Introduzione

AuthorGiuseppina Pizzolante
Pages11-43
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INTRODUZIONE
SOMMARIO: 1. Premessa. Lavvio di una politica europea in materia di asilo. -
2. Lacquis di Schengen/Dublino” i n tema di asilo. - 3. La creazione di
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa. - 4. Lacquis di
Schengen/Dublino dopo il Trattato di Amsterdam. - 5. Verso la creazione
di un regime europeo di asilo. - 6. Le politiche di integrazione e reinse-
diamento quali forme di approccio complementare ai regimi di asilo. - 7.
Dal metodo dellarmonizzazione minima alla realizzazione di una proce-
dura comune di asilo e di uno status uniforme. - 8. Le nuove disposizioni
sull’asilo introdotte dal Trattato di Lisbona e l’istituzione di un reg ime co-
mune europeo in materia di asilo.
1. Premessa. Lavvio di una politica europea in materia di asilo
La creazione di un regime comune europeo in materia di asilo1
quale parte integrante di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
nasce dallidea di fare dellUnione europea un sistema di protezio-
ne unico per i rifugiati, basato sullapplicazione della Convenzione
di Ginevra e sui valori umanitari comuni a tutti gli Stati membri. In
1 Il termine “asilo” deriva dal greco asylon: senza violenza. Per l’evolu-
zione e il riconoscimento di tale diritto nel diritto internazionale c fr M.L. ALAI-
MO, L’asilo territoriale negli a tti interna zionali, in A. MALINTOPPI (a cura di),
L’asilo politico territoriale, Roma, 1 983, p. 35 ss. Una esaustiva definizione di
esso è rinvenibile nella risoluzione dell’11 settembre 1950 dell’ Institut de droit
international L’asile en droit international public” (sessione di Bath, 1950).
Nell’art. 2, par. 1 della risoluzione, si afferma c he «il diritto di asilo consiste
nella protezione accordata da uno Stato, all’interno della propria sfera terr itoria-
le o in un altro luogo, ad uno straniero che ne faccia richiesta». La risoluzione è
in Résolutions de l’Institut de droit interna tional 1873-1956, Bâle, 1957, p. 58.
Cfr. inoltre G. MORELLI, in A nnuaire de l’Institut de droit international, session
de Bath, 1950, II, p. 452 ss. Tale diritto è solennemente riconosciuto, altresì,
nell’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite i l 10 dicembre 1948, («davanti ad
una persecuzione, tutte le persone hanno il diritto di chiedere asilo e di benefi-
ciare dell’asilo in un altro paese»).
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particolare, la funzionalizzazione del regime europeo dasilo allo
sviluppo dello spazio comune contribuisce ad inquadrare tale
politica nella tradizione normativa comunitaria, anche se la materia
è estranea al diritto comunitario originario.
La gestione dei flussi migratori e le politiche dellasilo rientra-
no nella più ampia problematica della libera circolazione dei citta-
dini europei, sebbene, rispetto a questultima libertà, tali politiche
hanno dovuto fare i conti con la creazione di un sistema di control-
li sui confini anche attraverso processi di esternalizzazione2. Lim-
migrazione, infatti, pur essendo un fenomeno esistente da tempo, a
partire dalla fine degli anni 80, ha assunto in Europa dimensioni
quantitative e connotazioni qualitative inaspettate. Le cause di
questo trend sono state bene messe in luce dal Parlamento euro-
peo3, il quale ha rilevato che la massiccia immigrazione è la con-
seguenza di economie mal funzionanti, impoverimento della popo-
lazione, violazione dei diritti umani, degrado ambientale, divario
crescente fra paesi ricchi e paesi poveri, guerre civili, guerre per il
controllo delle risorse naturali, persecuzioni politiche, instabilità
politica, corruzione e dittatura in molti dei paesi dorigine4.
Inizialmente, le disposizioni del Trattato di Roma del 1957
non prevedevano alcuna competenza in materia di asilo. Progressi-
vamente, a partire dal 1975, si è instaurata una cooperazione inter-
governativa nei settori dellimmigrazione, del diritto dasilo e della
2 L’esigenza di affrontare in un unico contesto normativo sia la disciplina
del diritto d’asilo sia quella in materia di immigrazione nasce dalla natura amb i-
valente d ei movimenti migratori, nei quali non è sempre facile distinguere tra
tipi di flussi. In Italia, in particolare, la normativa in materia di asilo è stata fret-
tolosamente inserita all’interno dei vecchi strumenti legislativi predisposti per
fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione.
3 Risoluzione del 28 settembre 2006 sulla politica comune dell’Unione eu-
ropea in materia di immigrazione.
4 È altresì vero che nel Libro verde della Commissione sull’approccio del-
l’Unione europea alla gestione della migrazione economica (documento
COM(2004) 811 def.) è previsto che «nel periodo 2010-2030, al ritmo degli
attuali flussi migratori, il calo della popolazione in età attiva nell’UE-25 com-
porterà una riduzione del numero degli occupati di circa 20 milioni di unità» e
che «saranno necessari sempre maggiori flussi migratori per far fronte alle esi-
genze del mercato d el lavoro dell’UE e per garantire la prosperità dell’Europa».
Per una prospettiva completa di tali cause cfr. U. MELOTTI, Migrazioni interna-
zionali. Globalizzazione e culture politiche, Milano, 2004.
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cooperazione giudiziaria e di polizia da cui erano escluse le istitu-
zioni europee5.
LAtto unico europeo del 1986 ha rappresentato una svolta
importante: nel nuovo art. 8A TCE, la libera circolazione delle
persone viene definita uno dei quattro elementi costitutivi del mer-
cato unico e viene trasferita fra le competenze comunitarie. In par-
ticolare, il gruppo ad hoc Immigrazione che riuniva i ministri
responsabili dellimmigrazione , come pure il Comitato europeo
per la lotta contro la droga, insediarono il loro segretariato presso
quello del Consiglio dellUnione europea. Furono creati altri grup-
pi tra cui il Gruppo di mutua assistenza, incaricato delle questioni
doganali. Inoltre si riuniva regolarmente un Consiglio dei ministri
della Giustizia degli Stati membri che già allora si occupava della
cooperazione giudiziaria, penale e civile e di talune questioni di
cooperazione politica europea.
Tuttavia, malgrado le raccomandazioni del Libro bianco della
Commissione del 1985, in tema di circolazione delle persone, la
giustizia e gli affari interni hanno continuato essenzialmente ad
essere affidati alla cooperazione intergovernativa. Inoltre, con il
Consiglio europeo di Londra del 1986, la «lotta contro labuso
dellistituto del diritto dasilo» è divenuta prioritaria rispetto alla
stessa «armonizzazione del diritto dasilo formale e materiale a
livello comunitario»6. In quegli anni in sostanza si è verificata una
inversione di tendenza, posto che i governi dei Paesi di accoglien-
za hanno puntato, piuttosto che alla realizzazione di una politica
europea fondata sulla creazione di un regime comune di asilo, alla
realizzazione di una politica comune del non ingresso quale rea-
zione rispetto al crescente fenomeno migratorio7. Si è puntato,
5 Un esempio in questo senso è rappresentato dal Gruppo Trevi, che riuniva
i ministri dell’Interno per combattere il terrorismo e coordinare, nella Comunità,
la cooperazione di polizia.
6 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sul diritto d’asilo, documento SEC.(91) 1857, 18 ottobre 1991.
7 In dottrina B. NASCIMBENE, A. DI PASCALE, Gli or ientamenti comuni-
tar i, in Fonda zione ISMU, Sedicesimo rappor to sul le migra zioni 20 10, M i-
lano, 2011, p. 90. È altres ì vero che, ai fini della credibilità del sistema euro-
peo d’asilo e della procedura comune, s i rend e ass olutamente indispe nsabile
una effica ce p olitica di rimpatri o di allo ntanamenti. Pertanto, quando u na
richiesta di protezione sia stata trattata con una procedura equa e completa, nella

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