Evoluzioni nel diritto di famiglia dell'Unione europea: il nuovo regolamento 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

AuthorElisabetta Bergamini
Pages181-201
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Studi sull’integrazione europea, VII (2012), pp. 181-201
Elisabetta Bergamini*
Evoluzioni nel diritto di famiglia
dell’Unione europea:
sulla legge applicabile al divorzio
e alla separazione personale
S: 1. Considerazioni introduttive. – 2. L’introduzione di norme di conflitto in mate-
ria di separazione e divorzio e la riforma del regolamento 2201/2003: la proposta del
2006. – 3. Critiche e opposizioni alla riforma: la scelta della cooperazione rafforzata. –
4. I criteri di collegamento contenuti nel regolamento 1259/2010: la scelta delle parti e i
relativi criteri applicativi. – 5. Segue: la legge applicabile in assenza di scelta. – 6.
Recenti proposte di regolamenti in materia familiare. – 7. Conclusioni e considerazioni
critiche.
1. L’interesse del diritto comunitario (e ora del diritto dell’Unione europea)
nei confronti del diritto di famiglia, al di là dei profili connessi alla libera circola-
zione delle persone, ha avuto una notevole evoluzione a seguito della c.d. “comu-
nitarizzazione” del terzo pilastro operata dal Trattato di Amsterdam, in particolare
grazie alla correlata possibilità di adottare atti, come il regolamento 1347/20001
* Ricercatore di Diritto internazionale nell’Università degli studi di Udine.
1 Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla com-
petenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in ma-
teria di potestà dei genitori sui gli di entrambi i coniugi (c.d. “Bruxelles II”), GUCE L 160,
30 giugno 2000, p. 19 ss. Sul regolamento, all’interno dell’ampia dottrina, si vedano A. B-
, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matri-
moniale e di potestà dei genitori, in Rivista di diritto internazionale, 2001, p. 299 ss.; F.
M, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il
regolamento comunitario del 29 maggio 2000, in Rivista di diritto processuale, 2001, p. 376
ss.; I., Un confronto tra la disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni
straniere nei recenti regolamenti comunitari, in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, 2001, p. 545 ss.; A. D, Il diritto internazionale privato italiano della famiglia
e le fonti di origine internazionale o comunitaria, in Rivista di diritto internazionale, 2002,
p. 861 ss.
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(poi sostituito dal regolamento 2201/2003)2, direttamente connessi al diritto di
famiglia3.
Se il Trattato di Lisbona non introduce modifiche sostanziali sul punto4, il
diritto derivato sembra sempre più improntato a garantire ulteriori evoluzioni in
materia, anche grazie alla possibilità concessa già da tempo agli Stati di utiliz-
2 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 relativo alla compe-
tenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, GUUE L 338, 23 dicem-
bre 2003, p. 1 ss.
3 Solo con la comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria civile si è resa possibile l’a-
dozione di atti comunitari strettamente collegati al diritto di famiglia. Per questa opinione vedi P.
P, Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra
ordinamenti, in P. P (a cura di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova,
2004, p. 506. Su questi aspetti, per un’analisi dettagliata vedi S. B (a cura di), La famiglia
nel diritto internazionale privato comunitario, Milano, 2007, e i contributi ivi contenuti. Per ap-
profondimenti sulla disciplina del regolamento 2201/2003 si rinvia a B. N, Sezione IV:
divorzio e diritto internazionale privato, in G. B, F. T (a cura di), Lo scioglimen-
to del matrimonio, Milano, 2010, III ed., p. 217 ss. Sul punto vedi anche, all’interno della copiosa
dottrina: L. G, Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e di responsabilità genitoriale (regolamento (CE), n. 2201/2003), in G. C (a
cura di), Cooperazione giudiziaria ed efcacia delle sentenze: problematiche di diritto internazio-
nale ed europeo, Bari, 2007, p. 21 ss.; F. S, I criteri di giurisdizione comunitari in materia
matrimoniale, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2007, p. 63 ss.; S. M.
C, I. Q (a cura di), Diritto di famiglia e Unione europea, Torino, 2008, e in parti-
colare i contributi, ivi contenuti, di R. B, Lo scioglimento del vincolo coniugale nel diritto
comunitario (p. 257 ss.), M. C. B, La responsabilità genitoriale: competenze e riconosci-
mento delle decisioni nel regolamento Bruxelles II (p. 169 ss.), B. N, La proposta di
modica del regolamento n. 2201/2003 nel quadro della libera circolazione delle persone (p. 207
ss., anche in Int’l Lis, 2008, p. 57 ss., con il titolo Revisione del Regolamento “Bruxelles II” (n.
2201/2003) e libera circolazione delle persone), e I. Q, L’intervento comunitario in ma-
teria di separazione e divorzio: la proposta Bruxelles II-bis e le ricadute sul diritto internaziona-
le privato italiano (p. 219 ss.). Sul punto vedi anche i commenti di M. C. B, C. R, R.
C P, L. T, in A. Z (a cura di), Commentario breve al diritto di famiglia,
Padova, 2008, p. 2450 ss.; e B. N, Divorzio, diritto internazionale privato e dell’Unio-
ne europea, Milano, 2011. Per un commento ai singoli articoli del regolamento 2201/2003 ci si
permette di rinviare a E. B, Regolamento CE n. 2201/2003, in M. S (a cura di),
Codice della famiglia, 3, Milano, 2009, p. 4643 ss.
4 La scelta di differenziare la materia “famiglia” rispetto alle altre contenute nella cooperazio-
ne giudiziaria civile permane anche nel nuovo testo del TFUE, che all’art. 81 prevede che le “mi-
sure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali” siano soggette ad una proce-
dura legislativa speciale, con delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.
La determinazione di quali siano gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazio-
nali è lasciata al Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previo
parere consultivo del Parlamento europeo, con la possibilità per i parlamenti nazionali, che devono
essere informati della proposta, di comunicare la propria opposizione (e bloccare così la procedu-
ra) entro sei mesi dalla ricezione dell’informazione. Per un approfondimento sul punto si rinvia a
S. M. C, C. T, Gli strumenti di diritto dell’Unione europea in materia di famiglia e il
Trattato di Lisbona, in Studi sull’integrazione europea, 2010 p. 301 ss. Per una panoramica sulle
modiche introdotte da tale Trattato e per ulteriori approfondimenti si rinvia a R. B, Rée-
xions sur la coopération judiciaire civile suite au Traité de Lisbonne, in G. V, S. B-

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