Guideline (EU) 2021/830 of the European Central Bank of 26 March 2021 on balance sheet item statistics and interest rate statistics of monetary financial institutions (ECB/2021/11)

Date of Signature26 March 2021
Published date11 June 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 208, 11 June 2021
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11.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 208/1

INDIRIZZO (UE) 2021/830 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 marzo 2021

relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1) Per adempiere ai propri compiti ai sensi dei trattati, la Banca centrale europea (BCE) necessita della segnalazione di informazioni statistiche sul bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito gli «Stati membri dell’area dell’euro»). Tali informazioni forniscono alla BCE un quadro statistico esaustivo degli andamenti monetari negli Stati membri dell’area dell’euro che sono considerati come un unico territorio economico. Informazioni statistiche sufficientemente dettagliate sono necessarie anche per garantire la costante utilità analitica degli aggregati monetari dell’area dell’euro e delle controparti per la conduzione di analisi macroprudenziali e strutturali a livello dell’Unione.
(2) La raccolta di informazioni statistiche presso le banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere armonizzata in tutta l’area dell’euro. Di conseguenza, è necessario stabilire norme comuni per la raccolta e la segnalazione di tali informazioni. È importante garantire che tali norme non comportino un onere eccessivo di segnalazione per le BCN. Le BCN dovrebbero, pertanto, segnalare tali informazioni statistiche alla BCE utilizzando le informazioni statistiche raccolte in conformità al Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (1), al Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (2) e al Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/39) (3). La BCE può utilizzare le informazioni statistiche segnalate in virtù del presente indirizzo in conformità al Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (4).
(3) Talune definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 (BCE/2013/43) sono altresì rilevanti ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi.
(4) Le IFM che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono tenute a segnalare le informazioni statistiche relative ai propri bilanci alla banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro in cui sono residenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). É pertanto necessario definire i formati e le procedure a cui le BCN devono uniformarsi al fine di segnalare alla BCE le informazioni statistiche ricavate dalle informazioni raccolte presso gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e dai bilanci delle BCN stesse. Inoltre, a fini di segnalazione statistica, la BCE dovrebbe ricavare dal proprio bilancio informazioni statistiche corrispondenti alle informazioni ricavate dalle BCN dai loro stessi bilanci.
(5) Per consentire l’analisi degli andamenti monetari in base al tipo di IFM, la BCE compila statistiche sul bilancio aggregato dei fondi comuni monetari (FCM) e degli istituti di deposito diversi dalle banche centrali. Per ottenere tali statistiche per l’area dell’euro e per i singoli Stati membri dell’area dell’euro, la BCE raccoglie dalle BCN informazioni statistiche sulle attività e passività degli FCM.
(6) Allo scopo di garantire che le informazioni statistiche relative al settore delle IFM segnalate alla BCE siano rappresentative di tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione di ogni Stato membro dell’area dell’euro, è opportuno stabilire norme comuni in materia di estrapolazione per le IFM di piccole dimensioni che siano state esentate da taluni obblighi di segnalazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) nonché ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). Per la stessa ragione, dovrebbero essere stabilite norme comuni in materia di estrapolazione per le IFM che sono state selezionate dalle BCN a titolo di campione in conformità all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).
(7) Per meglio analizzare gli andamenti rispetto ai prestiti concessi dalle IFM alle società non finanziarie nell’area dell’euro e nei singoli Stati membri dell’area dell’euro, le BCN dovrebbero segnalare alla BCE, se disponibili, le informazioni statistiche sui prestiti delle IFM a società non finanziarie per attività economica.
(8) A integrazione dell’analisi dell’andamento del credito nell’area dell’euro e nei singoli Stati membri dell’area dell’euro, le BCN dovrebbero fornire alla BCE informazioni sulle linee di credito delle IFM non utilizzate, disaggregate per settore istituzionale. Al fine di migliorare la comparabilità tra i diversi paesi, le BCN dovrebbero segnalare informazioni statistiche sulle linee di credito delle IFM non utilizzate che siano coerenti con le definizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e nel Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (6).
(9) La BCE ha necessità di monitorare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria attraverso le variazioni dei tassi d’interesse applicati dalle IFM ai depositi e prestiti riguardo alle famiglie e alle società non finanziarie. È pertanto necessario definire i formati e le procedure cui le BCN devono uniformarsi per la segnalazione di tali informazioni alla BCE, in conformità al Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).
(10) L’Eurosistema ha necessità di utilizzare statistiche sulle voci di bilancio e sui tassi di interesse delle singole istituzioni finanziarie monetarie raccolte in conformità al Regolamento (UE) n. 2021/379 (BCE/2021/2) e del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) a fini di politica monetaria, stabilità finanziaria e politiche macroprudenziali, nonché per i compiti relativi alla vigilanza microprudenziale sugli enti creditizi negli Stati membri dell’area dell’euro. Le BCN dovrebbe pertanto essere tenute a segnalare alla BCE le necessarie statistiche sulle voci di bilancio (VdB) delle IFM su base individuale e sui tassi d’interesse applicati dalle IFM (TIFM) su base individuale.
(11) Il 5 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha approvato un ampliamento del panel degli enti creditizi dell’area dell’euro per la trasmissione alla BCE di voci di bilancio su base individuale (7), la cui trasmissione periodica inizia riguardo alle informazioni sul bilancio riferite al febbraio 2021. Al fine di attenuare l’onere di segnalazione più gravoso per le BCN derivante da tale ampliamento, è opportuno che gli obblighi relativi alla trasmissione delle informazioni sulle VdB su base individuale per tali enti creditizi siano limitati rispetto alla trasmissione delle informazioni sulle VdB su base individuale per gli enti creditizi inclusi nel panel prima del suo ampliamento (enti di base).
(12) Al fine di integrare la tempestiva analisi degli andamenti monetari e creditizi, è opportuno che la BCE riceva le informazioni sulle VdB su base individuale e sui TIFM su base individuale contestualmente agli aggregati nazionali per gli enti di base la cui attività copre una quota significativa dei pertinenti indicatori aggregati. Al fine di evitare discontinuità nelle serie temporali delle VdB su base individuale e dei TIFM su base individuale e garantire la copertura continua degli aggregati nazionali degli enti di base, è opportuno che un nuovo ente creditizio risultante da una fusione, acquisizione o altra riorganizzazione societaria che coinvolga uno o più enti di base sia esso stesso un ente di base. Qualora uno Stato membro adotti l’euro, è necessario individuare quali enti creditizi residenti debbano essere enti di base ai fini dell'analisi tempestiva degli andamenti monetari e creditizi in tale Stato membro, tenendo conto anche dell’onere di segnalazione per la BCN competente.
(13) In conformità all’articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), il Consiglio direttivo può decidere di delegare taluni poteri al Comitato esecutivo. In conformità ai principi generali in materia di delega, come sviluppati e confermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata, proporzionata e basata su criteri specifici. Di conseguenza, è opportuno prevedere che, qualora il Consiglio direttivo o il Comitato esecutivo conceda o revochi l’autorizzazione alle BCN ad applicare una determinata soglia ai bilanci degli enti creditizi dell’area dell’euro per i quali sono segnalati dati su base individuale alla BCE, tali organi valutino se tale applicazione comporti un onere di segnalazione sproporzionato per tali BCN.
(14) La BCE aggiorna il Registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Database, «RIAD»), un deposito centrale di dati di riferimento sulle unità istituzionali rilevanti a fini statistici. I dati di riferimento per le IFM e le informazioni relative agli enti creditizi dell’area dell’euro per i quali le BCN segnalano i dati sulle VdB delle IFM su base individuale e sui TIFM su base individuale dalle BCN sono conservati nel RIAD conformemente all’Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (8). È pertanto opportuno precisare le informazioni che
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