Guideline (EU) 2021/975 of the European Central Bank of 2 June 2021 amending Guideline ECB/2014/31 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral (ECB/2021/26)

Celex Number32021O0975
Published date17 June 2021
Date02 June 2021
Date of Signature02 June 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 215, 17 June 2021
L_2021215IT.01004001.xml
17.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 215/40

INDIRIZZO (UE) 2021/975 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 giugno 2021

che modifica l’indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2021c/26)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le «BCN»), al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali, possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).
(2) Per rispondere alla pandemia di COVID-19, il 7 e il 22 aprile 2020 il Consiglio direttivo ha adottato talune misure di allentamento dei criteri di idoneità applicabili alle garanzie con l’obiettivo di assicurare che le controparti dell’Eurosistema continuino ad essere in grado di mantenere e mobilitare sufficienti garanzie al fine di poter partecipare alle operazioni finalizzate all’immissione di liquidità dell’Eurosistema e che, pertanto, l’Eurosistema si trovi nella posizione di sostenere l’erogazione di credito all’economia dell’area dell’euro.
(3) Tali misure di allentamento dei criteri di idoneità applicabili alle garanzie erano stabilite nelle modifiche apportate all’indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea (2) dall’indirizzo (UE) 2020/515 della Banca centrale europea (BCE/2020/21) (3) e dall’indirizzo (UE) 2020/634 della Banca centrale europea (BCE/2020/29) (4), rispettivamente. Secondo i considerando 4 e 6 dell’indirizzo (UE) 2020/515 (BCE/2020/21) le misure supplementari di cui alle modifiche apportate ai sensi di tale indirizzo dovrebbero applicarsi in via temporanea. Non era stata precisata alcuna data finale, con la motivazione che le misure avrebbero potuto essere revocate in qualsiasi momento. L’indirizzo (UE) 2020/634 (BCE/2020/29) prevedeva che le modifiche apportate da tale indirizzo rimanessero in vigore fino al 29 settembre 2021, in quanto il Consiglio direttivo aveva stabilito che esse dovessero applicarsi fino alla prima data di rimborso anticipato nell’ambito della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) applicabile in quel momento.
(4) Il 10 dicembre 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di adottare misure supplementari di politica monetaria con l’obiettivo di contribuire a preservare condizioni di finanziamento favorevoli durante la pandemia, sostenendo il flusso del credito a tutti i settori dell’economia, sorreggendo l’attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio termine. Nell’ambito di tali misure, il Consiglio direttivo ha deciso che le misure di allentamento dei criteri di idoneità applicabili alle garanzie adottate dal Consiglio direttivo il 7 aprile 2020 e il 22 aprile 2020 dovessero applicarsi fino al 30 giugno 2022, e ciò dovrebbe riflettersi nelle pertinenti disposizioni dell’indirizzo BCE/2014/31. Ciò assicurerà che le banche possano continuare ad avvalersi appieno delle operazioni di liquidità dell’Eurosistema, in particolare le OMRLT-III. Il Consiglio direttivo riesaminerà in ogni caso tali misure di allentamento dei criteri di idoneità applicabili alle garanzie prima di giugno 2022.
(5) Il Consiglio direttivo ritiene che l’intera gamma di misure adottate il 10 dicembre 2020 sia necessaria e proporzionata per contrastare i gravi rischi per la stabilità dei prezzi, per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e per le prospettive economiche nell’area dell’euro, posti dal protrarsi delle gravi condizioni di pandemia. Il Consiglio direttivo resta pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l’inflazione si avvicini stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria.
(6) Poiché l’indirizzo (UE) 2020/634 (BCE/2020/29) resta in vigore fino al 29 settembre 2021, occorre assicurare che le disposizioni dell’indirizzo BCE/2014/31 interessate da tale indirizzo di modifica, in particolare l’articolo 8 ter e gli allegati II bis e II ter, continuino a rimanere in vigore dopo tale data e a tal fine è opportuno apportare i necessari adeguamenti legislativi. Per evitare un vuoto giuridico in relazione alle disposizioni in questione, le BCN dovrebbero ottemperare al presente indirizzo a decorrere dal 30 settembre 2021.
(7) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2014/31,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’indirizzo BCE/2014/31

L’indirizzo BCE/2014/31 è modificato come segue:

1) all’articolo 8 bis è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino al 30 giugno 2022.»;
2) l’articolo 8 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 ter Ammissione di talune attività negoziabili ed emittenti idonei alla data del 7 aprile 2020
1. I termini utilizzati nel presente articolo hanno lo stesso significato di cui all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, all’articolo 71 e all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le attività negoziabili, diverse dai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS), emesse il 7 aprile 2020 o prima di tale data, che il 7 aprile 2020 avevano un rating di credito pubblico, attribuito da almeno un sistema ECAI accettato, conforme ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile 2020:
a) abbiano un rating di credito pubblico attribuito da almeno un sistema ECAI accettato che soddisfi come minimo il livello 5 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e
b) continuino a soddisfare tutti gli altri criteri di idoneità applicabili alle attività negoziabili stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Al fine di evitare dubbi, si precisa che il rating di credito pubblico al 7 aprile 2020 di cui al presente paragrafo è determinato dall’Eurosistema sulla base delle regole stabilite all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 82, paragrafo 2, all’articolo 83, all’articolo 84, lettere a) e b), all’articolo 85 e all’articolo 86 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014(60).
3. Ove la conformità di una attività negoziabile ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema alla data del 7 aprile 2020 sia determinata sulla base di un rating attribuito da ECAI all’emittente o di un rating attribuito da ECAI al garante, attribuito da un sistema ECAI accettato, tale attività negoziabile costituisce una garanzia idonea per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile 2020:
a) il rating attribuito da ECAI all’emittente o il rating attribuito da ECAI al garante, secondo i casi, per tale attività negoziabile soddisfi come minimo il livello 5 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e
b) tale attività negoziabile continui a soddisfare tutti gli altri criteri di idoneità ad essa applicabili stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
4. Le attività negoziabili diverse dagli ABS emesse dopo il 7 aprile 2020 il cui emittente o garante, secondo i casi, alla data del 7 aprile 2020 aveva un rating di credito pubblico, attribuito da almeno un sistema ECAI accettato, conforme ai requisiti minimi di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT