Giacomo Santini y otros contra Parlamento Europeo.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62021CJ0198
ECLIECLI:EU:C:2024:768
Date19 September 2024
Docket NumberC-198/21
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 settembre 2024 (*1)

«Impugnazione – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione di una deliberazione in materia di trattamenti pensionistici da parte della Camera dei deputati italiana – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Sostituzione delle decisioni del Parlamento – Persistenza dell’interesse ad agire per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea»

Nella causa C‑198/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 marzo 2021,

Giacomo Santini, residente a Trento (Italia),

Marco Cellai, residente a Firenze (Italia),

Domenico Ceravolo, residente a Noventa Padovana (Italia),

Natalino Gatti, residente a Nonantola (Italia),

Rosa Maria Avitabile, in qualità di erede di Antonio Mazzone, residente a Napoli (Italia),

Luigi Moretti, residente a Nembro (Italia),

Gabriele Sboarina, residente a Verona (Italia),

Lina Wuhrer, residente a Brescia (Italia),

Patrizia Capraro, residente a Roma (Italia),

Luciana Meneghini, in qualità di erede di Ferruccio Pisoni, residente a Trento,

rappresentati da M. Paniz, avvocato,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Parlamento europeo, rappresentato da S. Alves e S. Seyr, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.‑C. Bonichot, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione, i sigg. Giacomo Santini, Marco Cellai, Domenico Ceravolo e Natalino Gatti, la sig.ra Rosa Maria Avitabile, in qualità di erede del sig. Antonio Mazzone, i sigg. Luigi Moretti e Gabriele Sboarina, nonché le sig.re Lina Wuhrer, Patrizia Capraro e Luciana Meneghini in qualità di erede del sig. Ferruccio Pisoni, chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 febbraio 2021, Santini e a./Parlamento (T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, EU:T:2021:78; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale tribunale ha respinto il loro ricorso diretto, da un lato, all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 nonché, per quanto riguarda la sig.ra Meneghini, in qualità di erede del sig. Pisoni, dell’8 maggio 2019, redatte, per ciascuno dei ricorrenti, dal Parlamento europeo (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse») e concernenti l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui i ricorrenti beneficiano a seguito dell’entrata in vigore, il 1o gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), del 12 luglio 2018 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»), e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti in conseguenza di tali atti.

I.Contesto normativo

A.Diritto dell’Unione

1.Regolamentazione SID

2

L’articolo 1 dell’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, nella versione in vigore fino al 14 luglio 2009 (in prosieguo: la «regolamentazione SID»), recitava nel modo seguente:

«1. Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.

2. In attesa dell’istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo e qualora il regime nazionale non preveda il pensionamento o il livello e/o le modalità della pensione prevista non coincidano esattamente con quelli applicabili ai deputati al parlamento nazionale dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio dell’Unione europea, sezione Parlamento».

3

L’articolo 2 dell’allegato III della regolamentazione SID così disponeva:

«1. L’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quell[i] della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo.

2. Il deputato che beneficia delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, è tenuto, aderendo al presente regime, a versare al bilancio dell’Unione europea un contributo calcolato in modo da corrispondere complessivamente a quello pagato da un Membro della Camera Bassa dello Stato membro in cui è stato eletto».

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell’allegato III della regolamentazione SID:

«1. La richiesta di adesione al presente regime pensionistico provvisorio deve essere presentata entro dodici mesi dall’inizio del mandato dell’interessato.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale l’adesione al regime pensionistico ha effetto è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

2. La domanda di liquidazione della pensione deve essere presentata entro sei mesi dopo la maturazione di tale diritto.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale ha effetto la prestazione pensionistica è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».

2.Statuto dei deputati

5

L’articolo 25, paragrafi 1 e 2, della decisione 2005/684/CE, Euratom, del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU 2005, L 262, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»), entrato in vigore il 14 luglio 2009, così recita:

«1. Per quanto riguarda l’indennità, l’indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già in carica e rieletti prima dell’entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l’intera durata dell’attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

2. I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro».

6

L’articolo 28, paragrafo 1, dello Statuto dei deputati prevede quanto segue:

«Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell’entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia».

3.Misure di attuazione

7

Il considerando 7 della decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e del 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2009, C 159, pag. 1), come modificata dalla decisione 2010/C 340/06 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2010 (GU 2010, C 340, pag. 6) (in prosieguo: le «misure di attuazione»), così recita:

«Occorre (…) provvedere a che nelle disposizioni transitorie i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID possano continuare a goderne dopo l’abrogazione di detta regolamentazione, in conformità del principio [della tutela] del legittimo affidamento. Occorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto [dei deputati]».

8

L’articolo 49, paragrafo 1, delle misure di attuazione prevede quanto segue:

«I deputati che hanno esercitato il loro mandato per almeno un anno completo hanno diritto, dopo la cessazione del mandato, a una pensione di anzianità a vita da versare a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compiono i 63 anni di età.

L’ex deputato o il suo rappresentante legale, salvo casi di forza maggiore, presenta la domanda di liquidazione della pensione di anzianità entro sei mesi dalla data di inizio del diritto. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione di anzianità è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».

9

In forza dell’articolo 73 delle misure di attuazione, queste ultime sono entrate in vigore il giorno dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, ossia il 14 luglio 2009.

10

L’articolo 74 delle misure di attuazione prevede che, fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV delle stesse misure, e in particolare l’articolo 75 di queste ultime, la regolamentazione SID giunge a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo Statuto dei deputati.

11

Ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione:

«1. La pensione di reversibilità, la pensione di invalidità e la pensione di invalidità supplementare concessa ai figli a carico e la pensione di anzianità concessa in virtù degli allegati I, II e III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di detti allegati ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell’entrata in vigore dello statuto [dei deputati].

Qualora l’ex deputato che beneficia della pensione d’invalidità deceda dopo il 14 luglio 2009, la pensione di reversibilità è versata al suo coniuge, membro stabile di un’unione di fatto o figli a carico, alle condizioni stabilite all’allegato I della regolamentazione SID.

2. I diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto [dei deputati] in applicazione dell’allegato III succitato restano acquisiti. I titolari che hanno maturato diritti in detto regime previdenziale beneficiano di una pensione calcolata...

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