I. SA v S. J.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62023CJ0410
ECLIECLI:EU:C:2025:325
Date08 May 2025
Docket NumberC-410/23
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

8 maggio 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Contratto con duplice scopo – Agricoltore che ha stipulato un contratto di acquisto di un bene destinato sia alla sua azienda agricola sia al suo uso domestico – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 7 – Allegato I, paragrafo 1, lettera a) – Cliente civile – Contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso – Penale contrattuale per recesso anticipato – Normativa nazionale che limita l’importo di tale penale ai “costi e indennità risultanti dal contenuto del contratto” »

Nella causa C‑410/23 [Pielatak] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 26 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2023, nel procedimento

I. SA

contro

S.J.,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen, A. Arabadjiev, M. Condinanzi e R. Frendo, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da O. Beynet, M. Owsiany-Hornung e T. Scharf, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), e dell’articolo 3, paragrafi 5 e 7, nonché dell’allegato I, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la I.S.A., un fornitore di energia elettrica (in prosieguo: il «fornitore»), e S.J., un imprenditore agricolo, in merito al pagamento di una penale contrattuale dovuta in ragione del recesso anticipato, da parte di quest’ultimo, da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso da tali parti a tempo determinato e a un prezzo fisso.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 93/13

3 Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 93/13:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

Direttiva 2009/72

4 I considerando 3, 7, 8, 51, 52, 54 e 57 della direttiva 2009/72 erano così formulati:

«(3) Le libertà assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato (...) possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(...)

(7) Nella comunicazione [al Consiglio europeo e al Parlamento europeo] del 10 gennaio 2007 “Una politica dell’energia per l’Europa” [COM(2007) 1 final] la Commissione ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese elettriche stabilite nella Comunità [europea]. (...)

(8) Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare l’accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di elettricità da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia.

(...)

(51) Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori dovrebbero assicurare che ciascuno di essi, nel mandato della Comunità più ampio, tragga profitto da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, ove lo Stato membro abbia così disposto, dalle autorità di regolamentazione.

(52) I consumatori di energia elettrica devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. (...)

(...)

(54) Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. (...)

(...)

(57) La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori, nonché delle capacità di nuova produzione di energia elettrica dovrebbe rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell’energia elettrica liberalizzato».

5 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così disponeva:

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nella Comunità europea. (...)».

6 L’articolo 2 di detta direttiva enunciava le seguenti definizioni:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

7) “cliente”: il cliente grossista e finale di energia elettrica;

(...)

9) “cliente finale”: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

10) “cliente civile”: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;

11) “cliente non civile”: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti;

12) “cliente idoneo”: il cliente che è libero di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell’articolo 33;

(...)».

7 L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», ai paragrafi 5 e 7 prevedeva quanto segue:

«5. Gli Stati membri provvedono a che:

a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane;

b) i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo.

(...)

7. Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. (...) Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore con facilità. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato I».

8 L’articolo 33 della direttiva 2009/72, intitolato «Apertura del mercato e reciprocità», al paragrafo 1 precisava quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché tra i clienti idonei rientrino:

(...)

c) a partire dal 1º luglio 2007, tutti i clienti».

9 L’articolo 37 di tale direttiva, intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione», al paragrafo 1 così recitava:

«L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

(...)

l) rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti di approvvigionamento interrompibili nonché i contratti a lungo termine a condizione che siano compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le politiche della Comunità;

(...)».

10 L’allegato I di detta direttiva, intitolato «Misure sulla tutela dei consumatori», al paragrafo 1 così disponeva:

«Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza [(GU 1997, L 144, pag. 19)], e la direttiva [93/13], le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:

(...)

– la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, e se sia consentito il recesso dal contratto senza oneri,

(...)

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. (...)

(...)

e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

(...)».

11 La direttiva 2009/72 è stata abrogata e sostituita, con effetto dal 1º gennaio 2021, dalla direttiva (UE)...

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