EV contra Obras y Servicios Públicos S.A. y Acciona Agua, S.A.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:514 |
| Docket Number | C-550/19 |
| Date | 24 June 2021 |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
24 giugno 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore edile cosiddetti “fijos de obra” – Nozione di “ragioni obiettive” per la giustificazione del rinnovo di simili contratti – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento d’impresa – Articolo 3, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Subentro nei contratti di lavoro che avviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo – Contratto collettivo che limita i diritti e gli obblighi dei lavoratori trasferiti ai diritti e agli obblighi risultanti dall’ultimo contratto concluso con l’impresa uscente»
Nella causa C‑550/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Social n° 14 de Madrid (Tribunale del lavoro n. 14 di Madrid, Spagna), con decisione del 4 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2019, nel procedimento
EV
contro
Obras y Servicios Públicos SA,
Acciona Agua SA,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da A. Kumin (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per EV, da F. Luján de Frías, abogado;
– per la Obras y Servicios Públicos SA, da F.J. Berriatua Horta, abogado;
– per l’Acciona Agua SA, da J. Revoiro Mingo, abogado;
– per il governo spagnolo, da J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da M. van Beek, B.‑R. Killmann e N. Ruiz García, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), nonché dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, EV e, dall’altra, la Obras y Servicios Públicos SA, suo ex datore di lavoro, e l’Acciona Agua SA, suo attuale datore di lavoro, in merito al riconoscimento, da un lato, della sua anzianità a titolo degli anni di lavoro svolti e, dall’altro, del carattere indeterminato del suo rapporto di lavoro.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Accordo quadro
3 La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al suo punto 1 prevede quanto segue:
«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
4 La clausola 5 dell’accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», al suo punto 1 così dispone:
«Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».
5 Il considerando 3 della direttiva 2001/23 enuncia che «[o]ccorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti».
6 L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale direttiva è così formulato:
«a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».
7 L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:
«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».
Diritto spagnolo
Legge 32/2006
8 La Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (legge 32/2006 che disciplina il subappalto nel settore edile), del 18 ottobre 2006 (BOE n. 250, del 19 ottobre 2006, pag. 36317), alla sua terza disposizione aggiuntiva prevede quanto segue:
«Al fine di migliorare la qualità dell’occupazione dei lavoratori che partecipano ai lavori di costruzione e, pertanto, di migliorare la loro salute e la loro sicurezza sul lavoro, la contrattazione collettiva a livello nazionale del settore edile può adeguare la modalità contrattuale del contratto d’opera o servizio (“contrato de obra o servicio determinado”), prevista a titolo generale, mediante formule che garantiscano maggiore stabilità nell’occupazione dei lavoratori, in termini analoghi a quelli attualmente regolamentati in tale settore di negoziazione».
Statuto dei lavoratori
9 L’Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori), nella versione risultante dal Real Decreto legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (regio decreto legislativo 2/2015, recante approvazione della rifusione del testo della legge sullo Statuto dei lavoratori), del 23 ottobre 2015 (BOE n. 255, del 24 ottobre 2015, pag. 100224; in prosieguo: lo «Statuto dei lavoratori»), alla sua terza disposizione aggiuntiva dispone quanto segue:
«Le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, nonché dell’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), lasciano impregiudicato quanto è stabilito o potrà essere stabilito nella contrattazione collettiva, conformemente alla terza disposizione aggiuntiva della [legge 32/2006], per quanto riguarda il contratto di lavoro “fijo de obra”, compresa l’indennità di cessazione».
10 L’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, intitolato «Durata del contratto», ai paragrafi 1 e 5 enuncia quanto segue:
«1. Il contratto di lavoro può essere concluso a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Un contratto a tempo determinato può essere concluso nei seguenti casi:
a) Quando il lavoratore è assunto per realizzare, in autonomia e separatamente dal complesso dell’attività dell’impresa, una data opera o un dato servizio, la cui esecuzione, pur essendo limitata nel tempo, è, in linea di principio, di durata incerta. Tali contratti non possono avere una durata superiore a tre anni, che può essere prorogata fino a un massimo di dodici mesi da un contratto collettivo nazionale di settore o, in mancanza, da un contratto collettivo settoriale di livello inferiore. Decorsi i succitati termini, i lavoratori acquisiscono lo status di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
(...)
5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, lettera a), 2 e 3 del presente articolo, i lavoratori che sono stati assunti, con o senza interruzione, per un periodo superiore a 24 mesi su un periodo di 30 mesi per occupare un posto di lavoro identico o diverso all’interno della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese nell’ambito di almeno due contratti temporanei, direttamente o mediante la loro messa a disposizione da parte di agenzie di lavoro interinale e secondo modalità contrattuali a tempo determinato identiche o diverse, acquisiscono la qualità di lavoratori permanenti.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di trasferimento d’impresa o di surrogazione d’impresa conformemente alla legge o al contratto collettivo.
(...)».
Contratto collettivo generale del settore edile
11 Il Convenio colectivo general del sector de la construcción (contratto collettivo generale del settore edile), registrato e pubblicato dalla Resolución de la Dirección General de Empleo (risoluzione della Direzione generale del lavoro), del 21 settembre 2017 (BOE n. 232, del 26 settembre 2017, pag. 94090), nella versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «contratto collettivo di cui trattasi»), al suo articolo 24, intitolato «Contratto a termine per l’esecuzione di un’opera» («Contrato fijo de obra»), dispone quanto segue:
«(...)
2. Tale contratto è in generale concluso per un solo cantiere, indipendentemente dalla sua durata, e termina...
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