Il sistema dublino e i presupposti per la sua applicazione
Author | Giuseppina Pizzolante |
Pages | 45-89 |
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CAPITOLO PRIMO
IL SISTEMA DUBLINO E I PRESUPPOSTI
PER LA SUA APPLICAZIONE
SOMMARIO: 1. Premessa. Il rapporto tra il regolamento Dublino II e le direttive
qualifiche e procedure. - 2. I criteri gerarchici fissati dal regolamento Du-
blino II. I l “principio dell’autore”. - 3. La deroga ai criteri fissati dal rego-
lamento Dublino II in applica zione della clausola di sovranità. - 4. Segue.
La clausola umanitaria e la realizzazione del principio dell’unità familiare.
- 5. Gli istituti della “presa” e della “ripresa” in carico del richiedente asilo.
- 6. L’incompatibilità degli “automatismi” del meccanismo di Dublino con
gli obblighi di rispetto dei diritti dell’uomo. Affermazione di una responsabili-
tà indiretta da parte degli Stati che rimpatriano lo straniero in assenza delle pre-
viste garanzie. - 7. Criticità del sistema e proposte di modifica dell’impianto
Dublino. L’istituzione dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo. - 8. Le pro-
poste di modifica del regolamento Dublino II. - 9. I presupposti di applicazione
del sistema Dublino: l’attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di Pae-
si terzi e il “recepimento” della Convenzione di Ginevra nel diritto dell’Unione
europea. - 10. La prospettabilità di un diritto d’asilo autonomo rispetto al r i-
conoscimento dello status di rifugiato.
1. Premessa. Il rapporto tra il regolamento Dublino II e le diret-
tive qualifiche e procedure
Come si è in parte chiarito in precedenza, l’atto che delinea
meglio la “prima fase” del sistema comune europeo di asilo è il
regolamento (CE)n. 343/2003 (regolamento di Dublino II)1. Ad
esso si affiancano il regolamento (CE) n. 1560/2003 di attuazione2
1 Il regolamento, come s’è detto nell’Introduzione, sostituisce le disposi-
zioni della Convenzione di Dublino. Si veda altresì Relazione della Commissio-
ne del 6 giugno 200 7 al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del
sistema di Dublino, documento COM(2007) 299 def. Le soluzioni accolte nella
fase preparatoria del regolamento Dublino II sono state descritte nel documento
di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2000) 522.
2 Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003,
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio
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e il regolamento (CE) n. 2725/2000 (il regolamento Eurodac) con
il relativo regolamento (CE) n. 407/2002 di attuazione3. Il campo
di applicazione territoriale del sistema di Dublino è stato esteso
anche all’Islanda, alla Norvegia, alla Danimarca, alla Svizzera e al
Liechtenstein4. Tale regolamento riproduce – nei principi e nella
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro compe-
tente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo, in GUUE L 222, 5 settembre 2003, p. 3 ss.
3 Regolamento (CE) n. 2725/2000 d el Consiglio, dell’11 dicembre 2000,
che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’ef ficace
applicazione della convenzione di Dublino, in GUCE L 316 , 15 dicembre 2000,
p. 1 ss.; regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che
definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che
istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applica-
zione della convenzione di Dublino, in GUCE L 62, 5 marzo 2002, p. 1 ss.
4 Con riguardo al campo di applicazione del regolamento v. decisione
2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un
accordo fra la Comunità europ ea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norve-
gia sui criteri e i meccanismi per d eterminare lo Stato competente per l’esame di
una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in
Norvegia, in GUCE L 93, 3 aprile 2001, p. 38 ss.; decisione 2006/188/CE del
Consiglio, del 21 febbraio 2006, relativa alla conclusione dell’accordo tra la
Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le di-
sposizioni del regolamento (CE) n. 3 43/2003 del Consiglio che stabilisce i crite-
ri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame
di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di
un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce
l’Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione
della convenzione di Dublino, in GUUE L 66, 8 marzo 2006, p. 37 ss.; decisione
2008/147/CE del Consiglio del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a
nome della Comunità europea, dell’accor do tra la Comunità europea e la Confe-
derazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determi-
nare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno
degli Stati membri o in Svizzera, in GUUE L 53, 27 febbraio 2008, p. 3 ss.; de-
cisione 2011/351 /UE del Consiglio, del 7 marzo 2011 , sulla conclusione di un
protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato
del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra
la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai mecca-
nismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una
domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, in GUUE L
160, 18 giugno 2011, p. 37 ss. V. altr esì, per chiarire diritti e obblighi tra Paesi
associati, decisione 2006/167/CE del Consiglio del 21 febbraio 200 6 riguardante
la conclusione del protocollo dell’accordo tra la Comunità europea, la Repubbli-
ca d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determi-
nare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno
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gerarchia dei criteri per l’identificazione dello Stato responsabile
dell’esame della domanda – la Convenzione di Dublino del 1990,
la quale viene modificata con alcune disposizioni frutto dell’evolu-
zione della materia. Da questo ultimo punto di vista, per diversi
profili, il regolamento Dublino II costituisce un’involuzione rispet-
to ai parametri di tutela della Convenzione di Dublino, generando,
tra l’altro, dubbi di compatibilità rispetto agli obblighi assunti da-
gli Stati membri in sede internazionale.
I lavori di revisione della Convenzione di Dublino sono partiti
con il documento di lavoro dei servizi della Commissione “Revi-
sione della convenzione di Dublino: elaborazione di una normativa
comunitaria sulla determinazione dello Stato competente per
l’esame delle domande d’asilo presentate in uno degli Stati mem-
bri delle Comunità europee”5. Successivamente, la Commissione,
al fine di illustrare il funzionamento della stessa Convenzione, ha
pubblicato il documento “Valutazione della convenzione di Dubli-
no”6, in cui sono state evidenziate le difficoltà di attuazione. Il di-
battito sulla revisione si è concluso, in sede di Consiglio, nel primo
semestre del 2001 ed in seguito, il 26 luglio 2001, la Commissione,
utilizzando quale base giuridica l’art. 63, comma 1, punto 1, lett. a)
TCE, ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che sta-
bilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno de-
gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo7. La proposta della
Commissione si ispira agli stessi principi della Convenzione di Du-
blino in quanto mira ad attribuire la competenza a un solo Stato
membro, individuato in base a criteri oggettivi che fanno ricadere
la competenza sullo Stato che risulta maggiormente responsabile
dell’ingresso o del soggiorno del richiedente asilo.
Stato membro, in Islanda o in Norvegia, in GUUE L 57, 28 febbraio 2006, p. 15
ss.; decisione 2009/487/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla co n-
clusione di un p rotocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e
il Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confed e-
razione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determina-
re lo Stato competente per l’esame di una do manda di asilo introdotta in uno
degli Stati membri o in Svizzera, in GUUE L 161, 24 giugno 2009, p. 6 ss.
5 SEC(2000) 522.
6 SEC(2001) 756.
7 COM(2001) 447, 27 luglio 2001.
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