Il diritto di accesso agli atti di causa. Il caso API

AuthorMariacristina Bottino
Pages303-329
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Mariacristina Bottino
Il diritto di accesso
agli atti di causa. Il caso API
S: 1. Democrazia, trasparenza e diritto di accesso ai documenti nell’ordinamento
dell’Unione europea. – 2. I fatti all’origine della controversia e le argomentazioni di ricorrente
e convenuta nel procedimento di primo grado. – 3. La sentenza del Tribunale e la tutela del
corretto svolgimento della procedura giurisdizionale come limite al libero accesso ai documen-
ti. – 4. Segue: l’accesso agli atti del procedimento d’infrazione. I limiti del diniego. – 5. Qualche
riflessione sulla pronuncia. – 6. La sentenza della Corte e la sottrazione delle memorie di causa
alla disciplina del diritto di accesso ai documenti. – 7. Considerazioni conclusive.
1. Apparso per la prima volta sulla scena “comunitaria” con il Trattato di
Maastricht1, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni2 trova oggi la sua
1 Trattato sull’Unione europea, rmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il
1° novembre 1993, GUCE C 191, 29 luglio 1992, p. 1 ss.
2 Ampiamente esplorato, il tema dell’accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione euro-
pea ha, sin dalle sue origini, destato l’interesse della dottrina la quale, anche su impulso delle
sempre più numerose pronunce giurisprudenziali, vi ha dedicato ampie riessioni. Sul punto la
bibliograa è ormai ampia. In particolare, senza alcuna pretesa di esaustività, si veda D. C,
H. M, Access to European Union Information: An Element of Citizenship and a Neglected
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1995, p. 77 ss.; S.  B, L’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio dell’Unione
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p. 915 ss.; F. L, L’accès aux documents du Conseil de l’Union: contribution à une probléma-
tique de la transparence en droit communautaire, ivi, p. 37 ss.; F. B, Les obligations de la
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ne aux documents détenus par les institutions communautaires, in Scritti in onore di Giuseppe
Federico Mancini, II, Milano, 1998, p. 809 ss.; P. D, Current Issues in the Debate on Public
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cesso ai documenti delle istituzioni comunitarie, in DCSI, 1999, p. 695 ss.; I., Il diritto di acces-
so ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea tra novità giurisprudenziali e prospettive
legislative, in RIDPC, 2000, p. 1313 ss.; I., Diritto di accesso ai documenti pubblici e protezione
di informazioni riservate nel diritto comunitario, in DCSI, 2001, p. 435 ss.; R. V. P, Publi-
cité et accés aux documents ofciels dans les institutions de l’Union européenne avant et après le
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più compiuta espressione nell’art. 15 TFUE3 (già art. 255 TCE4) e nel regola-
traité d’Amsterdam, in Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, I, Bruxelles, 1999, p. 649 ss.;
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fundamental right of access to EU information: an evolving digital Passepartout?, in CML Rev.,
2000, p. 7 ss.; C. M, Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni e Trattato di Am-
sterdam, in RIDPC, 2000, p. 665 ss.; I. H, Citizenship and Information, in EPL, 2001, n. 7,
p. 165 ss.; S. P, The New Regulation on Access to Documents: A Critical Analysis, in YEL,
2001-2002, p. 387 ss.; M. M, Il diritto all’informazione nell’Unione europea, Milano,
2002; A. R, Il regolamento (CE) n. 1049/2001 e la “nuova” politica comunitaria della tra-
sparenza, in CI, 2002, p. 87 ss.; A. S, Il nuovo regime giuridico dell’accesso del pubblico
ai documenti: la disciplina di attuazione dell’articolo 255 del Trattato CE, in DUE, 2002, p. 443
ss.; I., Il principio di trasparenza nell’ordinamento dell’Unione europea, Milano, 2004; R. C-
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ss.; M. M, L’accès du public aux documents des institutions de la Communauté européenne:
vers une révision du règlement (CE) 1049/2001, in RDUE, 2007, p. 411 ss.
3 L’art. 15 TFUE sancisce: “1. Al ne di promuovere il buon governo e garantire la partecipazio-
ne della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo più
trasparente possibile. 2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio
allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo. 3. Qualsiasi cittadino dell’Unio-
ne e qualsiasi persona sica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha
il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal
loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da denire a norma del presente paragrafo. I
principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di acces-
so ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che
deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciascuna istituzione, organo od organismo
garantisce la trasparenza dei suoi lavori e denisce nel proprio regolamento interno disposizioni
speciche riguardanti l’accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo
comma. La Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per
gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni ammini-
strative. Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle
procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma”.
4 Introdotta con il Trattato di Amsterdam, tale disposizione, come noto, riconosceva a qualsia-
si cittadino dell’Unione e qualsiasi persona sica o giuridica che risiedesse o avesse la sede socia-
le in uno Stato membro, il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione secondo i principi e alle condizioni di cui ai successivi paragra 2 e 3 ed oggi
denite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 mag-
gio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione, GUCE L 145, 31 maggio 2001, p. 43 ss.

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