État belge v LO and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:938
Docket NumberC-413/20
Date18 November 2021
Celex Number62020CJ0413
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

18 novembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (UE) n. 1178/2011 – Requisiti tecnici e procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile – Allegato I, appendice 3, punto A, paragrafi 9 e 10 – Corso di addestramento per il rilascio di una licenza di pilota commerciale – Addestramento in volo – Tempo strumentale su simulatore – Calcolo – Esercitazione su simulatore – Test di abilitazione – Principio della certezza del diritto – Limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale»

Nella causa C‑413/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) con decisione del 12 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 2 settembre 2020, nel procedimento

État belge

contro

LO,

OG,

SH,

MB,

JD,

OP,

Bluetail Flight School SA (BFS),

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Nona Sezione, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per LO, OG, SH, MB, JD e OP, da S. Golinvaux, T. Godener e P. Frühling, avocats;

– per la Bluetail Flight School SA (BFS), da J. d’Oultremont, avocat;

– per il governo belga, da M. Van Regemorter, L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti, assistite da L. Delmotte e B. Van Hyfte, advocaten;

– per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Kunnert, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da B. Sasinowska, C. Vrignon e W. Mölls, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato I, appendice 3, punto A, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 311, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione, del 31 luglio 2018 (GU 2018, L 204, pag. 13) (in prosieguo: il «regolamento n. 1178/2011»), nonché del principio della certezza del diritto.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’État belge (Stato belga), da un lato, e LO, OG, SH, MB, JD e OP (in prosieguo: gli «ex allievi») nonché la Bluetail Flight School SA (in prosieguo: la «BFS»), dall’altro, in merito al diritto degli ex allievi al rilascio di una licenza di pilota commerciale di velivoli.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Il considerando 1 del regolamento n. 1178/2011 così recita:

«Il regolamento (CE) n. 216/2008 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU 2008, L 79, pag. 1),] ha l’obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa. Tale regolamento stabilisce le modalità per conseguire questo ed altri obiettivi nel settore dell’aviazione civile».

4 Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 1178/2011:

«Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative a:

1) le diverse abilitazioni per licenze di piloti, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca delle licenze (...);

(...)».

5 L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Definizioni», così recita:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) “licenza a norma della parte FCL”: licenza di personale di volo conforme ai requisiti di cui all’allegato I;

(...)

16) “organizzazione di addestramento autorizzata (ATO)”: un’organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla base di un’approvazione rilasciata in conformità dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma;

(...)».

6 L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 8 del presente regolamento, i piloti degli aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, devono conformarsi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati I e IV del presente regolamento».

7 L’allegato I del regolamento n. 1178/2011, intitolato «Parte FCL», contiene, in particolare, una sottoparte A, intitolata «Requisiti generali», che comprende i punti da FCL.001 a FCL.070.

8 Sotto la rubrica «Ambito di applicazione», il punto FCL.005 di tale allegato enuncia quanto segue:

«Questa parte stabilisce i requisiti per il rilascio delle licenze di pilotaggio e abilitazioni e certificati associati e le condizioni della loro validità e uso».

9 Il punto FCL.010 di detto allegato, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini di questa parte, si applicano le seguenti definizioni:

(...)

“Simulatore integrale di volo (FFS)”, una riproduzione completa della cabina di pilotaggio di uno specifico tipo, marca, modello o serie di aeromobile, incluso l’assemblaggio di tutti gli equipaggiamenti e programmi informatici necessari a rappresentare l’aeromobile nelle operazioni al suolo e in volo, un sistema visuale che fornisce la vista fuori dalla cabina di pilotaggio e un sistema di movimenti forzati.

(...)

“Dispositivo di addestramento al volo (FTD)”, riproduzione in dimensioni reali degli strumenti, equipaggiamenti, pannelli e controlli di uno specifico tipo di aeromobile, in una postazione di consolle di volo aperta o in una consolle di aeromobile chiusa, che comprende l’assemblaggio degli equipaggiamenti e i programmi informatici necessari per rappresentare l’aeromobile al suolo e durante il volo, secondo i sistemi installati sul dispositivo. Non è richiesta una forza che imprima movimento o un sistema visivo, con l’eccezione del FTD per elicotteri di livello 2 e 3, dove viene richiesto un sistema visivo.

“Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)”, dispositivo di addestramento che riproduce il quadro comandi o la cabina di pilotaggio, che comprende l’assemblaggio delle attrezzature e i programmi informatici necessari per riprodurre un tipo o una classe di aeromobili in condizioni di volo, in modo che i sistemi funzionino in maniera analoga a quelli dell’aeromobile.

(...)

“Tempo di volo strumentale”, tempo durante il quale il pilota controlla l’aeromobile con il solo ausilio della strumentazione.

“Tempo strumentale su simulatore”, tempo durante il quale il pilota riceve istruzione in condizioni di volo strumentali simulate, su dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD).

“Tempo strumentale”, tempo strumentale, in volo o al suolo.

(...)

“Cooperazione in equipaggio plurimo (MCC)”, funzionamento dell’equipaggio di volo come un gruppo di membri che cooperano fra loro, sotto la guida del pilota in comando.

(...)

“Pilota in comando (PIC)”, il pilota designato in comando e responsabile per lo svolgimento sicuro del volo.

(...)

“Test di abilitazione”, dimostrazione di capacità finalizzata al rilascio di una licenza o abilitazione, che può comprendere anche un esame teorico se richiesto.

(...)

“Allievo pilota in comando (SPIC)”, un allievo pilota che esercita le funzioni di pilota in comando durante un volo con un istruttore, il quale si limiterà ad osservare l’allievo pilota e non influenzerà o controllerà il volo dell’aeromobile.

(...)».

10 Il punto FCL.030 del medesimo allegato, intitolato «Test pratico di abilitazione», così recita:

«a) Prima di potersi sottoporre a un test di abilitazione per il rilascio di una licenza, un’abilitazione o un certificato, il richiedente deve avere superato l’esame teorico richiesto, eccetto nel caso di richiedenti che effettuano un corso di addestramento al volo integrato.

In ogni caso, l’istruzione teorica deve comunque essere sempre stata completata prima di potersi sottoporre al test di abilitazione.

b) Con l’eccezione del rilascio di una licenza di pilota di linea, un richiedente deve essere raccomandato, per potersi sottoporre a un test di abilitazione, dall’organizzazione/persona responsabile per l’addestramento, una volta completato quest’ultimo. La documentazione riguardante l’addestramento deve essere messa a disposizione dell’esaminatore».

11 L’appendice 3 dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011 descrive, come precisa il suo punto 1, «i requisiti per i diversi tipi di corsi di addestramento per il rilascio di una CPL e di una ATPL [airline transport pilot licence], con e senza un’abilitazione IR [abilitazione al volo strumentale]».

12 Il punto A di tale appendice, intitolato «Corso integrato ATP...

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