I modelli di integrazione economica in Europa ed in Africa: l?esperienza della UE e dell?ECOWAS a confronto

AuthorMichele Messina
ProfessionCourse Director (European Business Law section), Academy of European Law (ERA), Trier e Università degli Studi di Messina.
Pages115-130

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  1. Il 28 maggio 1975, 16 Stati dell’Africa occidentale hanno firmato a Lagos, in Nigeria, il Trattato istitutivo della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale, meglio conosciuta con l’acronimo inglese ECOWAS o francese CEDEAO1. Quest’ultima è stata definita come uno dei pilastri regionali della Comunità Economica Africana (CEA)2.

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    L’ECOWAS ha lo scopo di promuovere la cooperazione e l’integrazione in ambito sociale, economico, e culturale, che abbia quale obiettivo ultimo quello della costruzione di un’unione economica e monetaria attraverso un’integrazione totale delle economie nazionali degli Stati membri. Si prefigge, inoltre, di incrementare i livelli di vita dei suoi popoli, mantenere e rafforzare la stabilità economica, predisporre e consolidare le relazioni tra gli Stati membri, e contribuire al progresso e allo sviluppo del continente africano. Per il raggiungimento di tali obiettivi, tuttavia, la Comunità ha agito per gradi. Infatti, l’art. 3 del Trattato istitutivo prevede una graduale armonizzazione e coordinazione delle politiche nazionali, insieme alla promozione di programmi di integrazione, progetti e attività, tra gli altri, nei settori alimentare, agricolo, risorse naturali, industria, trasporti e comunicazioni, energia, commercio, finanza, economia. È chiaro, quindi, sin dai primi articoli del Trattato istitutivo che l’ECOWAS intendesse perseguire i propri obiettivi in modo graduale attraverso un iniziale cooperazione che avrebbe condotto successivamente ad un più impegnativo processo di integrazione. A questo riguardo, la riforma dell’assetto istituzionale, ed in particolare della Corte di giustizia, di cui si avrà modo di esporre, ha avuto un ruolo di primo piano.

    Il Trattatoriforma del 1993, il cui scopo era quello di estendere la cooperazione politica ed economica tra gli Stati membri, sanciva quali obiettivi economici il già citato raggiungimento di un mercato comune e di una moneta unica, mentre dal punto di vista politico prevedeva un parlamento dell’Africa occidentale, un consiglio economico e sociale, ed una Corte di giustizia dell’ECOWAS, che sostituisse l’allora esistente Tribunale, nell’enforcement delle norme della Comunità.

    Sulla base di quanto accennato, appare di assoluta evidenza come gli obiettivi perseguiti dall’ECOWAS con il Trattato istitutivo del 1975, ma soprattutto con la riforma del 1993, presentino degli elementi di indubbia verosimiglianza con quelli perseguiti dalla Comunità europea (CE) nel continente europeo. Soprattutto il Trattato di riforma del 1993 ha avvicinato ulteriormente, anche se solo formalmente, l’esperienza dell’integrazione economica nell’Africa occidentale a quella, tuttavia ben più avanzata, della CE. Il maggior contributo verso un avvicinamento non solo formale, si ebbe nel 2006 con l’adozione del memorandum sulla ristrutturazione delle istituzioni della Comunità3. Attraverso tale documento, si è proceduto alla trasformazione del Segretariato esecutivo dell’ECOWAS in una Commissione, la ristrutturazione del Parlamento e della Corte di giustizia della Comunità, insieme alla riorganizzazione della Banca degli investimenti. Il presente memorandum ha costituito il passo più importante verso la trasformazione dell’ECOWAS da organizzazione di cooperazione ad organizzazione di integrazione regionale, infatti, secondo quanto previsto nello stesso memorandum, “[l]orsque ces restructurations seront mises en oeuvre, les institu-

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    tions […] joueront efficacement leurs rôles respectifs, dans l’élimination des obstacles à la realisation des objectifs de la Communauté et à l’accéleration du processus d’intégration”. Infatti, secondo quanto affermato nello stesso memorandum, i testi adottati fino ad allora al fine di permettere alla Corte di giustizia di esercitare il proprio controllo sul rispetto dei obblighi da parte degli Stati membri non erano sembrati sufficienti ad indirizzare l’attività della Corte verso un reale processo di integrazione. Come si avrà modo di vedere, tuttavia, la riforma più importante riguardante la Corte di giustizia ECOWAS si è avuta con il Protocollo supplementare del 2005, il quale ne ha incrementato sensibilmente le competenze. Il memorandum in questione, invece, ha riguardato quasi esclusivamente la ristrutturazione dell’organico, il cui obiettivo era quello di permettere alla Corte l’esercizio ottimale delle proprie funzioni.

