Directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Coming into Force01 August 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019L1160
Published date12 July 2019
Date20 June 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2019/1160/oj
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 188, 12 luglio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 188, 12 juillet 2019
L_2019188IT.01010601.xml
12.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188/106

DIRETTIVA (UE) 2019/1160 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Tra gli obiettivi comuni della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) figurano garantire parità di condizioni tra gli organismi di investimento collettivo ed eliminare le restrizioni alla libera circolazione di quote e azioni di organismi di investimento collettivo nell'Unione, garantendo allo stesso tempo una tutela più uniforme degli investitori. Sebbene questi obiettivi siano stati ampiamente raggiunti, alcuni ostacoli continuano a impedire ai gestori di fondi di trarre pieno beneficio dal mercato interno.
(2) La presente direttiva è integrata dal regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tale regolamento fissa norme e procedure supplementari relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). Insieme, il regolamento e la presente direttiva dovrebbero consentire di coordinare ulteriormente le condizioni applicabili ai gestori di fondi che operano nel mercato interno e facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi che essi gestiscono.
(3) È necessario colmare la carenza normativa e allineare la procedura di notifica alle autorità competenti delle modifiche relative agli OICVM con la procedura di notifica prevista dalla direttiva 2011/61/UE.
(4) Il regolamento (UE) 2019/1156 rafforza ulteriormente i principi applicabili alle comunicazioni di marketing fissati dalla direttiva 2009/65/CE, estendendo l'ambito di applicazione di tali principi ai GEFIA e assicurando in tal modo un livello elevato di tutela degli investitori a prescindere dalla categoria. Le corrispondenti disposizioni della direttiva 2009/65/CE concernenti le comunicazioni di marketing e l'accessibilità della legislazione e della regolamentazione nazionali pertinenti in materia di commercializzazione di quote di OICVM non sono quindi più necessarie e dovrebbero essere soppresse.
(5) Le disposizioni della direttiva 2009/65/CE che impongono agli OICVM di fornire strutture agli investitori, come attuate in taluni ordinamenti nazionali, si sono rivelate onerose. Inoltre, le strutture locali sono raramente utilizzate dagli investitori nel modo previsto dalla direttiva. Il metodo preferito di contatto è cambiato ed è ora costituito dall'interazione diretta tra gli investitori e i gestori del fondo, per via elettronica o per telefono, mentre i pagamenti e i rimborsi sono effettuati mediante altri canali. Sebbene tali strutture siano attualmente utilizzate a fini amministrativi, ad esempio per la riscossione transfrontaliera di spese e oneri regolamentari, ossia per scopi per i quali dovrebbero essere utilizzati altri mezzi, compresa la cooperazione tra autorità competenti. Di conseguenza, è opportuno stabilire norme che aggiornano e precisano i requisiti per mettere a disposizione degli investitori al dettaglio dette strutture e gli Stati membri non dovrebbero imporre la presenza fisica locale per la messa a disposizione delle strutture. In ogni caso, tali norme dovrebbero garantire che gli investitori abbiano accesso alle informazioni che hanno diritto di ricevere.
(6) Per garantire il trattamento uniforme degli investitori al dettaglio, i requisiti relativi alle strutture dovrebbero essere rispettati anche dai GEFIA autorizzati dagli Stati membri a commercializzare quote o azioni di fondi di investimento alternativi (FIA) presso gli investitori al dettaglio nel loro territorio.
(7) L'assenza di condizioni chiare e uniformi per la cessazione della commercializzazione di quote o azioni degli OICVM o dei FIA nello Stato membro ospitante crea incertezza economica e giuridica per i gestori di fondi. Pertanto, le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbero stabilire condizioni chiare per il ritiro della notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione concernente alcune o la totalità delle quote o azioni. Tali condizioni dovrebbero riconciliare, da un lato, la capacità degli organismi di investimento collettivo o dei rispettivi gestori di porre fine alle loro disposizioni adottate per la commercializzazione delle rispettive azioni o quote quando sono rispettate le condizioni previste, e, dall'altro, gli interessi detenuti in tali organismi dagli investitori.
