Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri: la pronunzia della Corte di giustizia nel caso N.S. e altri

AuthorGiuseppe Morgese
Pages147-162
147
Studi sull’integrazione europea, VII (2012), pp. 147-162
Giuseppe Morgese*
Regolamento Dublino II
e applicazione del principio
di mutua ducia tra Stati membri:
la pronunzia della Corte
di giustizia nel caso N.S. e altri
S: 1. Introduzione. Il regolamento Dublino II. – 2. Segue: profili di compatibilità con le
norme a tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo. – 3. La sentenza N.S. e altri. – 4.
Segue: applicazione del principio di mutua fiducia e presunzione relativa di rispetto dei dirit-
ti fondamentali. – 5. Segue: le conseguenze in capo agli Stati membri. – 6. Conclusioni.
1. Nella recente sentenza N.S. e altri1, la Corte di giustizia ha fornito indica-
zioni in merito al regolamento 343/2003 (c.d. Dublino II)2.
L’art. 63 TCE (ora 78 TFUE), modificato dal Trattato di Amsterdam, aveva
attribuito alla Comunità la competenza a definire misure in materia di asilo a
* Ricercatore di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
1 Sentenza della Corte di giustizia (grande sezione) del 21 dicembre 2011, cause riunite C-411 e
493/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department e M.E. e altri c. Refugee Applications
Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, non ancora pubblicata in Raccolta. V.
il commento di G. C in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, 2012, n. 6, p. 95 ss.
2 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GUUE L 50, 25 febbraio 2003,
p. 1 ss. In dottrina v. U. B, Distribution of Asylum Seekers in Europe? Dublin II Regulation
Determining the Responsibility for Examining an Asylum Application, in C. D U D S-
, P. D B (eds.), The Emergence of a European Asylum Policy, Bruxelles, 2004, p. 33 ss.;
A. H, Commentaires sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une
demande d’asile et la répartition des charges entre États membres, ivi, p. 71 ss.; D. D, L’i-
denticazione dello Stato membro competente all’esame di una domanda di asilo: dalla Convenzio-
ne di Dublino al nuovo Regolamento, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2004, p. 811 ss.; E. G,
Seeking Asylum: Storm Clouds between International Commitments and EU Legislative Measures,
in European Law Review, 2004, p. 198 ss., in specie pp. 206-210; R. R, Il regolamento co-
munitario sulla determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di asilo,
in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2004, p. 371 ss.
Giuseppe Morgese
148
norma della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967, relativo
allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti. In particolare, l’art. 63,
par. 1, lett. a), TCE forniva la base giuridica per la definizione di “criteri e mec-
canismi per determinare quale Stato membro [fosse] competente per l’esame
della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli
Stati membri”.
Nella “prima fase” della politica comune in materia di asilo, come delineata
dal Programma di Tampere3, la Comunità ha adottato quattro direttive4 e, per
quel che più ci interessa, il citato regolamento 343/20035.
Quest’ultimo, che costituisce il frutto della “comunitarizzazione” della
Convenzione di Dublino del 19906 a opera del Trattato di Amsterdam, stabili-
sce appunto i criteri e i meccanismi in questione. Esso dichiara di rispettare sia
il corpus normativo di Ginevra, in specie il principio di non-refoulement7, sia i
3 Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 1999, Programma di Tampere, Verso un’Unione di li-
bertà, sicurezza e giustizia, reperibile online.
4 Si tratta delle direttive: “protezione temporanea” (2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio
2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afusso
massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che rice-
vono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi, GUCE L 212, 7 agosto
2001, p. 12 ss.); “accoglienza” (2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme
minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, GUUE L 31, 6 febbraio
2003, p. 31 ss.); “qualiche” (2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme mini-
me sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, GUUE L 304, 30 settembre 2004, p. 12 ss.); e
“procedure” (2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le pro-
cedure applicate negli Stati membri ai ni del riconoscimento e della revoca dello status di rifu-
giato, GUUE L 326, 13 dicembre 2005, p. 13 ss.). La direttiva 2004/83 è stata sostituita dalla re-
cente direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualica di beneciario di
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneciare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,
GUUE L 337, 20 dicembre 2011, p. 9 ss.
5 Si ricorda anche il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che
istituisce l’‘Eurodac’ per il confronto delle impronte digitali per l’efcace applicazione della con-
venzione di Dublino, GUCE L 316, 15 dicembre 2000, p. 1 ss.
6 Convenzione di Dublino, del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente
per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità Europee,
GUCE C 254, 19 agosto 1997, p. 1 ss. V. per tutti L. Z, Le competenze della UE in materia
di asilo dopo i Trattati di Amsterdam e di Nizza, e nella prospettiva del Trattato su una Costituzio-
ne per l’Europa, in L. Z (a cura di), Verso una disciplina comune europea del diritto d’asi-
lo, Padova, 2006, p. 133 ss.; più di recente, B. N, Il diritto di asilo. Gli standards di
tutela dell’Unione europea e il confronto con gli standards internazionali, in L. S. R (a cura
di), La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali, Napoli,
2011, p. 25 ss., in specie p. 34, e bibliograa citata.
7 2° ‘considerando’, regolamento 343/2003. L’art. 33, par. 1, della Convenzione di Ginevra
enuncia il principio di non-refoulement, secondo il quale gli Stati parti non possono in alcun modo
espellere o respingere un rifugiato (e un richiedente tale status) verso un Paese ove la sua vita o la
sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità,
della sua appartenenza a una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche. In dot-

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT