Green Network SpA v SF and Others.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:2023:273 |
Docket Number | C-5/22 |
Celex Number | 62022CJ0005 |
Date | 30 March 2023 |
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
30 marzo 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’elettricità – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 37 – Allegato I – Compiti e poteri dell’autorità di regolazione nazionale – Tutela dei consumatori – Costi di gestione amministrativa – Potere dell’autorità di regolazione nazionale di ordinare la restituzione delle somme versate dai clienti finali in applicazione di clausole contrattuali sanzionate da tale autorità»
Nella causa C‑5/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 31 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 2022, nel procedimento
Green Network SpA
contro
SF,
YB,
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis (relatore) e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Green Network SpA, da V. Cerulli Irelli e A. Fratini, avvocati; |
– |
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Aiello e F. Fedeli, avvocati dello Stato; |
– |
per la Commissione europea, da O. Beynet, G. Gattinara e T. Scharf, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 37, paragrafi 1 e 4, nonché dell’allegato I della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Green Network SpA all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Italia) (ARERA), in merito alla decisione di tale autorità che ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 655000 alla Green Network e che ha ordinato a quest’ultima di restituire ai propri clienti finali la somma di EUR 13987495,22 corrispondente a taluni costi di gestione amministrativa che detta impresa aveva fatturato a questi clienti. |
Contesto giuridico
Diritto dell’Unione
3 |
I considerando 37, 42, 51 e 54 della direttiva 2009/72 erano così formulati:
(…)
(…)
(…)
|
4 |
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così disponeva: «La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nell[’Unione]. (…) La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza». |
5 |
L’articolo 2 della citata direttiva, intitolato «Definizioni», recitava: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…)
(…)». |
6 |
L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», prevedeva quanto segue: «(…) 7. Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. (…) Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. (…) (…) 9. (…) L’autorità nazionale di regolamentazione o un’altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili e siano fornite, a livello nazionale, in un modo facilmente confrontabile. (…)». |
7 |
L’articolo 36 della direttiva 2009/72, intitolato «Obiettivi generali dell’autorità di regolamentazione», era così formulato: «Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 37, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze: (…)
(…)». |
8 |
L’articolo 37 di detta direttiva, intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione», prevedeva, ai paragrafi 1 e 4, quanto segue: «1. L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti: (…)
(…)
(…) 4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti: [...]
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