Gli strumenti di diritto dell'Unione europea in materia di famiglia e il Trattato di Lisbona

AuthorSergio M. Carbone - Chiara Tuo
PositionOrdinario di Diritto dell'Unione europea nell'Università degli studi di Genova - Ricercatore di Diritto dell'Unione europea nell'Università degli studi di Genova
Pages301-324

    Il presente lavoro trae spunto dalla lezione tenuta dal Prof. S. M. Carbone il 17 marzo 2010 presso l'Università degli studi del Molise nell'ambito del ciclo di seminari sul tema Le competenze normative e le fonti di diritto europeo dopo il Trattato di Lisbona -Progetto Jean Monnet "European Union and Competition Law".

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@1. La disciplina dei rapporti di famiglia a carattere transfrontaliero: il difficile, ma necessario, coordinamento tra istanze nazionali e strumenti sovranazionali alla luce della più recente evoluzione del diritto internazionale e dell'Unione europea

1. La disciplina dei rapporti di famiglia presenta, rispetto alle altre materie di diritto civile, evidenti peculiarità, essenzialmente determinate dai suoi stretti legami con il costume e gli usi locali. Questo spiega perché, tradizionalmente, tale disciplina ha costituito oggetto di competenza esclusiva degli ordinamenti nazionali che, nel regolarla, si sono ispirati a principi culturali, etici, sociali e religiosi spesso profondamente diversi tra loro.

Ciò comporta, da un lato, la particolare resistenza del legislatore statale a rinunciare alla, o a cedere anche solo parte della, propria competenza nel settore; dall'altro lato, l'estrema difficoltà a regolare, in maniera adeguata ed esaustiva,

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rapporti personali e patrimoniali che oggi, con sempre maggiore frequenza data la crescente globalizzazione della società, si instaurano tra soggetti di nazionalità diverse o che, pur di nazionalità comune, stabiliscono il centro della propria vita in un Paese diverso.

Peraltro, l'esigenza che anche rapporti di famiglia a carattere transnazionale ricevano una disciplina adeguata, che tenga conto delle, ed insieme contemperi le, differenze intercorrenti tra le legislazioni nazionali, individuando le norme da cui il rapporto deve essere, in concreto, regolato ed evitando i conflitti positivi o negativi di giurisdizione, ha indotto a ricercare soluzioni di diritto materiale ma anche internazionale privato e processuale a livello sovranazionale.

Il presente contributo si propone, allora, di indagare il contenuto di tali soluzioni normative soffermando, in particolare, l'attenzione su quelle adottate nell'ambito dell'Unione europea. Ciò perché, pur non rientrando la disciplina sostanziale dei rapporti di famiglia tra le competenze che i Trattati conferiscono alle istituzioni dell'Unione, si è assistito -soprattutto nell'ultimo decennio -ad una sensibile crescita del loro interesse verso tale settore, tanto da far pronosticare una progressiva, ma inesorabile, sostituzione della competenza "comunitaria" a quella nazionale1.

Ad (i) una ricostruzione della disciplina dei rapporti di famiglia quale si configura all'indomani dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona seguirà, quindi, (ii) la descrizione delle prospettive di evoluzione che è ragionevole attendersi, tra l'altro, alla luce delle modifiche che tale Trattato ha apportato al titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in precedenza, titolo IV del Trattato sulla Comunità europea), ma anche degli atti normativi adottati dall'Unione sulla base di altre disposizioni dello stesso Trattato oltre che della giurisprudenza della Corte di giustizia che, fino ad oggi, si è consolidata in senso favorevole ad una sempre più decisa "comunitarizzazione" della materia.

Neppure si tralascerà di considerare, da una parte, (iii) quali effetti è suscettibile di produrre su tale percorso evolutivo la tendenza, chiaramente espressa dal giudice costituzionale tedesco nella nota pronuncia sul Trattato di Lisbona (ma verosimilmente condivisa da altri Stati membri), rivolta piuttosto a frenare il processo di integrazione europea soprattutto in quei campi che, come il diritto di famiglia, i Paesi dell'Unione europea sembrano ancora intenzionati a conservare nella propria sovranità; dall'altra parte, (iv) le ulteriori fonti normative sovranazionali in materia di rapporti di famiglia e le modalità del loro coordinamento con gli strumenti di diritto dell'Unione europea nella disciplina, sia sul piano sostanziale che internazionalprivatistico, dei rapporti familiari caratterizzati in senso transfrontaliero.

