Procedimento penal entablado contra Spetsializirana prokuratura.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:965
Date08 December 2022
Docket NumberC-348/21
Celex Number62021CJ0348
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 dicembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al processo – Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un equo processo e diritti della difesa – Esame di testimoni a carico in assenza dell’imputato e del suo difensore nella fase predibattimentale del procedimento penale – Impossibilità di esaminare i testimoni a carico nella fase giudiziale di tale procedimento – Normativa nazionale che consente a un giudice penale di fondare la sua decisione sulla deposizione anteriore di detti testimoni»

Nella causa C‑348/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisione del 3 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2021, nel procedimento penale a carico di

HYA,

IP,

DD,

ZI,

SS,

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan (relatore), N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per IP, da H. Georgiev, advokat;

– per DD, da V. Vasilev, advokat;

– per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), nonché dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di HYA, IP, DD, ZI e SS (in prosieguo, congiuntamente: gli «imputati di cui trattasi») per reati commessi in materia di immigrazione clandestina.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato «Diritto a un equo processo», così dispone:

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)

(...)

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(...)

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

(...)».

Diritto dellUnione

4 I considerando 22, 33, 34, 36, 41 e 47 della direttiva 2016/343 sono così formulati:

«(22) L’onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell’indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. (...)

(...)

(33) Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione.

(34) Qualora, per ragioni che sfuggono al loro controllo, gli indagati o imputati siano impossibilitati a presenziare al processo, dovrebbero avere la possibilità di chiedere che il processo sia aggiornato ad altra data entro i termini stabiliti dal diritto nazionale.

(...)

(36) In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo. (...)

(...)

(41) Il diritto di presenziare al processo può essere esercitato solo se vengono svolte una o più udienze. Ciò significa che il diritto di presenziare al processo non si applica se le norme procedurali nazionali applicabili non prevedono alcuna udienza. (...)

(...)

(47) La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all’integrità della persona, i diritti del minore, l’inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. Si dovrebbe tenere conto in particolare dell’articolo 6 [TUE], che afferma [che] l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, e che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

5 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato».

6 L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Onere della prova», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile».

7 L’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato».

Diritto bulgaro

Legge relativa al Ministero dell’Interno

8 Dal combinato disposto dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 73 dello zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell’Interno), del 28 maggio 2014 (DV n. 53, del 27 giugno 2014, pag. 2), nella versione applicabile al procedimento principale, risulta che una persona indagata per aver commesso un reato può essere arrestata per un periodo di 24 ore prima della formulazione dell’imputazione nei suoi confronti.

NPK

9 In forza dell’articolo 12 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK»), il procedimento giudiziario si svolge in regime di contraddittorio e la difesa dispone degli stessi diritti dell’accusa.

10 Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, punto 1, e dell’articolo 52 del NPK, la fase predibattimentale del procedimento è condotta dalle autorità inquirenti sotto il controllo del pubblico ministero.

11 Come risulta dalla decisione di rinvio, conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, e agli articoli 139 e 224 del NPK, un testimone che è esaminato nella fase predibattimentale del procedimento penale, al fine di raccogliere prove, lo è, di regola, in assenza dell’imputato e del suo difensore. A norma dell’articolo 280, paragrafo 2, del NPK, in combinato disposto con l’articolo 253 di quest’ultimo, il testimone è poi nuovamente esaminato nella la fase giudiziale del procedimento, in udienza, in presenza dell’imputato e del suo difensore che possono così porre le proprie domande al testimone.

12 L’articolo 223 del NPK, intitolato «Esame dei testimoni dinanzi al giudice», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1. Qualora sussista il rischio che un testimone non possa comparire dinanzi al giudice a causa di una malattia grave, di un periodo prolungato di assenza dal paese o di altri motivi che ne rendano impossibile la comparizione al processo, nonché qualora sia necessario assicurare una testimonianza particolarmente importante per l’accertamento della verità oggettiva, l’esame è effettuato dinanzi a un giudice dell’organo giurisdizionale di primo grado competente o dell’organo giurisdizionale di primo grado nella cui circoscrizione si svolge l’esame. In tali circostanze, il fascicolo non è sottoposto al giudice.

2. L’autorità preposta alla fase predibattimentale...

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