Immigrazione, svantaggio, occupazione

AuthorDomenico Garofalo
Pages249-307
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DOMENICO GAROFALO∗∗
IMMIGRAZIONE, SVANTAGGIO, OCCUPAZIONE
1. Premessa: il tema, il metodo e l’articolazione dell’indagine
Nello scegliere il tema del mio contributo a questa 10a Conferenza
Internazionale sui diritti umani, ho voluto privilegiare il concetto di inte-
grazione, presente nel titolo della Conferenza, orientandolo verso l’area
dei diritti sociali: il diritto al lavoro; la parità di trattamento nel rapporto
di lavoro; la parità nell’accesso alle prestazioni, o se si preferisce, alla tu-
tela di sicurezza sociale. Ed infatti, non può esservi integrazione senza
parità di diritti sociali, se non si garantisce cioè agli immigrati extraco-
munitari1 la gamma di diritti fondamentali che la nostra Carta Costituzio-
nale pone a fondamento del sistema democratico (artt. 2 e 3), si tratta del
nucleo irriducibile di diritti che la Costituzione riconosce alla persona in
quanto tale2. Emblematico, a tal fine, è il costante riferimento, reperibile
nei Principi Fondamentali della Costituzione, ai “cittadini”, intendendo
per tali tutti coloro i quali, a prescindere dalla nazionalità, concorrono col
proprio lavoro alla sopravvivenza e al progresso della società.
Voglio sottolineare il concetto di “sopravvivenza”, perché molti dei
bisogni elementari della società sono oggi soddisfatti proprio grazie alla
presenza nel territorio nazionale degli extracomunitari (penso – solo per
fare un esempio - alle infermiere professionali o alle badanti - infra).
Quindi, l’integrazione passa attraverso la parità nel godimento dei di-
ritti sociali.
La riflessione sulla parità per l’integrazione viene affidata all’analisi
della strumentazione che si è venuta formando in materia.
∗∗ Professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università degli studi “Aldo Moro”
di Bari, presso la seconda Facoltà di giurisprudenza di Taranto.
Il presente contributo prende spunto dalla relazione sul tema svolta alla X Interna-
tional Conference on Human Rights. Integration and Neighbourhood Policies: New
Rights and New Economies, tenutasi a Taranto nei giorni 3 e 4 giugno 2010.
1 Non v’è dubbio che, per effetto del diritto alla libera circolazione all’interno della
Comunità Europea, il concetto di immigrazione vada necessariamente riferito allo stranie-
ro extracomunitario, europeo e non, sicché le due espressioni possono considerarsi sino-
nimi. Sulla distinzione tra extracomunitario europeo e non v. P. MOROZZO DELLA ROCCA,
Relazione, Incontro di studi, tenutosi il 15 giugno 2011, presso la Suprema Corte di Cas-
sazione, sul tema “I diritti degli stranieri”.
2 V. Corte Cost. 17 luglio 2001, n. 248, in Giur. cost., 2001, I, p. 2018; Corte Cost.
16 maggio 2008, n. 148, in Foro it., 2008, I, c. 2774; Corte Cost. 18 ottobre 2010, n. 299,
in Riv. dir. internazionale, 2011, 1, p. 273.
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Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla normativa in tema
di immigrazione (d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla l. n. 189/2002 –
d’ora innanzi T.U. – e il connesso regolamento attuativo d.p.r. n. 394/1999)3;
di parità (d.lgs. n. 215/2003, attuativo della direttiva n. 2000/43, sulla pari
di trattamento indipendentemente dalla razza)4; di servizi nel mercato in-
terno (d.lgs. n. 59/2010, attuativo della direttiva n. 2006/123).
Fissato il metodo di analisi e individuate le fonti di riferimento, arti-
colo la mia riflessione sulla parità in funzione della integrazione in due
parti, riguardando l’immigrato nel mercato del lavoro e nel sistema di si-
curezza sociale, tenendo presente che agli extracomunitari regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs.
n. 286/1998, sono riconosciuti i diritti in materia civile attribuiti al citta-
dino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia
ed il predetto testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il
d.lgs. n. 286/1998 o le convenzioni internazionali prevedano la condizio-
ne di reciprocità5, la stessa è accertata secondo i criteri e le modalità pre-
viste dal regolamento di attuazione.
2. L’ingresso nel territorio dello Stato
Preliminare all’analisi della strumentazione finalizzata a garantire la pa-
rità nel mercato e nel sistema di sicurezza sociale, è quella della normativa
che disciplina l’ingresso nel territorio dello Stato, nel rispetto dei principi fis-
sati con le politiche migratorie, disciplinate dall’art. 3, d.lgs. n. 286/1998.
L’ingresso dello straniero nel territorio italiano, ovviamente, è altro
rispetto al soggiorno, e tale differenza si coglie nelle norme che legitti-
mano l’una o l’altra ipotesi. Infatti, per l’ingresso, ai sensi dell’art. 4,
d.lgs. n. 286/1998 è sufficiente il possesso di un passaporto valido o di un
documento equipollente, nonché del visto d’ingresso, a condizione di non
rientrare nella categoria degli «inammissibili»6 o dei «respingibili»7.
3 V. a tal riguardo G. DONDI (a cura di), Il lavoro degli immigrati, Ipsoa, Milano, 2003, non-
ché A. TURSI (a cura di), Lavoro e immigrazione, Giappichelli, Torino, 2005.
4 Sulla normativa antidiscriminatoria ex d.lgs. n. 215/2003, con specifico riferimento
alla in terazione tra quest’ultimo provvedimento e il Testo Unico sull’immigrazione, ritenuti
entrambi vigenti e applicabili a seconda dei casi, v. R. DEL PUNTA, Relazione, Incontro di studi,
tenutosi il 15 giugno 2011, presso la Suprema Corte di Cassazione, sul tema “I diritti degli
stranieri”. Ancor prima v. L. CALAFÀ, Le azioni positive di inclusione sociale degli stranieri e
il modello regolativo nazionale, in Dir. imm. citt., 2009, n. 1, pp. 29 ss.
5 Sulla condizione di reciprocità v. F. CORBETTA, L’attuale rilevanza della condizio-
ne di reciprocità nel trattamento dello straniero, in Dir. imm. citt., 2002, n. 1, pp. 63 ss.
6 Giova a tal fine ricordare che ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, come
modificato dagli artt. 4, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189; 2, comma 1, d.lgs. 8 gennaio
2007 n. 5 e 1, comma 22, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94, l’Italia, in armonia con gli obbli-
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Quanto al soggiorno, sono considerati legittimamente soggiornanti gli
stranieri entrati in modo regolare ai sensi del citato art. 4, nonché quelli
muniti di carta di valida soggiorno o di valido permesso di soggiorno.
Va ricordato, poi, che per effetto della modifica nel 2002 al Testo
Unico sull’immigrazione, v’è una speciale disciplina in materia di per-
messo di soggiorno (per motivi di lavoro) concesso al lavoratore straniero
o apolide che stipuli apposito «contratto di soggiorno per lavoro subordi-
nato»8 con datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia9, sul quale ricadono due garanzie da offrire al lavoratore e da in-
serire nel corpo del contratto, e cioè la disponibilità di un alloggio, ri-
spondente ai parametri minimi per gli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza10.
Queste clausole legali alimentano il giudizio critico espresso dalla
dottrin a sulla qualif icazione giuridica del contratto di soggiorno, che assume
contemporaneamente la natura pubblicistica di presupposto per l’atto auto-
rizzativo del soggiorno e quella privatistica di contratto di lavoro. Inoltre, con
la sanatoria disposta dal d.l. n. 195/2002 il contratto si arricchisce di
un’ulteriore contraddizione, nascondendo una dichiarazione ricognitiva di
un rapporto di lavoro già esistente all’interno di un contratto di lavoro11.
Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto ex art. 22, T.U.
presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale
ghi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consente l’ingre sso nel proprio ter-
ritorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a con-
fermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi
di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza . I mezzi di sussistenza, la cui individua-
zione è rimessa ad apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri
indicati nel documento di programmazione di cui all’art. 3, comma 1, sono stati definiti con dir.
Min. int. 1° marzo 2000. La non ammissione in Italia dello straniero è possibile se quest’ultimo
non soddisfi tali requisiti o sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pe-
na su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati per i quali è previsto l’arresto obbli-
gatorio in flagranza (ex art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. ), ovvero per una serie di reati in materia di
stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione….
7 Si tratta degli stranieri espulsi, a meno che non sia stata adottata speciale autorizza-
zione in senso contrario, ovvero non sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, nonché
degli stranieri da espellere e di quelli segnalati.
8 V. l’art. 5-bis, d.lgs. n. 286/1998.
9 V. lart. 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, inserito dall’art. 6, comma 1, legge 30 luglio
2002, n. 189.
10 V. l’art. 5-bis, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 286/1998.
11 Cfr. A. GUARISO - L. NERI, Sul gran groviglio della «sanatoria» per i lavoratori
extracomunitari, in Dir. Imm. Citt., 2002, n. 2, p. 79.

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