Il principio di eguaglianza nel diritto dell'Unione europea alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di assicurazioni

AuthorLoredana Mura
Pages555-583
555
Loredana Mura
Il principio di eguaglianza
nel diritto dell’Unione europea
alla luce della più recente
giurisprudenza
della Corte di giustizia
in materia di assicurazioni
S: 1. L’orientamento della Corte di giustizia in materia di parità uomo-donna: la giuri-
sprudenza precedente la sentenza Test-Achats. – 2. La sentenza Test-Achats. – 3. Criticità
della sentenza Test-Achats in tema di parità uomo-donna. – 4. Misure di attuazione e misure
di deroga dell’eguaglianza previste nella direttiva 2004/113/CE in materia di parità uomo-
donna nel settore assicurativo. – 5. Le condizioni documentali e procedurali per il rinnovo
della deroga prevista ai sensi dell’art. 5, par. 2. Le ambiguità presenti nella direttiva
2004/113/CE. – 6. Gli effetti della sentenza Test-Achats sul settore assicurativo, sulla scorta
delle argomentazioni della Corte e delle conclusioni dell’Avvocato generale.
1. La sentenza della Corte di giustizia 1° marzo 2011, Association Belge des
Consommateurs Test-Achats ASBL e altri c. Conseil des ministres1 (in seguito:
sentenza Test-Achats) rischia di passare un colpo di spugna sugli indiscutibili
progressi raggiunti in materia di tutela dei diritti femminili e, più in generale, dei
gruppi storicamente svantaggiati2. La Corte di giustizia, infatti, più di ogni altra
istituzione dell’Unione, si è accreditata come difensore dei diritti delle donne su
basi di piena parità con gli uomini3.
1 Sentenza della Corte di giustizia del 1° marzo 2011, causa C-236/09, non ancora pubblicata
in Raccolta.
2 Sui c.d. gruppi svantaggiati o discriminati, sui loro caratteri e sulla denizione delle stesse
donne in termini di gruppo ci sia consentito rinviare al nostro I diritti delle donne e la tutela della
diversità nel diritto internazionale, in RIDU, 2000, p. 71 ss., spec. nota 54, p. 72.
3 Cfr. sul punto F. G, Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana e nel diritto
comunitario, Padova, 2003, p. 139 ss.
Loredana Mura
556
È alla Corte di giustizia che si deve, in primo luogo, il riconoscimento a
livello europeo del principio di eguaglianza in settori diversi da quello del
lavoro, nell’ambito del quale esso era stato originariamente sancito. È grazie alla
Corte che si è altresì realizzato – seppur con una certa discontinuità4 – quel
passaggio del principio di eguaglianza uomo-donna da strumento di mera tutela
della concorrenza a strumento di tutela sociale5 e, in particolare, di tutela dei
diritti umani fondamentali6. In questo contesto, la Corte ha riconosciuto la
distinzione fra eguaglianza di diritto (o formale) ed eguaglianza di fatto (o
sostanziale) teorizzata in ambito statale e ha legittimato le c.d. misure positive,
sia pur ammettendole nei limiti in cui fossero dirette a realizzare una parità di
opportunità invece che una parità di risultati7. La Corte ha così giustificato
l’adozione di quelle misure atte a rimediare alle storture, nell’applicazione del
principio di eguaglianza ai casi offerti dalla prassi, che non erano prevedibili sul
piano della sua formulazione teorica. Si trattava, esattamente, di misure neutrali,
volte cioè a rimediare a forme di ineguaglianza riguardanti, indifferentemente,
uno dei due sessi e, per ciò stesso, inidonee ad alterare il principio di eguaglianza
ma adatte, piuttosto, a rendere quest’ultimo pienamente efficace con riferimento
alle fattispecie concrete. Sono apparse, dunque, “sproporzionate”8 rispetto alle
4 Cfr. sul punto sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 1998, causa C-249/96, Grant
c. South West Trains Ltd, Raccolta, p. I-621 ss., e il commento sulla stessa di G. M, The Prin-
ciple of Equal Treatment: From Market Unier to Fundamental Rights?, in P. C, G. D B-
 (eds.), The Evolution of EU Law, Oxford, 1999, p. 545, il quale osserva che nella sentenza di
cui si tratta la Corte, pur mantenendosi nell’ambito del “sex discrimination law”, non ha fatto al-
cun riferimento “to the universal fundamental value of equality”.
5 In tal senso v. sentenza della Corte di giustizia dell’8 aprile 1976, causa C-43/75, Defrenne
c. Sabena, Raccolta, p. 455 (punto 8); per la dottrina, v. O. P, Discriminazione sulla base
del sesso e trattamento preferenziale nel diritto comunitario, Milano, 2005, p. 125 ss.
6 Così sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1996, causa C-13/94, P. c. S. e Cornwall
County Council, Raccolta, p. I-2143, punto 19.
7 V. sentenza della Corte di giustizia dell’11 novembre 1997, causa C-409/95, Marschall c.
Land Nordrhein-Westfalen (Marschall), Raccolta, p. I-6363, punto 29 s. Anche questo passaggio
non è stato del tutto lineare: v. sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 1995, causa
C-450/93, Kalanke c. Freie Hansestadt (Kalanke), ivi, p. I-3051, e il commento ad essa relativo di
P. M , Quale eguaglianza? Ovvero le azioni positive davanti alla Corte di Giustizia, in DUE,
1996, p. 821.
8 Così, emblematicamente, la Corte di giustizia nella sentenza dell’11 gennaio 2000, causa
C-285/98, T. Kreil c. Repubblica Federale di Germania, Raccolta, p. I-69, punto 29. Questo ap-
proccio secondo F. G, op. cit., pp. 140, 155, evoca “lo stile di giudizio caratteristico delle
Corti costituzionali quando tutelano i diritti fondamentali”. Sul riferimento della Corte di giustizia
al principio di proporzionalità come limite alla discrezionalità normativa degli Stati membri
dell’Unione v. M. C. C, Il principio di proporzionalità nel diritto comunitario, Napoli,
1999, p. 195, pp. 199-203; E. C, Il principio della proporzionalità nell’ordinamento
internazionale, Milano, 2000, p. 9 ss. Sul riferimento allo stesso principio (anche in accostamento
al principio di ragionevolezza e allo stesso principio di eguaglianza) da parte della nostra Corte
costituzionale come limite al potere legislativo dello Stato v. M. S, S. S (a cura
di), La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Napoli,
1999 (in particolare, v. S. S, Introduzione, p. XXXII ss.). Sull’argomento, v. inoltre la
giurisprudenza citata, infra, nota 16.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT