Historical Injustices: legittimazione passiva e forme della riparazione nel diritto internazionale ed europeo

AuthorMario Carta
Pages523-553
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Mario Carta
Historical Injustices:
legittimazione passiva e forme
della riparazione nel diritto
internazionale ed europeo*
S: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Lo Stato quale legittimato passivo per le ripara-
zioni di gross violations nell’esperienza giuridica internazionale e negli atti dell’ONU. – 3.
L’emersione dell’individuo-responsabile quale destinatario dell’obbligo internazionale di
riparazione in favore delle vittime di gross violations: l’art. 75 dello Statuto della Corte
penale internazionale. – 4. Natura e caratteri delle forme di riparazione in relazione alle gross
violations. – 5. La soddisfazione e le garanzie di non ripetizione tra obblighi di riparazione
statuali e obblighi di riparazione individuali. – 6. Il Fondo di garanzia delle vittime ed il ruolo
della riabilitazione nell’ambito dei processi di Transitional Justice. – 7. Memoria e ripara-
zione: l’esperienza europea. – 8. Conclusioni.
1. Il presente contributo, senza alcuna pretesa di completezza almeno in que-
sta sede, si propone di offrire all’attenzione di chi legge qualche considerazione
sulla natura e sulle caratteristiche che le forme di riparazione fornite dal diritto
internazionale, e che pur interessano l’esperienza giuridica europea, assumono
in relazione a pregiudizi così specifici come quelli da ingiustizie della storia1.
* Il lavoro rappresenta una versione riveduta ed ampliata dell’intervento svolto in occasione
del convegno tenutosi il 21 gennaio 2011 presso l’Università di Roma Tre “Le ferite della storia
ed il diritto riparatore”, organizzato nell’ambito del PRIN approvato dal MIUR, www.sites.goo-
gle.com/site/storiaediritto/convegni, reperibile on line.
1 Il tema delle Historical Injustices o Historical Wrongs, o Crimes de l’histoire è stato affron-
tato dalla dottrina secondo una prospettiva più specicamente di diritto internazionale in diversi
scritti, tra i quali, ad esempio: M. D P, Historical Injustices and International Law: An
Exploratory Discussion of Reparation for Slavery, in HRQ, 2003, p. 640 ss.; D. S, The
world of Atonement: Reparations for Historical Injustices, in NILR, 2003, p. 298 ss.; J. F. Q-
, S. V, La réparation des crimes de l’histoire: état et perspectives du droit
international public contemporain, in L. B D C, J. F. Q, S. V-
 (dirs.), Crimes de l’histoire et réparations: les réponses du droit et de la justice, Bru-
xelles, 2004, p. 39 ss.; L. C, Conclusions Générales, ivi, p. 291 ss.; P. D G (ed.),
The Handbook of Reparations, Oxford, 2006; P. D’A, Les réparations pour violations hi-
storiques, in J. F. F (dir.), La protection internationale des droits de l’homme et les droits des
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Il punto di partenza del percorso di ricerca muove dalla consapevolezza che i
classici rimedi risarcitori ricollegabili alla responsabilità civile non possono
victimes – International protection of human rights and victim’s rights, Bruxelles, 2009, p. 195 ss.
Più in generale A. G, Chiudere i conti con la storia, Colonizzazione, schiavitù, Shoah,
Milano, 2009, e, dello stesso autore, Crimini che non si possono né punire né perdonare, L’emer-
gere di una giustizia internazionale, Bologna, 2004.
Dall’esame della dottrina sopra richiamata e con tutte le difcoltà legate alla denizione di una
nozione non esclusivamente giuridica, gli elementi caratterizzanti le Historical Injustices possono
individuarsi nel fatto che si tratta di condotte che, all’epoca in cui furono commesse, non erano
vietate né dal diritto internazionale né interno; che, in genere, collocandosi tali comportamenti nel
passato a grande distanza di tempo, sia i responsabili delle violazioni che le vittime, e spesso an-
che i loro eredi, non sono in vita; che si tratta di violazioni massicce e sistematiche nei confronti
di gruppi, minoranze o popolazioni straniere talmente gravi per la loro odiosità ed atrocità da co-
stituire un attentato agli interessi della comunità internazionale nel suo insieme e tali da urtare
profondamente la coscienza umana, siano essi imputabili agli Stati, agli individui-organi o ai pri-
vati. Inne, ed è questo forse il dato che giustica la loro attualità, si tratta di condotte le cui riper-
cussioni negative persistono ancora oggi, nel senso che vi sono soggetti che beneciano dei loro
effetti e soggetti che ne patiscono le conseguenze. Se questi sono gli elementi essenziali delle
Historical Injustices, è opera sicuramente non agevole la loro riconduzione entro fattispecie giu-
ridicamente rilevanti per il diritto internazionale in primo luogo poiché, come detto, i comporta-
menti non erano punibili e previsti come tali all’epoca in cui furono commessi, aspetto questo che
rende impraticabile, a rigore, il ricorso alla categoria dei crimini internazionali. Tuttavia se, inve-
ce, il piano di indagine si sofferma sull’esame delle singole condotte integranti tali fattispecie, le
conclusioni sono di tenore sostanzialmente diverso essendo evidente che esiste una sovrapposizio-
ne tra i comportamenti che sono alla base delle Historical Injustices con quelli dei crimini inter-
nazionali (per un’analisi dal punto di vista “contenutistico” dei crimini internazionali vedi P. F,
Sul rapporto tra i crimini internazionali dello Stato e i crimini internazionali dell’individuo, in
RDI, 2004, p. 929 ss.). In particolare sono le categorie del genocidio e dei crimini contro l’umani-
tà, come declinati negli articoli 6 e 7 dello Statuto della Corte penale internazionale, che presen-
tano il grado di contiguità maggiore con la nozione in questione, condividendone il carattere “si-
stemico” e diffuso e la particolare gravità delle condotte poste in essere (sui caratteri dei crimini
contro l’umanità vedi A. C, Lineamenti di diritto internazionale penale, Bologna 2005, p.
79 ss.). Se dunque condotte quali il genocidio, le pratiche di schiavitù, l’apartheid, lo sterminio,
la deportazione o il trasferimento forzato della popolazione, la tortura, la persecuzione ed i c.d.
“crimini di genere”, qualora riferite ad un passato che non ne prevedeva la punibilità, possono ri-
entrare tra le Historical Injustices quando presentano i tratti sopra enunciati, tuttavia, a testimo-
nianza della complessità di circoscriverne l’ambito di applicazione, tali fattispecie non sembrano
esaurire il contenuto di tale categoria. È sufciente pensare allo stabilimento o mantenimento con
la forza di una dominazione coloniale o alle conseguenze del colonialismo in generale, alla fre-
quente casistica relativa agli abusi perpetrati nei confronti delle popolazioni indigene, come la
privazione delle loro terre o le pratiche di assimilazione forzata che hanno dato vita ad un conten-
zioso copioso soprattutto a livello interno, o anche all’Holocaust Litigation, sviluppatosi ad esem-
pio dinanzi le corti statunitensi contro le banche in prevalenza svizzere, accusate della mancata
restituzione alle vittime dell’Olocausto dei conti “dormienti” aperti presso le loro sedi, giudizi
spesso conclusisi con il pagamento di ingenti indennizzi in favore delle vittime. In realtà anche
condotte considerate oggi crimini di guerra sono annoverabili tra le Historical Injustices; in molti
casi una soluzione per le riparazioni conseguenti a tali crimini internazionali è stata trovata sulla
base di accordi bilaterali, conclusi in occasione o dopo la cessazione delle ostilità soprattutto in
relazione al secondo conitto mondiale. L’utilizzo della categoria delle Historical Injustices per
questi crimini rimane meno frequente, rispetto a quella dei crimini contro l’umanità, in quanto la
loro punibilità risale ad un’epoca sicuramente più risalente nel tempo, non così recente come

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