Frédéric Jouvin v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:15
Date12 January 2023
Docket NumberC-719/21
Celex Number62021CJ0719
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

12 gennaio 2023 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Denuncia alla Commissione europea – Decisione della Commissione che respinge la denuncia – Ricorso di annullamento – Termine per presentare una comparsa di risposta»

Nella causa C‑719/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 novembre 2021,

Frédéric Jouvin, residente in Clichy (Francia), rappresentato da L. Bôle-Richard, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da A. Boitos, B. Ernst e A. Keidel, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi (relatrice), presidente di sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione il sig. Frédéric Jouvin chiede alla Corte di annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 26 aprile 2021, Jouvin/Commissione (T‑472/20 e T‑472/20 AJ II, non pubblicata, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2021:215), con la quale quest’ultimo ha respinto, in quanto manifestamente infondato in diritto, il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2020) 3503 final della Commissione, del 28 maggio 2020, recante rigetto della sua denuncia riguardante presunte infrazioni all’articolo 101 TFUE (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 773/2004

2 L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102] [TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), intitolato «Rigetto delle denunce», prevede quanto segue:

«1. Quando la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei relativi motivi e stabilisce il termine entro il quale questi può presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

2. Se il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione e tali osservazioni non inducono ad una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia con decisione.

(...)».

Linee direttrici relative agli accordi di cooperazione orizzontale

3 Il capitolo 7 delle linee direttrici della Commissione sull’applicabilità dell’articolo 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale (GU 2011, C 11, pag. 1) (in prosieguo: le «linee direttrici relative agli accordi di cooperazione orizzontale») riguarda gli «accordi di normazione». Tale capitolo contiene, in particolare, i punti da 280 a 286 di dette linee direttrici, che stabiliscono le condizioni alle quali l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi per la definizione di norme che rischiano di creare un potere di mercato.

Regolamento di procedura della Corte

4 Ai sensi dell’articolo 51 del regolamento di procedura della Corte, intitolato «Termini fissati in ragione della distanza»:

«I termini procedurali sono prorogati di un termine forfettario fissato in ragione della distanza, pari a dieci giorni».

5 L’articolo 172 di tale regolamento di procedura, intitolato «Parti autorizzate a presentare una comparsa di risposta», prevede quanto segue:

«Le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione. Questo termine non può essere prorogato».

Fatti e decisione controversa

6 I fatti all’origine della controversia sono stati sintetizzati dal Tribunale ai punti da 1 a 12 dell’ordinanza impugnata, nei seguenti termini:

«1 Il ricorrente (...) ha depositato brevetti relativi alla raccolta e alla distribuzione di pacchi in diversi Paesi, nonché a livello [europeo], il 27 giugno 2001 e ha presentato un progetto denominato Ripost, utilizzando tali brevetti, al gruppo La Poste il 31 gennaio 2003.

2 Il 12 marzo 2017 il ricorrente ha presentato una denuncia relativa a un’infrazione all’articolo 102 TFUE da parte del gruppo La Poste. Tale gruppo, che fornisce servizi postali in Francia, avrebbe posto in essere una contraffazione dei brevetti del ricorrente relativi alla raccolta e alla distribuzione di pacchi.

3 In una lettera del 31 marzo 2017 la Commissione ha indicato, in sostanza, che il comportamento del gruppo La Poste, anche ammettendo che sia accertato, sembrerebbe costituire una contraffazione di brevetti, piuttosto che un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, e che, per tale motivo, la lettera del ricorrente non sarebbe stata oggetto di un esame più approfondito da parte sua.

4 Il 4 ottobre 2017 il ricorrente ha inviato alla Commissione una lettera in cui ha riformulato la sua denuncia sulla base dell’articolo 101 TFUE, facendo riferimento a un cartello transnazionale costituito da operatori postali, da produttori di macchine e di software per l’affrancatura e di apparecchiature per lo smistamento postale, dai clienti del commercio elettronico come Amazon e da organismi internazionali di normazione (...)

5 Il 29 novembre 2017 si è svolta una conferenza telefonica con la Commissione.

6 In data 1°, 12 e 13 dicembre 2017, 22 gennaio, 15 maggio e 20 novembre 2018 e 22 febbraio 2019 il ricorrente ha inviato alla Commissione delle lettere in cui indicava che stava lavorando a una terza versione della sua denuncia.

7 Il 5 aprile 2019 il ricorrente ha inviato alla Commissione una lettera che forniva nuovi elementi.

8 Con lettera del 30 luglio 2019 la Commissione ha informato il ricorrente che non sussistevano motivi sufficienti per agire a seguito della sua denuncia.

9 Il 14 settembre 2019 il ricorrente ha inviato alla Commissione osservazioni che modificavano la portata della sua denuncia, indicando di rinunciare alle sue contestazioni relative ad abusi di posizione dominante da parte del gruppo La Poste, di Amazon e di taluni operatori postali e di mantenere unicamente le allegazioni di infrazione all’articolo 101 TFUE.

10 La denuncia comprendeva quattro allegazioni di infrazione all’articolo 101 TFUE, ossia la contraffazione penalmente rilevante di tutti i brevetti del ricorrente; l’interruzione abusiva della negoziazione da parte delle imprese del cartello, alle quali il ricorrente ha tentato invano di concedere licenze di sfruttamento dei suoi brevetti; il boicottaggio collettivo dei suoi brevetti mediante azioni concertate di contraffazione penalmente rilevante, di interruzioni abusive di negoziazioni e di altre azioni concertate illegali e, infine, l’elaborazione di norme da parte di organismi internazionali che porrebbero in essere una contraffazione dei brevetti del ricorrente.

11 Il 28 maggio 2020 la Commissione ha adottato la decisione [controversa].

12 Secondo la decisione [controversa], il rigetto della denuncia era dovuto al fatto che, nel caso di specie, le probabilità di stabilire la sussistenza di un’infrazione al diritto dell’Unione in materia di concorrenza sembravano limitate. Tale conclusione era fondata su due considerazioni principali. La Commissione ha ritenuto che il problema sollevato non fosse un problema rientrante nell’ambito del diritto della concorrenza. Inoltre, le informazioni fornite non le avrebbero consentito di inferire o di fondare sospetti ragionevoli relativamente a una collusione tra le imprese interessate».

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2020, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa.

8 A sostegno del ricorso, egli ha dedotto cinque motivi. Tali motivi di ricorso vertevano, rispettivamente, sulla valutazione manifestamente erronea dell’interesse dell’Unione da parte della Commissione, sulla mancanza di un esame diligente e imparziale della denuncia del ricorrente da parte della Commissione, sullo sviamento di potere di cui si sarebbe resa colpevole la Commissione trovandosi in una situazione di conflitto di interessi e utilizzando manovre dilatorie nei confronti del ricorrente e delle sue richieste, su un errore di diritto risultante dalla circostanza che la Commissione non ha ritenuto sussistente una discriminazione all’accesso al processo di normazione, nonché all’esito e ai resoconti di tali processi, e, infine, su un errore di diritto risultante dalla circostanza che la Commissione non ha considerato che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE fosse stato violato.

9 Il Tribunale ha respinto tutti questi motivi di ricorso in quanto manifestamente infondati.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

10 Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

– annullare l’ordinanza impugnata;

– accogliere le conclusioni presentate in primo grado e rinviare il fascicolo alla Commissione;

– condannare la Commissione alle spese.

11 La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna del ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

Sulleccezione di irricevibilità per tardività della comparsa di risposta della Commissione

12 Il ricorrente eccepisce, nella sua replica, l’irricevibilità della comparsa di...

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