Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE and Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE v European Commission.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62023CJ0269 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:984 |
| Date | 28 November 2024 |
| Docket Number | C-269/23,C-272/23 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
28 novembre 2024 (*)
« Impugnazione – Politica commerciale comune – Difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi terzi – Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative – Articoli 1 e 2 – Regolamento (UE) 2016/1037 – Articoli da 2 a 4 – Nozioni di “sovvenzione”, di “pubblica amministrazione”, di “specificità” e di “vantaggio” – Contributi finanziari concessi da organismi pubblici cinesi a società di diritto egiziano di proprietà di entità cinesi e stabilite nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez – Possibilità di qualificare tali contributi finanziari come sovvenzioni concesse dalla pubblica amministrazione egiziana, tenuto conto dello specifico comportamento di quest’ultima – Ammissibilità – Presupposti – Contributo finanziario consistente nella rinuncia a entrate altrimenti dovute – Vantaggio conferito alle imprese beneficiarie – Scelta della situazione di riferimento pertinente per caratterizzare l’esistenza di tale contributo finanziario e di tale vantaggio – Articoli 5 e 6 – Calcolo del vantaggio – Nozioni di “beneficiario” e di “impresa” »
Nelle cause riunite C‑269/23 P e C‑272/23 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte rispettivamente il 25 e il 27 aprile 2023,
Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE, con sede in Ain Soukhna (Egitto) (C‑269/23 P),
Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE, con sede in Ain Soukhna (C‑269/23 P e C‑272/23 P),
ricorrenti,
rappresentate da V. Crochet e B. Servais, avocats,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea, rappresentata da P. Kienapfel, G. Luengo e P. Němečková, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Tech-Fab Europe eV, con sede in Francoforte sul Meno (Germania),
interveniente in primo grado (C‑269/23 P),
Association des producteurs de fibres de verre européens (APFE), con sede in Ixelles (Belgio), rappresentate da J. Beck, advocaat, e L. Ruessmann, avocat,
interveniente in primo grado (C‑272/23 P),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, M.L. Arastey Sahún, presidente della Quinta Sezione, e J. Passer (relatore), giudice,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la loro impugnazione nella causa C‑269/23 P, la Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (in prosieguo: la «Hengshi») e la Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (in prosieguo: la «Jushi») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1º marzo 2023, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione (T‑480/20; in prosieguo: la «sentenza T‑480/20», EU:T:2023:90), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento, nella parte in cui le riguardava, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU 2020, L 189, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso nella causa T‑480/20»).
2 Con la sua impugnazione nella causa C‑272/23 P, la Jushi chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 1º marzo 2023, Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione (T‑540/20; in prosieguo: la «sentenza T‑540/20» e, congiuntamente alla sentenza T‑480/20: le «sentenze impugnate», EU:T:2023:91), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, nella parte che la riguardava, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (GU 2020, L 201, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento controverso nella causa T‑540/20» e, congiuntamente al regolamento controverso nella causa T‑480/20: i «regolamenti controversi»).
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 L’accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è stato approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU 1994, L 336, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo istitutivo dell’OMC»). L’allegato 1A di tale accordo contiene, in particolare, un accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
4 L’articolo 1 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, intitolato «Definizione di sovvenzione», prevede quanto segue:
«1.1. Ai fini del presente accordo, s’intende sussistere una sovvenzione qualora:
a) 1) un governo o un organismo pubblico nel territorio di un membro (in appresso, nel presente accordo, denominato “governo”) accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui:
i) una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);
ii) un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad esempio con incentivi fiscali quali crediti d’imposta) (…)
iii) un governo fornisca beni o servizi diversi da infrastrutture generali ovvero proceda all’acquisto di merci;
iv) un governo effettui dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine ad un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle illustrate ai punti da i) a iii) che precedono, che di norma spetterebbero al governo e la prassi seguita non differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi;
(…)
e
b) viene conferito un vantaggio.
(…)».
5 L’articolo 2 di tale accordo, intitolato «Specificità», così dispone:
«2.1. Al fine di determinare se una sovvenzione, quale definita al paragrafo 1 dell’articolo 1, sia specifica per un’impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie, (in appresso denominate “certe imprese”) nell’ambito della giurisdizione dell’autorità concedente, si applicano i seguenti principi:
a) Ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, limiti esplicitamente l’accesso ad una sovvenzione a certe imprese, tale sovvenzione s’intende specifica.
b) Ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, stabilisca criteri o condizioni (…) oggettivi che disciplinano l’idoneità a ricevere una sovvenzione e l’ammontare della stessa non sussiste il requisito della specificità, purché l’idoneità sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigidamente osservati. (…)
c) Ove, in deroga all’apparente constatazione di non specificità risultante dall’applicazione dei principi esposti ai commi a) e b), esistano motivi di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, potranno essere presi in considerazione altri fattori (…)
2.2. S’intende specifica una sovvenzione limitata a certe imprese ubicate in una determinata area geografica nell’ambito della giurisdizione dell’autorità concedente. (…)
(…)».
6 L’articolo 5 di detto accordo, intitolato «Effetti pregiudizievoli», enuncia quanto segue:
«Il ricorso, da parte dei membri, a sovvenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 1 non deve provocare effetti pregiudizievoli per gli interessi di altri membri, (…)
(…)».
7 L’articolo 11 del medesimo accordo, intitolato «Inizio della procedura e successiva inchiesta», al paragrafo 8 prevede quanto segue:
«Nei casi in cui i prodotti non siano importati direttamente dal paese di origine ma siano esportati da un paese intermedio verso il membro importatore, il presente accordo s’intende pienamente applicabile e la transazione o le transazioni, ai fini del presente accordo, saranno considerate come se avessero avuto luogo tra il paese d’origine e il membro importatore».
Diritto dell’Unione
8 La difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell’Unione europea è stata prima disciplinata, a partire dall’anno 1968 e fino all’anno 1994, da una serie di regolamenti comuni a tale settore e a quello del dumping, poi da una serie di regolamenti specifici. L’ultimo in ordine cronologico di tali regolamenti specifici è il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55), come modificato dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU 2018, L 143, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento 2016/1037»).
9 I considerando da 2 a 5 del regolamento 2016/1037 enunciano quanto segue:
«(2) L’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (...) comprende, tra l’altro, (...) un accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (...).
(3) Ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente delle norme...
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Fertilizers Europe and European Commission v AO Nevinnomysskiy Azot and AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK "Azot".
...di cui esse fanno parte (sentenza del 28 novembre 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione, C‑269/23 P e C‑272/23 P, EU:C:2024:984, punto 69 e giurisprudenza 46 Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione delle disposizioni di cui tra......
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Opinion of Advocate General Biondi delivered on 16 October 2025.
...69 See, to that effect, judgment of 28 November 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics and Jushi Egypt for Fiberglass Industry v Commission (C‑269/23 P and C‑272/23 P, EU:C:2024:984, paragraph 126 and the case-law cited). 70 In this respect, I observe that the Court has certainly stated tha......