Il diritto di accesso agli atti di causa. Il caso API
Author | Mariacristina Bottino |
Pages | 303-329 |
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Mariacristina Bottino
Il diritto di accesso
agli atti di causa. Il caso API
S: 1. Democrazia, trasparenza e diritto di accesso ai documenti nell’ordinamento
dell’Unione europea. – 2. I fatti all’origine della controversia e le argomentazioni di ricorrente
e convenuta nel procedimento di primo grado. – 3. La sentenza del Tribunale e la tutela del
corretto svolgimento della procedura giurisdizionale come limite al libero accesso ai documen-
ti. – 4. Segue: l’accesso agli atti del procedimento d’infrazione. I limiti del diniego. – 5. Qualche
riflessione sulla pronuncia. – 6. La sentenza della Corte e la sottrazione delle memorie di causa
alla disciplina del diritto di accesso ai documenti. – 7. Considerazioni conclusive.
1. Apparso per la prima volta sulla scena “comunitaria” con il Trattato di
Maastricht1, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni2 trova oggi la sua
1 Trattato sull’Unione europea, rmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il
1° novembre 1993, GUCE C 191, 29 luglio 1992, p. 1 ss.
2 Ampiamente esplorato, il tema dell’accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione euro-
pea ha, sin dalle sue origini, destato l’interesse della dottrina la quale, anche su impulso delle
sempre più numerose pronunce giurisprudenziali, vi ha dedicato ampie riessioni. Sul punto la
bibliograa è ormai ampia. In particolare, senza alcuna pretesa di esaustività, si veda D. C,
H. M, Access to European Union Information: An Element of Citizenship and a Neglected
Constitutional Right, in The European Union and Human Rights, The Hague-Boston-London,
1995, p. 77 ss.; S. B, L’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio dell’Unione
Europea, in DUE, 1996, p. 803 ss.; S. I, Segretezza dei documenti e diritto comunitario, in
DCSI, 1997, p. 407 ss.; T. B, Transparence et qualité de la législation, in RTDE, 1997,
p. 915 ss.; F. L, L’accès aux documents du Conseil de l’Union: contribution à une probléma-
tique de la transparence en droit communautaire, ivi, p. 37 ss.; F. B, Les obligations de la
Commission en matière de transparence, à propos de l’arrêt WWF UK, in RMC, 1998, p. 710 ss.;
R. G, I proli comunitari del diritto di accesso, in RIDPC, 1998, p. 1285 ss.; H. R-
, Démocratie et transparence: sur le droit général d’accès des citoyens de l’Union européen-
ne aux documents détenus par les institutions communautaires, in Scritti in onore di Giuseppe
Federico Mancini, II, Milano, 1998, p. 809 ss.; P. D, Current Issues in the Debate on Public
Access to Documents, in ELR, 1999, p. 157 ss.; P. P, Nuove conquiste per il diritto di ac-
cesso ai documenti delle istituzioni comunitarie, in DCSI, 1999, p. 695 ss.; I., Il diritto di acces-
so ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea tra novità giurisprudenziali e prospettive
legislative, in RIDPC, 2000, p. 1313 ss.; I., Diritto di accesso ai documenti pubblici e protezione
di informazioni riservate nel diritto comunitario, in DCSI, 2001, p. 435 ss.; R. V. P, Publi-
cité et accés aux documents ofciels dans les institutions de l’Union européenne avant et après le
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più compiuta espressione nell’art. 15 TFUE3 (già art. 255 TCE4) e nel regola-
traité d’Amsterdam, in Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, I, Bruxelles, 1999, p. 649 ss.;
J. C. P, La transparence dans les institutions communautaires, in DUE, 1999, p. 673 ss.; H. G.
S, C. R. A. S, Public Access to Commission Documents: What about Commission
Letters to National Courts?, in Mélanges Waelbroeck, cit., I, p. 553 ss.; D. M. C, Citizens’
fundamental right of access to EU information: an evolving digital Passepartout?, in CML Rev.,
2000, p. 7 ss.; C. M, Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni e Trattato di Am-
sterdam, in RIDPC, 2000, p. 665 ss.; I. H, Citizenship and Information, in EPL, 2001, n. 7,
p. 165 ss.; S. P, The New Regulation on Access to Documents: A Critical Analysis, in YEL,
2001-2002, p. 387 ss.; M. M, Il diritto all’informazione nell’Unione europea, Milano,
2002; A. R, Il regolamento (CE) n. 1049/2001 e la “nuova” politica comunitaria della tra-
sparenza, in CI, 2002, p. 87 ss.; A. S, Il nuovo regime giuridico dell’accesso del pubblico
ss.; I., Il principio di trasparenza nell’ordinamento dell’Unione europea, Milano, 2004; R. C-
, Il diritto di accesso alle informazioni nel diritto europeo, in RIDPC, 2003, p. 870 ss.; M.
E. L, The Regulation on Public Access to European Parliament, Council and Commission
Documents in the European Union: Are Citizens Better off?, in ELR, 2003, p. 324 ss.; M. S,
L’accès du citoyen aux documents des institutions communautaires, in J. trib., 2003, p. 1 ss.; J.
H, P. L-S, Darkness at the Break of Noon: The Case Law on Regulation
cès aux documents non publiés des institutions communautaires, in RMC, 2007, p. 127 ss.; L.
C, La transparence et l’accès aux documents, in Droit administratif européen, 2007, p. 519
ss.; M. M, L’accès du public aux documents des institutions de la Communauté européenne:
vers une révision du règlement (CE) 1049/2001, in RDUE, 2007, p. 411 ss.
3 L’art. 15 TFUE sancisce: “1. Al ne di promuovere il buon governo e garantire la partecipazio-
ne della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo più
trasparente possibile. 2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio
allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo. 3. Qualsiasi cittadino dell’Unio-
ne e qualsiasi persona sica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha
il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal
loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da denire a norma del presente paragrafo. I
principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di acces-
so ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che
deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciascuna istituzione, organo od organismo
garantisce la trasparenza dei suoi lavori e denisce nel proprio regolamento interno disposizioni
speciche riguardanti l’accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo
comma. La Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per
gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni ammini-
strative. Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle
procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma”.
4 Introdotta con il Trattato di Amsterdam, tale disposizione, come noto, riconosceva a qualsia-
si cittadino dell’Unione e qualsiasi persona sica o giuridica che risiedesse o avesse la sede socia-
le in uno Stato membro, il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione secondo i principi e alle condizioni di cui ai successivi paragra 2 e 3 ed oggi
denite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 mag-
gio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione, GUCE L 145, 31 maggio 2001, p. 43 ss.
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