Direttiva 2009/162/UE del Consiglio del 22 dicembre 2009 che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Coming into Force15 January 2010
Published date15 January 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/162/2010-01-15
Celex Number02009L0162-20100115
Date15 January 2010
CourtCouncil of the European Union
TESTO consolidato: 32009L0162 — IT — 15.01.2010

2009L0162 — IT — 15.01.2010 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA 2009/162/UE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2009 che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 010, 15.1.2010, p.14)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 249, 14.9.2012, pag. 15 (2009/162)




▼B

DIRETTIVA 2009/162/UE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:
(1) È opportuno modificare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 3 ), per introdurvi taluni adeguamenti, per lo più di carattere tecnico.
(2) Per quanto riguarda le disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica, dalla lettera del testo della direttiva 2006/112/CE risulta che il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica ( 4 ), non si applica alle importazioni e cessioni di gas trasportato mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione e, in particolare, non si applica ai gasdotti della rete di trasporto mediante la quale sono tuttavia effettuate numerose operazioni transfrontaliere mediante gasdotti. Nondimeno, l'oggetto della direttiva 2003/92/CE era applicare il regime speciale anche a tali operazioni transfrontaliere. Affinché l'oggetto e la lettera del testo coincidano, è opportuno pertanto chiarire che il regime speciale si applica alle importazioni e alle cessioni di gas effettuate mediante ogni sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o ogni rete connessa a un siffatto sistema.
(3) Per quanto riguarda le sue caratteristiche, il gas importato mediante navi è identico a quello importato mediante gasdotti ed è destinato, una volta rigassificato, ad essere trasportato mediante gasdotti. Per esigenze di neutralità, è opportuno pertanto applicare l'esenzione alle importazioni effettuate mediante navi in cui il gas è immesso in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte.
(4) Le prime reti di riscaldamento o di raffreddamento transfrontaliere sono già in funzione. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas o di energia elettrica. Le norme attuali già assicurano, per il gas naturale e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. È opportuno pertanto applicare, per il calore e il freddo, lo stesso regime che si applica per il gas naturale e per l'energia elettrica.
(5) Per quanto riguarda il luogo di tassazione IVA delle prestazioni di servizi, dalla lettera del testo della direttiva 2006/112/CE risulta che il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE si applica soltanto alla fornitura di un accesso ai sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, ad esclusione dunque delle prestazioni della stessa natura relative ad una rete di trasporto, o a una rete di gasdotti a monte. Nondimeno, l'oggetto della direttiva 2003/92/CE era applicare il regime speciale anche a tali prestazioni. Affinché l'oggetto e la lettera del testo coincidano, è opportuno pertanto chiarire che tale regime speciale si applica a tutte le prestazioni di servizi collegate alla fornitura di un accesso a qualsiasi sistema o rete di gas naturale e di energia elettrica, nonché alle reti di riscaldamento e di raffreddamento.
(6) L'esperienza acquisita con la recente attuazione della procedura attualmente in vigore, che prevede che la Commissione si pronunci sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale, all'energia elettrica e al teleriscaldamento, ha dimostrato il carattere obsoleto e superfluo di tale procedura. In effetti, le norme relative alla determinazione del luogo di tassazione assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il calore e il freddo sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Rimane tuttavia importante assicurare che la Commissione e gli altri Stati membri vengano correttamente informati ogni qualvolta uno Stato membro introduce un'aliquota ridotta in questo settore estremamente sensibile. Pertanto, è necessaria una procedura di consultazione preliminare del comitato IVA.
(7) Il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee quale base giuridica per l'esenzione, tramite l'abbuono o il rimborso dei diritti indiretti, concessa alle Comunità e ad alcune agenzie e altri organismi comunitari per taluni acquisti fatti per loro uso ufficiale è specifico e dovrebbe essere distinto dalla base giuridica per l'esenzione dall'IVA riguardante talune transazioni di cui beneficiano gli organismi internazionali in generale. È quindi opportuno prevedere una maggiore chiarezza del testo della direttiva 2006/112/CE e includere un'esenzione specifica di cui ci si potrebbe avvalere secondo una procedura di rimborso dell'imposta, evitando così talune difficoltà circa l'applicazione dell'esenzione nei confronti di organismi istituiti dalle Comunità, in particolare determinate imprese comuni costituite a norma dell'articolo
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