Határ Diszkont Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Jääskinen |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:596 |
| Docket Number | C-427/23 |
| Date | 01 August 2025 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
1º agosto 2025º(*)
« Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 1, paragrafo 2, articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 78 – Esenzioni all’esportazione – Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) – Cessione di beni esente – Servizio di gestione delle pratiche per il rimborso dell’IVA ad acquirenti non residenti nell’Unione europea – Prestazione unica – Prestazioni distinte e indipendenti – Carattere principale o accessorio della prestazione – Esenzioni ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera e) – Tutela del legittimo affidamento – Base imponibile »
Nella causa C‑427/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Szegedi Törvényszék (Corte di Seghedino, Ungheria), con decisione del 3 luglio 2023, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2023, nel procedimento
Határ Diszkont Kft.
contro
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, N. Jääskinen (relatore), A. Arabadjiev, M. Condinanzi e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 ottobre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo ungherese, da D. Csoknyai, Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da V. Bottka, J. Jokubauskaitė e A. Sipos, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 19 dicembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 73 e 78, dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»), nonché del principio di tutela del legittimo affidamento.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Határ Diszkont Kft. (in prosieguo: la «Határ Dizkont») e la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione dei ricorsi dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: la «direzione dei ricorsi») in merito al rifiuto, emesso da quest’ultima, di concedere un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla commissione di gestione delle pratiche di rimborso dell’IVA ad acquirenti non residenti nell’Unione europea.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA stabilisce quanto segue:
«A ciascuna operazione, l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo».
4 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva:
«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(...)
c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(...)».
5 L’articolo 73 di detta direttiva così prevede:
«Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».
6 Ai sensi dell’articolo 78 della medesima direttiva:
«Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:
a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA;
b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all’acquirente o al destinatario della prestazione.
Ai fini del primo comma, lettera b), le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie».
7 L’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA così dispone:
«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
(...)
d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
(...)».
8 Ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 1, di tale direttiva:
«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
(...)
b) le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità [europea], ad eccezione dei beni trasportati dall’acquirente stesso e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
(...)
e) le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente agli articoli 132 e 135[,] qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni che beneficiano delle disposizioni previste all’articolo 61 e all’articolo 157, paragrafo 1, lettera a)».
9 L’articolo 147 di detta direttiva è formulato come segue:
«1. Qualora la cessione di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), riguardi beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, l’esenzione si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il viaggiatore non è stabilito nella Comunità;
b) i beni sono trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione;
c) il valore complessivo della cessione, compresa l’IVA, supera la somma di 175 [euro] o il suo controvalore in moneta nazionale, fissato una volta all’anno applicando il tasso di conversione del primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo.
Tuttavia, gli Stati membri possono esentare una cessione il cui valore complessivo sia inferiore all’importo previsto al primo comma, lettera c).
2. Ai fini del paragrafo 1, per “viaggiatore non stabilito nella Comunità” si intende il viaggiatore il cui indirizzo permanente o residenza abituale non si trova nella Comunità. (...)
La prova dell’esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento equivalente, su cui sia apposto il visto dell’ufficio doganale di uscita dalla Comunità.
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione [europea] un modello dei timbri impiegati per l’apposizione del visto di cui al secondo comma. La Commissione comunica a sua volta tale informazione alle autorità fiscali degli altri Stati membri».
Diritto ungherese
Legge sull’IVA
10 L’articolo 70, paragrafo 1, dell’általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge n. CXXVII del 2007 sull’imposta sul valore aggiunto) (Magyar Közlöny 2007/155), nella sua versione applicabile ai fatti di cui alla causa principale (in prosieguo: la «legge sull’IVA»), prevede quanto segue:
«Nel caso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, la base imponibile comprende:
(...)
b) le spese accessorie sostenute che il soggetto che cede il bene o presta il servizio addebita all’acquirente del bene o al destinatario del servizio e, in particolare, le spese e i costi di commissione o di altro tipo di intermediazione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione
(...)».
11 Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, di tale legge, sono esenti dall’imposta:
«(...)
d) le prestazioni di servizi relative ai conti correnti, ai depositi di fondi e ai conti clienti, ai pagamenti, ai giroconti, agli assegni e ad altri crediti pecuniari e strumenti finanziari, compresa la loro negoziazione, ad eccezione del recupero dei crediti (crediti esigibili);
e) le prestazioni di servizi relative a mezzi di pagamento con valore liberatorio ungheresi e stranieri, compresa la loro negoziazione, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;
(...)».
12 L’articolo 98, paragrafo 1, della suddetta legge dispone quanto segue:
«Sono esentate dall’imposta le cessioni di prodotti spediti per posta o trasportati a partire dal territorio nazionale verso un paese al di fuori della Comunità, a condizione che la spedizione o il trasporto:
a) siano effettuati dal fornitore stesso o da un terzo che agisce per suo conto;
b) siano effettuati dall’acquirente stesso o da un terzo che agisce per suo conto se sono soddisfatte le condizioni ulteriori previste dai paragrafi 3 e 4 o dagli articoli 99 e 100 della presente legge».
13 L’articolo 99 della medesima legge prevede quanto segue:
«1. Quando l’acquirente è un viaggiatore straniero e i beni ceduti (…) fanno parte del suo bagaglio personale o di viaggio, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 98, paragrafo 1, occorre che:
a) il corrispettivo della cessione, compresa l’imposta, superi un importo equivalente a EUR 175;
b) il viaggiatore straniero dimostri il suo status mediante documenti di viaggio o di altro genere emessi dalle autorità, riconosciuti dall’Ungheria e aventi la funzione di identificare la persona (in prosieguo, collettivamente: i “documenti di...
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...Affaire C‑427/23 Határ Diszkont Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (demande de décision préjudicielle, introduite par Szegedi Arrêt de la Cour(quatrième chambre) du 1 août 2025 « Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directi......