Il regime fiscale greco del trasferimento di residenza all’estero

AuthorVera Georgaki
PositionDottoranda in Diritto Tributario presso l’Università di Thessaloniki
Pages1-19
Studi Tributari Europei 1/2011
Aggiornamento – Exit Tax: analisi comparata e comunitaria (1/2009)
© Copyright Seast – Tutti i diritti riservati
1
Il regime fiscale greco del trasferimento di residenza
all’estero
Vera Georgaki1
1. Introduzione.
L’entrata in vigore della nuova Legge n. 3943/2011 (in Gazzetta Ufficiale
del Governo serie Α 66/31.03.2011)2 ha determinato significativi
cambiamenti nel sistema nazionale delle imposte sui redditi (Codice delle
Imposte sui redditi, L. 2238/1994, di seguito “Codice”), in merito sia alla
nozione di “residente fiscale”3, sia alle conseguenze sull’imposizione in
caso di trasferimento all’estero del domicilio o della residenza abituale.
Come si desume dalla rubrica della legge Lotta alla frode4, personale di
controllo e altre disposizioni riguardanti il Ministero delle Finanzee dalla
sua relazione, specialmente con riguardo all’art. 12, il legislatore greco ha
mirato a costituire una struttura giuridica più efficiente al fine di
contrastare la sistematica elusione fiscale che si è sviluppata
principalmente negli ultimi anni”. Inoltre, nella prima parte della relazione
(A.II), intitolata “Presentazione Generale” viene ricordato che “...Sul piano
internazionale, il fenomeno dell’evasione fiscale5 si è sviluppato sulla base
della scelta di essere assoggettati ad imposizione in Stati o giurisdizioni
1 Dottoranda in Diritto Tributario presso l’Università di Thessaloniki.
Traduzione a cura di Letizia Raggini, corsista del Master in Diritto Tributario “A. Berliri”
dell’Università degli Studi di Bologna, A.A. 2010 – 2011.
2 Ministero delle Finanze.
3 Sulla base dell’art 2 par. 1 del Codice, che individua la residenza come criterio di
collegamento nel calcolo dell’onere fiscale, “La persona fisica che ha il suo domicilio o la
residenza abituale in Grecia, è soggetta a tassazione in relazione ai suoi redditi ovunque
prodotti”. La nuova disposizione inserita nel terzo capoverso del medesimo paragrafo
dispone che “La residenza in Grecia è considerata abituale se supera i 183 giorni durante il
medesimo anno solare. La residenza abituale è presunta a meno che il contribuente non
provi il contrario”.
4 L’espressione “frode” si riscontra direttamente nel testo di legge [N.D.T.].
5 L’espressione “evasione fiscale” si riscontra direttamente nel testo di legge [N.D.T.].
Studi Tributari Europei 1/2011
Aggiornamento – Exit Tax: analisi comparata e comunitaria (1/2009)
© Copyright Seast – Tutti i diritti riservati
2
con una tassazione nulla o particolarmente bassa per le persone fisiche o
giuridiche o per enti giuridici di ogni tipologia e genere…”. Nonostante le
finalità anti-abuso di queste nuove disposizioni, deve essere messo in
evidenza che stando alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia,
malgrado il campo dell’imposizione diretta sia situato al di fuori delle
competenze degli organi legislativi comunitari, gli Stati Membri devono
conformarsi al diritto comunitario6 e non adottare a livello nazionale
disposizioni limitative/restrittive delle libertà (i) di circolazione delle
persone, anche nella sua forma specifica di “libertà di circolazione dei
lavoratori”, (ii) di stabilimento e (iii) di circolazione di capitali, contenute,
rispettivamente, agli articoli 21, 45, 49 e 63 del TFUE7. Le medesime
libertà sono anche contemplate dalle rispettive disposizioni orizzontali del
Trattato sullo Spazio Economico Europeo, agli articoli 28, 31 e 40.
2. L’emigrazione verso Stati “non collaborativi”.
L’art. 12, par. 6 della legge succitata, incluso nell’art. 76 par. 5 del
Codice, dispone come segue: “Se un contribuente greco trasferisce il
proprio domicilio o la residenza abituale in uno Stato incluso nella lista di
cui al paragrafo 4 dell’art. 51A, è considerato come avente il proprio
domicilio in Grecia ed è soggetto ad imposizione sui propri redditi ovunque
prodotti in conformità al primo capoverso del paragrafo 1 dell’articolo 28”.
L’art. 51A par. 4 dispone: Sono non collaborativi9 quegli Stati che non
sono membri dell’Unione Europea e la cui situazione in merito alla
6 Corte Giust., sentenza 18 gennaio 2007, C-104/06 Commissione delle Comunità Europee
c Regno di Svezia, Racc. 2006, pag. I-00671, punto 12.
Corte Giust., sentenza 13 dicembre 2005, C-446/03 Marks & Spencer, Racc. 2005, pag. I-
10837, punto 29.
7 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
8 Cfr. Nota 3.
9 Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda,
Belize, Isole Vergini Britanniche, Brunei, le Isole Cayman, le Isole Cook, Costa Rica, Cile,
Dominica, Gibilterra, Grenada, Guatemala, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Libano, Liberia,
Liechtenstein, Malesia, Isole Marshall, Montserrat, Mauritius, Monaco, Nauru, Olandesi
Antille, Repubblica Ex Yugoslava di Macedonia, Niue, Panama, Filippine, St. Lucia, St. Kitts
and Nevis, St. Vincent and Grenadines, Samoa, Seychelles, Singapore, Turks and Caicos,
Isole Vergini Americano, Vanuatu, Uruguay, Hong-Kong.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT