GD y ES contra Luso Temp - Empresa de Trabalho Temporário SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:373
Date12 May 2022
Docket NumberC-426/20
Celex Number62020CJ0426
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

12 maggio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della parità di trattamento – Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) – Nozione di “condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale” – Indennità dovuta a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente in caso di cessazione del rapporto di lavoro»

Nella causa C‑426/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo do Trabalho de Barcelos (Tribunale circondariale di Braga, giudice del lavoro di Barcelos, Portogallo), con decisione del 15 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 10 settembre 2020, nel procedimento

GD,

ES

contro

Luso Temp - Empresa de Trabalho Temporário SA,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da I. Ziemele, presidente di sezione, T. von Danwitz e A. Kumin (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo portoghese, da A. Pimenta, P. Barros da Costa, M.J. Marques, D. Silva, L. Claudino Oliveira, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da D. Recchia e G. Braga da Cruz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di quest’ultima.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, GD ed ES, lavoratori tramite agenzia interinale e, dall’altro, la Luso Temp ‑ Empresa de Trabalho Temporário SA (in prosieguo: la «Luso Temp»), società con la quale tali lavoratori hanno stipulato un contratto di lavoro interinale, in merito all’importo dell’indennità che tale società deve versare loro, per giorni di ferie retribuite non godute e per l’indennità per ferie corrispondente, a causa della cessazione del loro rapporto di lavoro.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

3 La clausola 4, intitolata «Principio di non-discriminazione», dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998 (GU 1998, L 131, pag. 10) (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo parziale»), al suo punto 1, così dispone:

«Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive».

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

4 La clausola 4, intitolata «Principio di non discriminazione», dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43) (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo determinato»), al suo punto 1, prevede quanto segue:

«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».

Direttiva 2008/104

5 I considerando 1, da 10 a 12 e 15 della direttiva 2008/104 sono così formulati:

«(1) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…). In particolare, essa intende garantire il pieno rispetto dell’articolo 31 della carta [dei diritti fondamentali], secondo il quale ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

(...)

(10) Il ricorso al lavoro temporaneo tramite agenzia, la posizione giuridica, lo status e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale nell’Unione europea sono caratterizzati da una grande diversità.

(11) Il lavoro tramite agenzia interinale risponde non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese ma anche alla necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all’inserimento in tale mercato.

(12) La presente direttiva stabilisce un quadro normativo che tuteli i lavoratori tramite agenzia interinale che sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali.

(...)

(15) I contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro. Nel caso dei lavoratori legati all’agenzia interinale da un contratto a tempo indeterminato, tenendo conto della particolare tutela garantita da tale contratto, occorrerebbe prevedere la possibilità di derogare alle norme applicabili nell’impresa utilizzatrice».

6 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Ambito d’applicazione», al paragrafo 1, così dispone:

«La presente direttiva si applica ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse».

7 Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Finalità»:

«La presente direttiva è volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento di cui all’articolo 5 nei confronti dei lavoratori tramite agenzia interinale e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro, tenendo conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili».

8 L’articolo 3 della direttiva 2008/104, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1, lettera f), così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

f) “condizioni di base di lavoro e d’occupazione”: le condizioni di lavoro e d’occupazione previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi e/o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore nell’impresa utilizzatrice relative a:

i) l’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;

ii) la retribuzione».

9 L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Principio della parità di trattamento», prevede quanto segue:

«1. Per tutta la durata della missione presso un’impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro.

(...)

2. Per quanto riguarda la retribuzione, gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, prevedere una deroga al principio di cui al paragrafo 1 nel caso in cui i lavoratori tramite agenzia interinale che sono legati da un contratto a tempo indeterminato a un’agenzia interinale continuino a essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l’altra.

3. Dopo aver consultato le parti sociali, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l’opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che, nel rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale, possono stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

4. A condizione che sia garantito ai lavoratori tramite agenzia interinale un livello adeguato di protezione, gli Stati membri che non possiedono né un sistema legislativo che dichiari i contratti collettivi universalmente applicabili, né un sistema legislativo o di prassi che consenta di estendere le disposizioni di tali contratti a tutte le imprese simili in un determinato settore o area geografica possono, previa consultazione delle parti sociali a livello nazionale e in base a un accordo concluso dalle stesse, stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di base di lavoro e d’occupazione in deroga al principio di cui al paragrafo 1. Tali modalità alternative possono prevedere un periodo di attesa per il conseguimento della parità di trattamento.

(...)».

Diritto portoghese

10 L’articolo 185 del Código do Trabalho (codice del lavoro), quale approvato dalla Lei n. 7/2009 (legge n. 7/2009), del 12 febbraio 2009 (Diário da República, 1ª serie, n. 30, del 12 febbraio 2009) (in prosieguo: il «codice del lavoro»), intitolato «Condizioni di lavoro del...

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