    Come è noto, nei primi decenni di esperienza della Comunità economica europea (CEE) in Europa, il ruolo della Corte di giustizia è stato particolarmente importante nel sensibilizzare le istituzioni politiche della CEE preposte all’esercizio dell’attività normativa. Infatti, in quegli anni il maggior organo deliberante della Comunità, il Consiglio, era bloccato da un’impasse decisionale causata da una quasi totale prevalenza dell’unanimità quale sistema di voto. La Corte di giustizia CEE, quindi, pur non avendo naturalmente alcuna funzione normativa, ha svolto un importante ruolo di denuncia e sensibilizzazione, contribuendo non poco allo sviluppo dell’ordinamento comunitario nei primi anni di vita.

    Seppur con le dovute cautele del caso, anche la Corte di giustizia ECOWAS ha contribuito fin dai primi anni della sua esistenza allo sviluppo di un sistema democratico di integrazione economica in Africa occidentale. Infatti, come si avrà modo di vedere, la Corte ECOWAS, sin dalla sua prima pronuncia, ebbe modo di sottolineare una delle più importanti lacune per il raggiungimento dell’integrazione economica nella regione, quale il sostanziale deficit democratico concernente la legittimazione attiva dinanzi alla Corte stessa.

    Il presente contributo ha quale obiettivo quello di evidenziare possibili similitudini e differenze nell’operato degli organi giurisdizionali della CE e dell’ECOWAS, nel perseguimento degli obiettivi delle due organizzazioni regionali, sottolineando l’indubbia influenza che l’ordinamento CE, anche attraverso l’operato dei suoi giudici, ha esercitato su quello dell’ECOWAS, anche se non può non tenersi conto della ancora esigua giurisprudenza di quest’ultima. Allo stesso tempo, però, non potranno non sottolinearsi anche alcune peculiarità dell’ordinamento ECOWAS che lo rendono differente dal suo omologo europeo, quale ad esempio la legittimazione attiva riconosciuta agli individui per la tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli4,

    mediante la possibilità di presentare ricorsi, anche contro il proprio Stato di cittadinanza, dinanzi alla Corte ECOWAS.

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  2. L’istituzione di una Corte di giustizia comunitaria in ambito ECOWAS è contemplata all’art. 15 del Trattato istitutivo, come emendato nel 19935. Al par. 4 dello stesso articolo si afferma poi che le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati membri, le istituzioni comunitarie, e le persone fisiche e giuridiche. Ai sensi dell’art. 15, par. 2, dello stesso Trattato, il 6 luglio 1991, ad Abuja, in Nigeria, è stato adottato il Protocollo sullo statuto, la composizione, i poteri, e la procedura della Corte di giustizia comunitaria6, entrato in vigore il 5 novembre del 1996, dopo la ratifica di sette Stati membri, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 34 dello stesso Protocollo. Quest’ultimo è stato successivamente emendato da un Protocollo supplementare, adottato nel gennaio 20057.

    La Corte di giustizia comunitaria, operativa dal 30 gennaio 2001 a seguito del giuramento dei sette giudici, costituisce il principale organo giuridico indipendente dell’ECOWAS, la cui funzione fondamentale è quella di risolvere le controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione delle disposizioni previste dal Trattato, dai protocolli allegati e dalle convenzioni.

    Le sfere di competenza e la conseguente giurisdizione esercitata dalla Corte di giustizia ECOWAS sono affermate dall’art. 9 del Protocollo del 1991, integralmente sostituito a seguito dell’adozione del Protocollo supplementare nel gennaio 2005. Ai sensi del nuovo testo dell’art. 9, la Corte è competente a dirimere le controversie che riguardino, tra gli altri: a) l’interpretazione e l’applicazione del Trattato, delle convenzioni e dei protocolli della Comunità; b) l’interpretazione e l’applicazione dei regolamenti, direttive e decisioni ed altri strumenti giuridici supplementari adottati dall’ECOWAS; c) la legittimità dei regolamenti, direttive, decisioni ed altri strumenti giuridici supplementari adottati dall’ECOWAS; d) la mancata ottemperanza da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti dal Trattato, le convenzioni, le direttive o le decisioni dell’ECOWAS; e) la Comunità e i suoi funzionari; f) le azioni per il risarcimento del danno contro un’istituzione comunitaria o un funzionario della Comunità per ogni azione o omissione nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali.

    La stessa Corte è inoltre investita del potere di determinare delle eventuali responsabilità extracontrattuali della Comunità, disponendo anche il risarcimento del danno o riparazione per atti ufficiali o omissioni posti in essere da un’istituzione comunitaria o da funzionari comunitari nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. La giurisdizione della Corte si estende anche ai casi di violazione dei diritti umani all’interno di uno Stato membro, quest’ultima competenza introdotta con il protocollo supplementare del 2005.

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    Lo stesso Protocollo supplementare ha anche introdotto un nuovo art. 10 sul locus standi. La novità di maggior rilievo introdotta dal Protocollo del 2005 è la possibilità per le persone fisiche e giuridiche di poter presentare ricorsi riguardanti la valutazione della legittimità di un atto o di un’omissione da parte di un funzionario comunitario che viola uno dei loro diritti. In virtù di tale disposizione dell’art. 10, lett. c), del Protocollo sulla Corte, il diritto di accesso rimane comunque parzialmente limitato, in quanto gli individui e le imprese...

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