European Commission v PB.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Date | 04 October 2024 |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
4 ottobre 2024 (*)
« Impugnazione – Appalti pubblici di servizi – Irregolarità nella procedura di aggiudicazione degli appalti – Regolamento (CE) n. 2988/95 – Articoli 4, 5 e 7 – Decisione di recupero degli importi indebitamente versati – Note di addebito – Distinzione tra le misure amministrative e le sanzioni amministrative – Possibilità di adottare una misura amministrativa in assenza di normativa settoriale – Decisione di recupero fondata sul regolamento n. 2988/95 e sul regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Regolamento n. 1605/2002 – Articolo 103 – Possibilità di recupero presso l’amministratore dell’operatore economico beneficiario di fondi dell’Unione europea »
Nella causa C‑721/22 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 novembre 2022,
Commissione europea, rappresentata inizialmente da B. Araujo Arce, J. Baquero Cruz e J. Estrada de Solà, in qualità di agenti, successivamente da J. Baquero Cruz e J. Estrada de Solà, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
PB, rappresentato da L. Levi, avocate,
ricorrente in primo grado,
Consiglio dell’Unione europea,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 settembre 2022, PB/Commissione (T‑775/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:542), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2020) 7151 final della Commissione, del 22 ottobre 2020, relativa all’applicazione di una misura amministrativa nei confronti dell’amministratore della società [riservato], che ritira gli importi indebitamente percepiti a titolo dei contratti TACIS/2006/101-510 e CARDS/2008/166-429 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Regolamento (CE) n. 2988/95
2 Il terzo, quarto e quinto considerando del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1), dispongono quanto segue:
«considerando (...) che occorre (...) combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità [europee];
considerando che l’efficacia di tale lotta contro gli atti lesivi degli interessi finanziari delle Comunità richiede la predisposizione di un contesto giuridico comune a tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie;
considerando che le condotte che danno luogo a irregolarità nonché le misure e sanzioni amministrative relative sono previste in normative settoriali conformi al presente regolamento».
3 A termini dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento:
«Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».
4 L’articolo 2 di detto regolamento dispone quanto segue:
«1. I controlli e le misure e sanzioni amministrative sono istituiti solo qualora risultino necessari per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. Essi devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
2. Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all’irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose.
(...)».
5 Il titolo II del regolamento n. 2988/95, intitolato «Misure e sanzioni amministrative», comprende gli articoli da 4 a 7 del medesimo regolamento.
6 L’articolo 4 di detto regolamento è così formulato:
«1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:
– mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti;
– mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo.
2. L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria.
3. Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso.
4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni».
7 L’articolo 5 dello stesso regolamento prevede quanto segue:
«1. Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare le seguenti sanzioni amministrative:
(...)
c) la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria anche se l’operatore ne ha beneficiato indebitamente soltanto in parte;
(...)
2. Fatte salve le disposizioni delle normative settoriali vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, le altre irregolarità possono unicamente dar luogo alle sanzioni non assimilabili ad una sanzione penale previste al paragrafo 1, purché tali sanzioni siano indispensabili per la corretta applicazione della normativa».
8 Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 2988/95:
«Le misure e sanzioni amministrative comunitarie possono applicarsi agli operatori economici di cui all’articolo 1, ossia alle persone fisiche o giuridiche, nonché agli altri organismi cui il diritto nazionale riconosce capacità giuridica, che abbiano commesso l’irregolarità. Possono parimenti applicarsi alle persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità, nonché a quelle tenute a rispondere della medesima o a evitare che sia commessa».
Regolamento n. 99/2000
9 Il regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (GU 2000, L 12, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio del 21 novembre 2005 (GU 2005, L 344, pag. 23), aveva istituito il programma TACIS, inteso a favorire la transizione verso un’economia di mercato e rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto negli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale.
Regolamento n. 2666/2000
10 Il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all’assistenza all’Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU 2000, L 306, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004 (GU 2004, L 389, pag. 1), prevedeva in particolare, mediante il programma CARDS, la fornitura di un’assistenza comunitaria per la ricostruzione, lo sviluppo e la stabilizzazione ai paesi dell’Europa sudorientale ai fini della loro partecipazione al processo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione europea.
Regolamento finanziario del 2002
11 L’articolo 103 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2002»), così disponeva:
«Le istituzioni sospendono l’esecuzione dell’appalto, quando la procedura d’aggiudicazione o l’esecuzione di un appalto sono inficiate da errori od irregolarità sostanziali oppure da frode.
Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono rifiutare il pagamento o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi».
12 Ai sensi dell’articolo 103 del regolamento n. 1605/2002, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU 2006, L 390, pag. 1):
«Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni sospendono la procedura e possono adottare ogni provvedimento necessario, incluso l’annullamento della procedura stessa.
Quando, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, la procedura di aggiudicazione o l’esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni possono, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non attribuire il contratto oppure sospenderne l’esecuzione oppure, se del caso, risolverlo.
Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi».
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M. K. v Ministerstvo zemědělství.
...which then constitutes the relevant legal basis for the purposes of recovery of those funds (judgment of 4 October 2024, Commission v PB, C‑721/22 P, EU:C:2024:836, paragraph 53 and the case-law 40 Therefore, where the recovery of sums wrongly paid, such as those at issue in the main procee......