ˮGrossmaniaˮ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft v Vas Megyei Kormányhivatal.

JurisdictionEuropean Union
Date10 March 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 marzo 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Primato – Effetto diretto – Leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUEArticolo 63 TFUE – Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale – Interpretazione, da parte della Corte, in una sentenza pregiudiziale, di una norma del diritto dell’Unione – Obbligo di conferire piena efficacia al diritto dell’Unione – Obbligo, in capo al giudice nazionale, di disapplicare una normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte – Decisione amministrativa divenuta definitiva in assenza di un ricorso giurisdizionale – Principi di equivalenza e di effettività – Responsabilità dello Stato membro»

Nella causa C‑177/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr, Ungheria), con decisione del 6 marzo 2020, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2020, nel procedimento

«Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.

contro

Vas Megyei Kormányhivatal,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 giugno 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per la «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft., da T. Szendrő-Németh, ügyvéd;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, in qualità di agente;

– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da F. Erlbacher, L. Malferrari e L. Havas, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (in prosieguo: la «Grossmania») e il Vas Megyei Kormányhivatal (delegazione del governo nella provincia di Vas, Ungheria) in merito alla legittimità di una decisione recante rigetto di una domanda di reiscrizione nel registro fondiario di diritti di usufrutto estinti ex lege e cancellati da detto registro.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’allegato X dell’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) è intitolato «Elenco di cui all’articolo 24 dell’atto di adesione: Ungheria». Il capo 3 di tale allegato, a sua volta intitolato «Libera circolazione dei capitali», al punto 2 così dispone:

«Fatti salvi gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l’Unione europea, l’Ungheria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, i divieti previsti nella legislazione esistente alla data della firma del presente atto sull’acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche che non sono residenti in Ungheria o non sono cittadini ungheresi e da parte di persone giuridiche. In nessun caso i cittadini degli Stati membri o le persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro possono ricevere, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione. (...)

I cittadini di un altro Stato membro che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che risiedono e praticano l’agricoltura legalmente e continuativamente in Ungheria da almeno tre anni non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini ungheresi.

(...)

Qualora ci siano prove sufficienti che, allo scadere del periodo transitorio, ci saranno gravi perturbazioni o rischi di gravi perturbazioni sul mercato di terreni agricoli dell’Ungheria, la Commissione [europea], su richiesta dell’Ungheria, decide in merito alla proroga del periodo transitorio fino ad un massimo di tre anni».

4 Con la decisione 2010/792/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che proroga il periodo transitorio relativo all’acquisto di terreni agricoli in Ungheria (GU 2010, L 336, pag. 60), il periodo transitorio di cui all’allegato X, capo 3, punto 2, dell’Atto di adesione menzionato al punto precedente della presente sentenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2014.

Diritto ungherese

5 L’articolo 38, paragrafo 1, della földről szóló 1987. évi I. törvény (legge n. I del 1987, relativa ai terreni) prevedeva che le persone fisiche prive della cittadinanza ungherese o possedenti tale cittadinanza, ma residenti permanentemente al di fuori dell’Ungheria, nonché le persone giuridiche con sede al di fuori dell’Ungheria o aventi sede in Ungheria, ma il cui capitale era detenuto da persone fisiche o giuridiche residenti al di fuori dell’Ungheria, potevano acquistare la proprietà di terreni coltivabili mediante compravendita, scambio o donazione solo previa autorizzazione del Ministro delle Finanze.

6 L’articolo 1, paragrafo 5, del 171/1991 Korm. rendelet (decreto governativo 171/1991), del 27 dicembre 1991, entrato in vigore il 1° gennaio 1992, ha escluso la possibilità per le persone prive della cittadinanza ungherese, fatta eccezione per quelle in possesso di un permesso di soggiorno permanente e per quelle aventi lo status di rifugiato, di acquistare terreni coltivabili.

7 La termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (legge n. LV del 1994, sui terreni coltivabili; in prosieguo: la «legge del 1994 sui terreni coltivabili») ha mantenuto detto divieto di compravendita estendendolo al contempo alle persone giuridiche, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno la loro sede in Ungheria.

8 La suddetta legge è stata modificata, con effetto dal 1° gennaio 2002, dalla termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXVII. törvény (legge n. CXVII del 2001, recante modifica della legge n. LV del 1994 sui terreni coltivabili), al fine di escludere anche la possibilità di costituire, per via contrattuale, un diritto di usufrutto sui terreni coltivabili a favore delle persone fisiche prive della cittadinanza ungherese o delle persone giuridiche. In seguito a tali modifiche, l’articolo 11, paragrafo 1, della legge del 1994 sui terreni coltivabili disponeva che «[p]er la costituzione, per via contrattuale, del diritto di usufrutto e del diritto d’uso, si applicano le disposizioni del capo II relative alla restrizione dell’acquisto della proprietà (...)».

9 L’articolo 11, paragrafo 1, della legge del 1994 sui terreni coltivabili è stato successivamente modificato dall’egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvény (legge n. CCXIII del 2012, recante modifica di talune leggi relative all’agricoltura). Nella sua nuova versione risultante da tale modifica e che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, tale articolo 11, paragrafo 1, disponeva che «[i]l diritto di usufrutto costituito mediante un contratto è nullo, a meno che non sia costituito a favore di un familiare prossimo». La legge n. CCXIII del 2012 ha inoltre inserito in tale legge del 1994 un nuovo articolo 91, paragrafo 1, ai sensi del quale «[t]utti i diritti di usufrutto esistenti alla data del 1° gennaio 2013, e costituiti a tempo indeterminato o per un periodo determinato con scadenza successiva al 30 dicembre 2032, mediante un contratto tra persone che non sono prossimi congiunti, si estingueranno ex lege il 1° gennaio 2033».

10 La mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (legge n. CXXII del 2013, relativa alla vendita di terreni agricoli e forestali; in prosieguo: la «legge del 2013 sui terreni agricoli») è stata adottata il 21 giugno 2013 ed è entrata in vigore il 15 dicembre 2013.

11 L’articolo 37, paragrafo 1, della legge del 2013 sui terreni agricoli conferma la regola secondo la quale un diritto di usufrutto o un diritto d’uso su siffatti terreni costituito mediante contratto è nullo salvo che non sia costituito a favore di un prossimo congiunto.

12 La mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (legge n. CCXII del 2013, recante disposizioni varie e misure transitorie in relazione alla legge n. CXXII del 2013, relativa alla vendita di terreni agricoli e forestali; in prosieguo: la «legge del 2013 sulle misure transitorie») è stata adottata il 12 dicembre 2013 ed è entrata in vigore il 15 dicembre 2013.

13 L’articolo 108, paragrafo 1, di tale legge, che ha abrogato l’articolo 91, paragrafo 1, della legge del 1994 sui terreni coltivabili, è così formulato:

«Tutti i diritti di usufrutto o di uso esistenti alla data del 30 aprile 2014, e costituiti a tempo indeterminato o per un periodo determinato con scadenza successiva al 30 aprile 2014, mediante un contratto tra persone che non siano prossimi congiunti, si estingueranno ex lege il 1° maggio 2014».

14 A seguito della pronuncia della sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157), l’articolo 108 della legge del 2013 sulle misure transitorie è stato modificato mediante l’aggiunta, con effetto dall’11 gennaio...

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