Garantire una giustizia di qualità: bilanci e prospettive a 20 anni dall'entrata in funzione del Tribunale

AuthorMarc Jaeger
PositionPresidente del Tribunale dell'Unione europea
Pages281-298

    Il testo aggiorna all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la relazione tenuta presso l'Università degli studi del Sannio il 3 novembre 2009.

Page 281

@1. Premessa

1. Il 25 settembre 2009 il Tribunale dell'Unione europea (già Tribunale di primo grado delle Comunità europee) ha celebrato i vent'anni dall'assunzione delle funzioni da parte dei suoi primi membri. In tale giornata è stato organizzato un incontro di studi incentrato su due questioni, che investono l'essenza della funzione giurisdizionale e cui anche il Tribunale non può sottrarsi, ossia la garanzia dell'accesso alla giustizia e la qualità della stessa. Nel corso di questi vent'anni, la giurisdizione ha indirizzato i propri sforzi alla garanzia di un'adeguata tutela di entrambi gli obiettivi. Nondimeno, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e le sfide che il futuro riserva rappresentano nuovi banchi di prova per testare la capacità del Tribunale di adeguarsi alle trasformazioni economicosociali e alle evoluzioni degli assetti istituzionali dell'Unione, perseguendo l'obiettivo prioritario del corretto funzionamento della giustizia, che costituisce una delle garanzie fondamentali di ogni ordinamento fondato sul diritto (c.d. "Rule of Law"). Nelle pagine che seguono esaminerò i due temi oggetto dei seminari di studio analizzando, da un lato, i risultati raggiunti dal Tribunale e, dall'altro, i possibili punti critici del sistema giurisdizionale dell'UE, riflettendo sulle riforme necessarie sia sul piano interno che a livello istituzionale, al fine di consentire all'Istituzione di continuare a svolgere adeguatamente la sua attività di tutela e garanzia dei diritti dei cittadini dell'Unione.

@2. L'accesso alla giustizia

2. Il primo argomento su cui intendo soffermarmi è quello dell'accesso alla giustizia1. Il tema porta inevitabilmente a trattare la questione della ricevibilità

Page 282

dei ricorsi introdotti dai singoli2, soprattutto alla luce della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che con la modifica del par. 4 dell'art. 230 TCE (ora art. 263 TFUE) pone problematiche nuove, per la risposta alle quali si deve attendere quella che sarà l'interpretazione data dalla giurisprudenza alla nuova formulazione dell'articolo in parola. Prima di svolgere alcune considerazioni in proposito, vorrei brevemente ricordare la precedente formulazione dell'art. 230, par. 4, TCE e l'interpretazione che ne era stata data dalla Corte e dal Tribunale.

Come è noto, l'art. 230, par. 4, TCE stabiliva che i ricorsi presentati dalle persone fisiche e giuridiche soddisfacessero un doppio requisito, dovendo gli atti impugnati dal ricorrente riguardarlo direttamente ed individualmente3. La ratio della disposizione era di impedire che un singolo potesse contestare la legalità degli atti delle istituzioni comunitarie aventi portata generale, salvo che gli atti in questione non avessero degli effetti immediati sulla sua sfera soggettiva. In altre parole, l'obiettivo era di creare una barriera all'emergere di una actio popularis, pur garantendo un margine di tutela giurisdizionale ai singoli. Naturalmente, è spettato alla Corte, in prima battuta, e al Tribunale poi, il non facile compito di dare un contenuto alla formulazione del par. 4 dell'art. 230 TCE, in particolare nella parte in cui veniva qualificata la natura della situazione suscettibile di rendere il ricorrente non privilegiato titolare di un diritto di accesso al giudice.

Riguardo alla condizione secondo la quale l'atto deve riguardare individualmente un singolo, nella causa Plaumann c. Commissione4, la Corte di giustizia ha enunciato una nozione di "individualmente", ripresa dalla giurisprudenza successiva, secondo la quale, "chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari". Peraltro, va rilevato che la "formula Plaumann", costantemente applicata nella giurisprudenza successiva, ha avuto, tuttavia, declinazioni piuttosto varie5.

In linea generale, la condizione che un atto riguardi individualmente un singolo è stata considerata soddisfatta laddove il ricorrente era citato espressamente

Page 283

nell'atto impugnato6 o la situazione specifica in cui si trovava era stata presa in considerazione al momento dell'adozione dell'atto impugnato7. D'altro canto, i ricorrenti hanno spesso eccepito il fatto di appartenere a un insieme ristretto di persone alle quali l'atto era applicabile. Tuttavia, tale circostanza è stata considerata sufficiente a soddisfare la condizione dell'"individualmente" solo nel caso in cui, in seno a detto insieme, il ricorrente si distingua in ragione di condizioni particolari relative all'oggetto dell'atto in questione.

