Indirizzo (UE) 2022/988 della Banca centrale europea del 2 maggio 2022 che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2022/18) (BCE/2022/18)
Published date | 24 June 2022 |
Subject Matter | European Central Bank (ECB),Economic and Monetary Union |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 167, 24 June 2022 |
24.6.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 167/131 |
INDIRIZZO (UE) 2022/988 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 maggio 2022
che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2022/18) (BCE/2022/18)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 9.2, l’articolo 12.1, l’articolo 14.3, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) | In conformità all’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1). |
(2) | Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l’Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare la garanzia in conseguenza dell’inadempimento di una controparte. Il sistema di controllo dei rischi dell’Eurosistema è periodicamente riesaminato per garantire una tutela adeguata. |
(3) | Il Consiglio direttivo ha effettuato un riesame completo delle misure temporanee di allentamento in materia di garanzie adottate a partire dal 2020 in risposta alle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus 2019 (COVID-19), compresa la temporanea riduzione degli scarti di garanzia. Il riesame ha tenuto conto (a) del fatto che le controparti dell’Eurosistema partecipanti alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2) dovrebbero essere in grado di continuare a mobilizzare garanzie sufficienti per tali operazioni; (b) dell’impatto sulle garanzie per le controparti dell’Eurosistema associato a ciascuna di tali misure; (c) delle considerazioni relative ai rischi associate a ciascuna di tali misure; (d) di altre considerazioni politiche e di mercato. In tale contesto, il 23 marzo 2022 il Consiglio direttivo ha deciso, tra l’altro, di eliminare gradualmente la riduzione degli scarti di garanzia di cui sopra in due fasi, la prima delle quali avrà inizio l’8 luglio 2022 al fine di aumentare la protezione dai rischi e la gestione efficiente dei rischi dell’Eurosistema. Ciò deve riflettersi nelle pertinenti disposizioni. |
(4) | Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:
1. | all’articolo 4, i punti a) e b) sono sostituiti dai seguenti:
|
2. | all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo: «5. Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 28,4 %»; |
3. | l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia ed attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.
2. Le BCN adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dall’8 luglio 2022. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 20 maggio 2022.
Articolo 3
Destinatari
Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 maggio 2022
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria...
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