I and S v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:605 |
Docket Number | C-19/21 |
Celex Number | 62021CJ0019 |
Date | 01 August 2022 |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
1° agosto 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1 – Minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro – Rigetto da parte di tale Stato membro della richiesta di presa in carico di tale minore – Diritto a un ricorso effettivo di detto minore o di tale parente avverso la decisione di rigetto – Articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore»
Nella causa C‑19/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi), con decisione del 12 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 13 gennaio 2021, nel procedimento
I,
S
contro
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, K. Jürimäe, C. Lycourgos, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.‑C. Bonichot (relatore), M. Safjan, A. Kumin, M.L. Arastey Sahún, M. Gavalec, Z. Csehi e O. Spineanu‑Matei, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2022,
considerate le osservazioni presentate:
– per I e S, da N.C. Blomjous e A. Hoftijzer, advocaten;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, M.H.S. Gijzen e P. Huurnink, in qualità di agenti;
– per il governo belga, da M. Jacobs e M. Van Regemorter, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;
– per il governo francese, da A.‑L. Desjonquères e D. Dubois, in qualità di agenti;
– per il governo svizzero, da S. Lauper, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da A. Azema, C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, I e S, cittadini egiziani, e, dall’altro, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «segretario di Stato»), in merito al rifiuto di quest’ultimo di accogliere una richiesta di presa in carico di I presentata dalle autorità greche.
Contesto normativo
3 I considerando 4, 5, 9, 13, 14, 16, 19 e 39 del regolamento Dublino III così recitano:
«(4) Secondo le conclusioni [della riunione straordinaria del Consiglio europeo tenutasi a Tampere il 15 e il 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo (CEAS)] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.
(5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.
(...)
(9) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell’attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 343/2003 [del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1)] apportando i miglioramenti necessari, in vista dell’esperienza acquisita, a migliorare l’efficienza del sistema di Dublino e la protezione offerta ai richiedenti nel contesto di tale sistema. (...)
(...)
(13) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla [Carta], l’interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento. (...)
(14) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla [Carta], il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell’applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.
(...)
(16) Per garantire il pieno rispetto del principio dell’unità familiare e dell’interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell’età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato.
(...)
(19) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della [Carta]. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.
(...)
(39) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla [Carta]. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza».
4 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (“Stato membro competente”)».
5 L’articolo 2 del regolamento in questione, intitolato «Definizioni», così dispone:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
b) “domanda di protezione internazionale”: la domanda di protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)];
(...)
d) “esame di una domanda di protezione internazionale”: l’insieme delle misure d’esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60),] e alla direttiva 2011/95/UE ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento;
(...)
g) “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri:
(...)
– se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l’adulto,
(...)
h) “parenti”: la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;
i) “minore”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto;
j) “minore non accompagnato”: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
(...)».
6 Ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Colloquio personale»:
«1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di...
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