In cause recenti, il Tribunale ha confermato che l'appartenenza a un gruppo ristretto debba combinarsi con la prova che il ricorrente benefici di una protezione specifica derivante dal diritto dell'Unione. Quindi, l'assenza di una tale prova ha indotto il Tribunale, nell'ordinanza Galileo Lebensmittel c. Commissione8, a rigettare il ricorso come irricevibile, in quanto l'atto non riguardava individualmente il ricorrente. Analogamente, l'atto in causa è stato considerato non riguardare individualmente la ricorrente nella sentenza Região autónoma dos Açores c. Consiglio9, pur se quest'ultima invocava un argomento relativo allo status specifico riconosciuto alle regioni ultraperiferiche dall'articolo 299 TCE10.

Non mancano, tuttavia, casi nei quali il Tribunale ha assunto posizioni di maggior favore nei confronti dei ricorrenti. In tal senso, a titolo del tutto esemplificativo, si può citare il caso Codorniu c. Consiglio11, nel quale il deposito negli anni '20 del secolo scorso e l'uso successivo di un marchio recante una denominazione specifica è stato considerato una condizione particolare atta a distinguere la ricorrente da tutti gli altri produttori toccati dalla normativa contestata12.

Inoltre, va osservato che in settori specifici, in ragione della loro peculiarità, il giudice dell'UE si è talvolta discostato dai criteri ermeneutici elaborati a livello generale allo scopo di garantire ai singoli un reale accesso alla giustizia. Ciò è vero in particolare nella materia dei dazi antidumping e degli aiuti di Stato.

Page 284

Riguardo alla materia dei dazi antidumping13, in una prima fase, il giudice comunitario ha applicato la classica giurisprudenza Plaumann, subordinando la ricevibilità di un ricorso proposto da un produttore o un esportatore ad un riferimento nel regolamento contestato o all'essere stato preso in considerazione nelle indagini preparatorie14. Tuttavia, nel 1991, nel caso Extramet Industrie c. Consiglio15, il giudice si è discostato da tale formula, allargando le maglie della giurisprudenza e riconoscendo che un atto rispondeva alla condizione di riguardare individualmente un produttore indipendente nonostante il suo prezzo di rivendita non fosse stato preso in considerazione al momento del calcolo del margine di dumping. Peraltro, questa apertura in relazione alle condizioni di ricevibilità si giustificava nel caso di specie per le ripercussioni economiche del dazio antidumping sull'impresa.

Con riferimento al settore degli aiuti di Stato poi, il giudice del Lussemburgo ha sviluppato una giurisprudenza del tutto peculiare, tenendo in opportuna considerazione le diverse fasi della procedura. Per quanto concerne i ricorsi avverso le decisioni che concludono la procedura di esame preliminare, la giurisprudenza considera che tali atti riguardano individualmente i ricorrenti, qualora sia stato violato sul piano procedurale il loro diritto a presentare obiezioni alla misura statale prospettata16. Invece, per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni adottate a chiusura della procedura d'esame formale, il ricorrente è toccato individualmente dall'atto se, da un lato, aveva avuto un ruolo attivo nel corso della procedura amministrativa davanti alla Commissione e, dall'altro lato, se la misura statale in causa aveva un'incidenza sostanziale sulla sua posizione sul mercato. Peraltro, in seguito alla sentenza della Corte nella causa Spiace c. Commissione17, sembra che queste esigenze si siano attenuate e che solo la seconda sia ormai necessaria.

Page 285

Per quanto riguarda l'essere direttamente interessato da un atto, questa condizione è stata ritenuta soddisfatta quando il provvedimento in questione produce direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lascia alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell'UE senza che alcun altro intervento a livello normativo sia necessario18.

L'impostazione in parola è stata tuttavia oggetto di numerose critiche poiché considerata oltremodo restrittiva. A titolo esemplificativo, si pensi alla causa Regione Siciliana c. Commissione, decisa dal Tribunale nel 200419. La Regione Sicilia aveva presentato un progetto di autostrada per il quale l'Italia aveva ottenuto un finanziamento dell'UE. L'inazione dell'Italia aveva però provocato il ritiro della sovvenzione. A questo punto, la Regione Sicilia aveva impugnato la decisione di ritiro che la Commissione aveva indirizzato all'Italia. Nella sua ordinanza, il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo che la decisione di ritiro non riguardava direttamente la Regione Sicilia bensì l'Italia, alla quale era riconosciuto un potere discrezionale riguardo al finanziamento del progetto siciliano. L'approccio seguito dal Tribunale in detta ordinanza ha trovato conferma in una pronuncia resa dalla Corte in sede di impugnazione, che vedeva seppur in un'altra causa come parti controvertenti nuovamente la Regione Sicilia e la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT