Directive (UE) 2019/1159 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer et abrogeant la directive 2005/45/CE concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Coming into Force01 August 2019
End of Effective Date31 December 9999
Date20 June 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2019/1159/oj
Published date12 July 2019
Celex Number32019L1159
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 188, 12 luglio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 188, 12 juillet 2019
L_2019188IT.01009401.xml
12.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188/94

DIRETTIVA (UE) 2019/1159 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, e al fine di migliorarlo, è essenziale mantenere e possibilmente migliorare il livello di conoscenze e competenze della gente di mare dell'Unione sviluppando la loro formazione e certificazione in linea con le norme internazionali e i progressi tecnologici, nonché intraprendere ulteriori azioni per accrescere la base di competenze marittime a livello europeo.
(2) La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate a livello internazionale dalla convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978, nella sua versione modificata («convenzione STCW»), che è stata da ultimo oggetto di revisione approfondita nel 2010. Nel 2015 sono state adottate modifiche alla convenzione STCW per quanto riguarda i requisiti relativi alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi soggette al codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità («codice IGF»). Nel 2016 sono state adottate alcune modifiche alla convenzione STCW in relazione alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi da passeggeri e di navi che incrociano nelle acque polari.
(3) La direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) recepisce la convenzione STCW nel diritto dell'Unione. Tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione STCW e pertanto è necessario che i loro impegni internazionali siano attuati in modo armonizzato attraverso l'allineamento delle norme dell'Unione sulla formazione e sulla certificazione della gente di mare alla convenzione STCW. Varie disposizioni della direttiva 2008/106/CE dovrebbero pertanto essere modificate al fine di rispecchiare le ultime modifiche della convenzione STCW relative alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizio a bordo di navi rientranti nell'ambito di applicazione del codice IGF, di navi da passeggeri e di navi che incrociano nelle acque polari.
(4) Il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 2010, di volta in volta vigente (codice STCW) contiene già orientamenti sulla prevenzione dell'affaticamento (sezione B-VIII/1) e sull'idoneità al servizio (sezione A-VIII/1). Nell'interesse della sicurezza è indispensabile far osservare i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/106/CE, che devono essere rispettati senza eccezioni, e tenere debitamente conto di tali orientamenti.
(5) Uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo è facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione. Tale circolazione contribuisce, tra l'altro, a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, evitando così una situazione in cui il settore marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di personale competente dotato della giusta combinazione di capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare. Alla luce del diritto ad una buona amministrazione, le decisioni degli Stati membri concernenti l'accettazione di certificati di addestramento rilasciati alla gente di mare da altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati di competenza nazionali dovrebbero basarsi su ragioni riconoscibili da parte del marittimo interessato.
(6) La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un sistema centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT) indica che l'introduzione del sistema centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di convalide che attestano il riconoscimento di certificati sono state emesse dagli Stati membri riguardo a certificati di competenza o certificati di addestramento rilasciati da tali paesi terzi. Pertanto, allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo più efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa tra l'altro un'indicazione del numero stimato di comandanti, ufficiali e radiooperatori provenienti dal paese terzo che potrebbero probabilmente servire su navi battenti bandiera degli Stati membri. Tale analisi dovrebbe essere sottoposta all'esame del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS).
(7) Considerando l'esperienza acquisita nell'applicazione della procedura per il riconoscimento dei paesi terzi, la valutazione REFIT ha rivelato che l'attuale termine di 18 mesi non tiene conto della complessità della procedura, che comprende un'ispezione sul campo condotta dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Gli accordi diplomatici necessari per pianificare e svolgere un'ispezione di questo tipo richiedono più tempo. Inoltre, il termine di 18 mesi non è sufficiente nel caso in cui il paese terzo debba attuare azioni correttive e introdurre modifiche giuridiche nel proprio sistema al fine di conformarsi ai requisiti della convenzione STCW. Per tali motivi, il termine per l'adozione di una decisione della Commissione dovrebbe essere prorogato da 18 a 24 mesi e, qualora il paese terzo debba attuare azioni correttive considerevoli, comprese modifiche di disposizioni giuridiche, dovrebbe essere ulteriormente prorogato a 36 mesi. Inoltre, la possibilità per lo Stato membro richiedente di riconoscere in via temporanea il sistema del paese terzo per le norme relative alla formazione, al rilascio dei certificati e ai servizi di guardia per la gente di mare dovrebbe essere conservata per mantenere la flessibilità della procedura di riconoscimento.
(8) Al fine di garantire il diritto di tutta la gente di mare a un lavoro dignitoso e di limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, per il futuro riconoscimento dei paesi terzi si dovrebbe valutare se tali paesi terzi abbiano ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
(9) Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a dieci anni. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dalla gente di mare nei paesi terzi in questione.
(10) A livello di Unione sono rese disponibili informazioni sulla gente di mare assunta proveniente da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate a fini statistici e per l'elaborazione delle politiche, in particolare allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, il riconoscimento dei paesi terzi che non hanno fornito gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri per un periodo di almeno otto anni dovrebbe essere riesaminato. La procedura di riesame dovrebbe contemplare la possibilità di mantenere o revocare il riconoscimento del paese terzo in questione. Inoltre, le informazioni comunicate dagli Stati membri dovrebbero essere utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.
(11) Al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e di garantire il tempestivo adeguamento delle norme dell'Unione a tali sviluppi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione delle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW attraverso
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