Harley-Davidson Europe Ltd and Neovia Logistics Services International v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:101
Date01 March 2023
Docket NumberT-324/21
Celex Number62021TJ0324
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

1° marzo 2023 (*)

«Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Determinazione dell’origine non preferenziale di determinati motocicli prodotti dalla Harley-Davidson – Decisione di esecuzione della Commissione che chiede la revoca di decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine adottate da autorità doganali nazionali – Nozione di “operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate” – Diritto di essere ascoltato»

Nella causa T‑324/21,

Harley-Davidson Europe Ltd, con sede in Oxford (Regno Unito),

Neovia Logistics Services International, con sede in Vilvoorde (Belgio),

rappresentate da O. van Baelen, G. Lebrun, avvocati, e T. Lyons, KC,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Clotuche-Duvieusart e M. Kocjan, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da S. Papasavvas, presidente, J. Svenningsen, M. Jaeger, C. Mac Eochaidh (relatore) e T. Pynnä, giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 21 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il presente ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, la Harley-Davidson Europe Ltd (in prosieguo, congiuntamente al gruppo cui appartiene, la «Harley-Davidson») e la Neovia Logistics Services International (in prosieguo: la «Neovia»), ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/563 della Commissione, del 31 marzo 2021, relativa alla validità di determinate decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (GU 2021, L 119, pag. 117; in prosieguo: la «decisione impugnata»), indirizzata al Regno del Belgio. Con tale decisione, la Commissione europea ha chiesto la revoca di due decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (in prosieguo: le «decisioni IVO»), adottate a favore della Neovia per conto della Harley-Davidson, riguardanti l’importazione nell’Unione europea, tramite il Belgio, di determinate categorie di motocicli fabbricati dalla Harley-Davidson in Thailandia.

I. Contesto normativo

2 Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), tale regolamento istituisce il codice doganale dell’Unione che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono.

3 Il titolo II del codice doganale, rubricato «Principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci», prevede, segnatamente, norme in materia di determinazione dell’origine delle merci, che servono in particolare a determinare i dazi all’importazione e le altre misure applicabili a determinate merci.

4 In particolare, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del codice doganale, che figura in detto titolo II, i dazi all’importazione e all’esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune e le altre misure stabilite da disposizioni dell’Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.

A. Sull’origine delle merci

5 Il codice doganale prevede tre categorie di norme per la determinazione dell’origine delle merci, vale a dire norme relative all’origine non preferenziale delle merci, norme relative all’origine preferenziale delle merci e norme dirette a determinare l’origine di merci particolari.

6 In particolare, l’articolo 59 del codice doganale prevede che gli articoli 60 e 61 stabiliscono le norme per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci ai fini dell’applicazione, in primo luogo, della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), in secondo luogo, delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell’Unione specifiche definite nel quadro degli scambi di merci e, in terzo luogo, delle altre misure dell’Unione relative all’origine delle merci.

7 In tal senso, l’articolo 60 del codice doganale, relativo all’acquisizione dell’origine non preferenziale delle merci, così dispone:

«1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

8 Ai sensi dell’articolo 62 del codice doganale, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 284, atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell’origine non preferenziale ai fini dell’applicazione delle misure dell’Unione di cui all’articolo 59 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente all’articolo 60.

9 A tale titolo, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 1; in prosieguo: l’«AD-CDU»).

10 L’articolo 33 dell’AD-CDU fornisce precisazioni relative alle operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate. Tale articolo dispone quanto segue:

«Un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 59 del codice [doganale, riguardante l’applicazione della tariffa doganale comune e delle altre misure dell’Unione, tariffarie o meno, relative all’origine delle merci importate nell’Unione].

(…)».

B. Sulle decisioni in materia di origine

11 L’articolo 33 del codice doganale, riguardante le decisioni relative alle informazioni vincolanti, così dispone:

«1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (“decisioni ITV”) o decisioni [IVO].

(…)

3. Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.

(…)».

12 L’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 952/2013 (GU 2015, L 343, pag. 558), istituisce uno scambio di dati relativi alle decisioni IVO e dispone, in particolare, al suo paragrafo 1, che «[l]e autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle decisioni IVO [da esse adottate] su base trimestrale».

13 L’articolo 34, paragrafo 11, del codice doganale precisa quanto segue:

«La Commissione può adottare decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare decisioni ITV o IVO al fine di assicurare una classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell’origine delle merci».

14 L’articolo 37, paragrafo 2, del codice doganale stabilisce, in particolare, che la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 285, paragrafo 2, del codice doganale, le decisioni con cui chiede agli Stati membri di revocare le decisioni IVO.

15 Da tali disposizioni risulta che, schematicamente, le autorità doganali nazionali possono, su richiesta di importatori che intendano ottenere garanzie quanto all’interpretazione delle norme che consentono di definire l’origine non preferenziale di merci importate nell’Unione, adottare decisioni che riconoscono ufficialmente l’origine geografica di dette merci. Inoltre, la Commissione, che ne è regolarmente informata da tali autorità, può, dal canto suo, qualora ritenga a posteriori che tale determinazione dell’origine da parte delle autorità doganali non sia corretta, chiedere loro di revocare le decisioni adottate.

C. Sulle misure di politica commerciale

16 Ai sensi dell’articolo 5, punto 36, del codice doganale, le «misure di politica commerciale» sono misure non tariffarie istituite, nell’ambito della politica commerciale comune, sotto forma di disposizioni dell’Unione che disciplinano gli scambi internazionali di merci.

17 A tale proposito, il legislatore dell’Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU 2014, L 189, pag. 50).

18 In forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, se è necessario intervenire al fine di...

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