero di veicoli a disposizione dell’impresa, calcolato al netto dei veicoli noleggiati in un altro Stato membro e non immatricolati nello Stato membro in cui l’impresa è stabilita.
(8) Al fine di migliorare l’applicazione da parte di uno Stato membro delle restrizioni all’utilizzazione da parte di un’impresa stabilita sul proprio territorio di veicoli a noleggio immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilimento dovrebbe essere autorizzato a esigere che la durata del contratto di noleggio non superi la durata consentita per l’impiego del veicolo in questione. È possibile limitare la validità delle copie certificate conformi della licenza comunitaria rilasciata in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009 al periodo corrispondente alla durata del contratto di noleggio. È possibile altresì indicare il numero di immatricolazione del veicolo noleggiato su tali copie certificate conformi.
(9) La circolazione dei veicoli noleggiati non dovrebbe ostacolare il monitoraggio e il controllo della legalità delle operazioni di trasporto effettuate dalle imprese in Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. A norma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), i registri elettronici nazionali devono contenere i numeri di immatricolazione dei veicoli a disposizione delle singole imprese di trasporto. Ciò dovrebbe includere anche tutti i veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l’impresa. Il regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede inoltre che le autorità competenti degli altri Stati membri possano accedere ai dati contenuti nei registri elettronici nazionali. I registri elettronici nazionali dovrebbero permettere le ricerche mirate dei veicoli con numeri di immatricolazione rilasciati da Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento.
(10) Al fine di garantire il rispetto uniforme dell’obbligo di inserimento nei registri elettronici nazionali del numero di registrazione di un veicolo noleggiato utilizzato da un’impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo ai requisiti minimi relativi ai dati da inserire nei registri elettronici nazionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(11) Affinché le operazioni di trasporto per conto proprio siano effettuate con maggiore efficienza, gli Stati membri non
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