Indirizzo (UE) 2022/988 della Banca centrale europea del 2 maggio 2022 che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2022/18) (BCE/2022/18)

Published date24 June 2022
Subject MatterEuropean Central Bank (ECB),Economic and Monetary Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 167, 24 June 2022
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24.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/131

INDIRIZZO (UE) 2022/988 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 maggio 2022

che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2022/18) (BCE/2022/18)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 9.2, l’articolo 12.1, l’articolo 14.3, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).
(2) Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l’Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare la garanzia in conseguenza dell’inadempimento di una controparte. Il sistema di controllo dei rischi dell’Eurosistema è periodicamente riesaminato per garantire una tutela adeguata.
(3) Il Consiglio direttivo ha effettuato un riesame completo delle misure temporanee di allentamento in materia di garanzie adottate a partire dal 2020 in risposta alle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus 2019 (COVID-19), compresa la temporanea riduzione degli scarti di garanzia. Il riesame ha tenuto conto (a) del fatto che le controparti dell’Eurosistema partecipanti alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2) dovrebbero essere in grado di continuare a mobilizzare garanzie sufficienti per tali operazioni; (b) dell’impatto sulle garanzie per le controparti dell’Eurosistema associato a ciascuna di tali misure; (c) delle considerazioni relative ai rischi associate a ciascuna di tali misure; (d) di altre considerazioni politiche e di mercato. In tale contesto, il 23 marzo 2022 il Consiglio direttivo ha deciso, tra l’altro, di eliminare gradualmente la riduzione degli scarti di garanzia di cui sopra in due fasi, la prima delle quali avrà inizio l’8 luglio 2022 al fine di aumentare la protezione dai rischi e la gestione efficiente dei rischi dell’Eurosistema. Ciò deve riflettersi nelle pertinenti disposizioni.
(4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1. all’articolo 4, i punti a) e b) sono sostituiti dai seguenti:
«a) i titoli garantiti da attività, le obbligazioni garantite e gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all’articolo 134 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore del 4,5 %;
b) le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare del (i) 7,2 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati al livello di qualità del credito 1 e 2 e del (ii) 10,8 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati al livello di qualità del credito 3;»;
2. all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:
«5. Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 28,4 %»;
3. l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2. Le BCN adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dall’8 luglio 2022. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 20 maggio 2022.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 maggio 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria...

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