(8) La possibilità di cessare la commercializzazione degli OICVM o dei FIA in un dato Stato membro non dovrebbe comportare un costo per gli investitori né ridurre la tutela loro accordata dalla direttiva 2009/65/CE o dalla direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto riguarda il diritto a informazioni accurate sull'attività che i fondi continuano a svolgere.
(9) Vi sono casi in cui i GEFIA che desiderano sondare l'interesse degli investitori per una particolare idea o strategia di investimento si trovano di fronte a divergenze di trattamento in materia di pre-commercializzazione nei vari ordinamenti nazionali. La definizione di pre-commercializzazione e le condizioni alle quali è consentita variano notevolmente tra gli Stati membri in cui è consentita. In altri Stati membri, invece, non esiste neanche il concetto di pre-commercializzazione. Per superare tali differenze, dovrebbe essere data una definizione armonizzata di pre-commercializzazione e dovrebbero essere stabilite le condizioni in base alle quali i GEFIA UE possono esercitare la pre-commercializzazione.
(10) Affinché la pre-commercializzazione possa essere riconosciuta come tale ai sensi della direttiva 2011/61/UE, dovrebbe essere indirizzata ai potenziali investitori professionali e riguardare un'idea di investimento o una strategia di investimento per sondarne l'interesse per un FIA o un comparto non ancora istituito o istituito ma non ancora notificato ai fini della commercializzazione a norma di tale direttiva. Di conseguenza, nel corso della pre-commercializzazione gli investitori non dovrebbero poter sottoscrivere quote o azioni di un FIA, né dovrebbe essere permessa la distribuzione ai potenziali investitori professionali di moduli di sottoscrizione o di documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale. I GEFIA UE dovrebbero assicurare che gli investitori non acquisiscano quote o azioni in un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito della pre-commercializzazione possano acquisire soltanto quote o azioni di tale FIA tramite la commercializzazione consentita a norma della direttiva 2011/61/UE. Eventuali sottoscrizioni da parte di investitori professionali, entro 18 mesi da quando il GEFIA UE ha iniziato la pre-commercializzazione, di quote o azioni del FIA di cui si fa riferimento nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione, o di un FIA istituito a seguito della pre-commercializzazione, dovrebbero essere considerate il risultato della commercializzazione e dovrebbero essere oggetto delle procedure di notifica applicabili di cui alla direttiva 2011/61/UE. Per garantire che le autorità nazionali competenti possano esercitare il loro controllo sulla pre-commercializzazione nel loro Stato membro, il GEFIA UE dovrebbe inviare alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine, entro 2 settimane dall'inizio della pre-commercializzazione, una lettera informale, su supporto cartaceo o per via elettronica, che specifichi tra l'altro gli Stati membri in cui svolge o ha svolto attività di pre-commercializzazione, i periodi durante i quali la pre-commercializzazione ha luogo o ha avuto luogo e incluso, se del caso, un elenco dei suoi FIA e dei comparti di FIA che sono o sono stati oggetto di pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA UE dovrebbero informarne prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il GEFIA UE effettua o ha effettuato la pre-commercializzazione.
(11) I GEFIA UE dovrebbero garantire che la loro pre-commercializzazione sia adeguatamente documentata.
(12) Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva 2011/61/UE e, in particolare, alle norme armonizzate in materia di pre-commercializzazione, non dovrebbero in alcun modo svantaggiare i GEFIA UE rispetto ai GEFIA non UE. Ciò riguarda sia la situazione attuale in cui i GEFIA non UE non hanno diritti di passaporto sia una situazione in cui diventino applicabili le disposizioni sul regime di passaporto di cui alla direttiva 2011/61/UE.
(13) Per garantire la certezza del diritto, è necessario sincronizzare le date di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda le disposizioni in materia di comunicazioni di marketing e di pre-commercializzazione.
(14) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti
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