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@2. L'influenza dell'Unione europea sulla disciplina nazionale del diritto di famiglia: gli interventi nel settore della libera circolazione delle persone e della tutela dei diritti fondamentali

2. Si è già detto della tradizionale riluttanza degli Stati a spogliarsi della propria competenza a regolare i rapporti di famiglia. Non stupisce, dunque, dover constatare che, ancora oggi, all'Unione europea non sia stata attribuita una specifica competenza a portata generale in materia, non rinvenendosi nei Trattati istitutivi alcuna disposizione in ordine ad un (seppure parziale) trasferimento di sovranità da parte dei Paesi membri. Infatti, tra i settori che, in base al generale principio di attribuzione, risultano devoluti alla competenza delle istituzioni dell'Unione europea non figura, anche a seguito delle modifiche ai Trattati apportate dalla riforma di Lisbona, quello della famiglia, che pertanto rimane soggetto alla sovranità degli Stati con le sole eccezioni previste per alcuni particolari profili in alcune specifiche disposizioni2.

La ragione di tale riserva deve ricercarsi nel(l'originario) disinteresse della Comunità europea per rapporti di matrice non economica, i quali, non a caso, sono rimasti, almeno fino agli anni '90, essenzialmente estranei all'azione comunitaria.

Con l'ampliamento -determinato dal Trattato di Maastricht -delle competenze e degli obiettivi comunitari anche al di là di quelli strettamente mercantilistici, sono però apparse evidenti e non più trascurabili le interferenze tra la realizzazione del mercato unico e la disciplina dello status delle persone e dei rapporti di famiglia. Così, pur sempre difettando una diretta competenza comunitaria a regolare, sul piano sostanziale, tale tipo di rapporti, l'azione delle istituzioni ha non di meno assunto una crescente incidenza sul diritto di famiglia, fino a condizionare pesantemente la disciplina al riguardo vigente nei singoli Stati membri.

Ad una prima fase, contrassegnata dall'emanazione di atti non vincolanti, specialmente del Parlamento europeo, quali ad esempio le numerose risoluzioni in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, tra cui quelle sulla parità dei diritti per gli omosessuali nella CE, o in materia di tutela della minore età, di politica della famiglia o, ancora, di mediazione familiare3, ne è seguita un'altra, in cui l'impatto del processo di integrazione europea sul settore in esame è andato facendosi sempre più pregnante sia per la natura degli atti, che hanno assunto la forma di strumenti comunitari vincolanti, sia per le finalità perseguite4.

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Come già in altra sede evidenziato5, l'influenza del diritto comunitario sulla disciplina dei rapporti familiari si è registrata, anzitutto, in sede di attuazione, sul piano normativo e giurisprudenziale, della libertà di circolazione delle persone e della politica sociale comunitaria. Con la direttiva 2004/38 si è, infatti, provveduto a disciplinare il diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro famigliari extracomunitari a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, precisando, a tal fine, che nella nozione di "famigliare" sono inclusi non solo il coniuge, ma anche il partner che abbia contratto con il cittadino europeo un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro che la equipari al matrimonio, nonché i discendenti diretti di età inferiore a ventuno anni o a carico e quelli del coniuge o partner e, infine, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (art. 2)6. Pur non introducendo una definizione autonoma ed uniforme di "famiglia" -ma anzi rinviando, per l'identificazione del partner che possa fruire del diritto al ricongiungimento, alla legislazione dello Stato membro di provenienza in combinato con quella dello Stato membro ospitante -la direttiva non di meno invita i Paesi dell'Unione europea ad agevolare l'ingresso ed il soggiorno sia del partner con cui il cittadino europeo abbia una relazione stabile "debitamente attestata" sia, più in generale, di ogni altro componente della famiglia che, nel Paese d'origine, è a carico o convive con il cittadino (art. 3). Un'indicazione, quest'ultima, che di fatto pare favorire l'equiparazione dei partners legati da accordi di coabitazione ai coniugi uniti in matrimonio con conseguente, prevedibile, sanzione di illegittimità per contrasto con il diritto dell'Unione europea di decisioni di diniego al loro ingresso adottate dalle competenti autorità nazionali senza un'adeguata motivazione7.

Ma l'incidenza del diritto dell'Unione sulla disciplina nazionale della famiglia si è realizzata anche attraverso la tutela dei diritti fondamentali di cui la Corte del Lussemburgo si è resa principale promotrice8. Vero è, infatti, che tali diritti sono desunti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ed è altrettanto vero che, nell'interpretarli ed applicarli, la Corte di giustizia si è sempre richiamata alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. È del pari innegabile, però, che oggi, a valle dell'entrata in vigore della riforma di Lisbona, una codificazione

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dei diritti fondamentali, e per di più con forza giuridica pari a quella dei Trattati, esiste anche a livello dell'Unione europea e si identifica, come noto, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea9. In base ad essa, è proclamato non solo il diritto al rispetto della vita privata e familiare quale si trova sancito nella CEDU, ma anche il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia senza alcuna specificazione in relazione al sesso (art. 9), con una tanto implicita, quanto evidente, ammissione anche delle unioni di...

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