Le disposizioni contenute negli accordi di associazione

AuthorPalladino, Rossana
Pages207-223
CAPITOLO V
LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI
ACCORDI DI ASSOCIAZIONE
SOMMARIO: 1. Gli accordi di associazione tra riconoscimento del diritto al ricongiun-
gimento familiare e mera previsione di diritti per i familiari dei cittadini degli
Stati terzi contraenti – 2. Gli accordi sullo Spazio Economico Europeo (SEE) e
con la Svizzera – 3. L’accordo con la Turchia – 4. Gli altri accordi.
1. Gli accordi di associazione tra riconoscimento del diritto al
ricongiungimento familiare e mera previsione di diritti per i
familiari dei cittadini degli Stati terzi contraenti
In numerosi accordi di associazione che regolano i rapporti tra l’U-
nione europea e alcuni Paesi terzi sono contenute apposite disposizioni che
disciplinano la posizione dei cittadini, per lo più lavoratori, dei Paesi ade-
renti nell’Unione europea e viceversa. Esse possono prevedere regimi fa-
cilitati di ingresso nell’Unione europea ed arrivare a garantire diritti del
tutto analoghi a quelli di cui sono titolari i cittadini/lavoratori europei.
Nell’ambito di tali discipline sono collocate disposizioni che, con diverso
contenuto e tenore, fanno riferimento ai familiari dei cittadini dei Paesi
aderenti. In particolare, esse sono rinvenibili nell’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo (SEE)513, nell’accordo sulla libera circolazione delle
persone sottoscritto con la Svizzera (ALC)514, nell’accordo di associazione
513 L’accordo, siglato a Porto il 2 maggio1992 ed entrato in vigore l’1 gennaio 1994,
è stato pubblicato in GUCE n. L 171 del 6 luglio 1994. Attualmente, esso produce effetti
per Norvegia, l’Islanda ed il Liechtenstein, considerato che Austria, Svezia e Finlandia,
che avevano sottoscritto in origine l’accordo, sono successivamente entrati a far parte
dell’Unione europea.
514 Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. L’accordo, concluso il
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con la Turchia515, negli accordi di stabilizzazione e associazione con i Bal-
cani e negli accordi euro-mediterranei516.
In senso lato, tali disposizioni prendono in considerazione l’ingresso
e/o la circolazione del cittadino straniero nel territorio dell’Unione, non
necessariamente configurando un vero e proprio diritto al ricongiungi-
mento in capo a tale ultima figura.
All’uopo, si accoglie la bipartizione degli accordi di associazione pro-
posta in dottrina in due macro-aree: l’una ricomprende quegli accordi (ac-
cordo SEE e accordo con la Svizzera) che contengono “a core family reu-
nion rights”; nell’altra confluiscono tutti gli altri accordi richiamati, le cui
disposizioni “are concerned solely with certain issues relating to the status
of family members517. Peraltro, tale distinzione non è altro che il riflesso
delle diverse finalità sottese alla sottoscrizione dei suddetti accordi, solo
alcuni dei quali, nel trascendere dagli aspetti più strettamente “economici”,
possono ritenersi diretti alla creazione di uno spazio integrato di libera
circolazione delle persone.
2. Gli accordi sullo Spazio Economico Europeo (SEE) e con la
Svizzera
L’accordo SEE e quello siglato con la Svizzera contengono previsioni
in grado di offrire un elevato grado di tutela per i cittadini dei Paesi terzi
aderenti agli accordi stessi e che, come si è accennato nel paragrafo prece-
dente, accordano ad essi, tra gli altri, un vero e proprio “diritto” al ricon-
giungimento familiare, in senso analogo a quello riconosciuto ai cittadini
“dinamici” dell’Unione europea.
21 giugno 1999 ed entrato in vigore l’1 giugno 2002, è pubblicato in GUCE n. L 114 del 30
aprile 2002, p. 6.
515 Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Tur-
chia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e
dagli Stati membri della CEE e della Comunità, dall’altro, pubblicato in GU 217 del 29
dicembre 1964, p. 3685.
516 Per una panoramica di tali accordi in relazione alla libera circolazione delle per-
sone, si vedano K. HAILBRONNER, Immigration and Asylum Law and Policy of the Euro-
pean Union, The Hague 2000, p. 220 ss.; S. PEERS, Family Reunion and Community Law,
in N. WALKER (ed.), Europe’s Area of Freedom, Security and Justice, Oxford, 2005; ID.,
EU Migration Law and Association Agreements, in B. MARTENCZUK, S. VAN THIEL (eds.),
Justice, Liberty, Security: New Challenge for EU External Relations, 2008, p. 53 ss.; A.
WIESBROCK, Legal Migration to the European Unionop. cit., p. 115 ss.
517 Tale distinzione è sottolineata in S. PEERS, Family Reunion and Community Law...
op. cit., p. 173.

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