judgment of 13 January 2021
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62018CJ0628 |
ECLI | ECLI:EU:C:2021:1 |
Docket Number | C-628/18 |
Date | 13 January 2021 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
13 gennaio 2021 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258TFUE – Mercato degli strumenti finanziari – Direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/1034 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria»
Nella causa C‑628/18,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, proposto il 5 ottobre 2018,
Commissione europea, rappresentata da T. Scharf, G. von Rintelen e B. Rous Demiri, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Repubblica di Slovenia, rappresentata da T. Mihelič Žitko, A. Dežman Mušič e N. Pintar Gosenca, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da:
Repubblica federale di Germania, rappresentata da S. Eisenberg, in qualità di agente;
Repubblica di Estonia, rappresentata da N. Grünberg, in qualità di agente;
Repubblica d’Austria, rappresentata da G. Hesse, in qualità di agente;
Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,
intervenienti
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, A. Kumin, N. Wahl e F. Biltgen (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: M. Longar, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 settembre 2020,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione europea chiede che la Corte voglia:
– constatare che, non avendo adottato, entro il 3 luglio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349), e alla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU 2016, L 175, pag. 8) e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione dette disposizioni, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 93 della direttiva 2014/65, come modificato dall’articolo 1 della direttiva 2016/1034;
– infliggere alla Repubblica di Slovenia, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il pagamento di una somma forfettaria di importo pari a EUR 1 028 560 da versare su un conto che le sarà indicato dalla Commissione, con effetto dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, e
– condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.
Contesto normativo
2 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2014/65:
«1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dati e alle imprese di paesi terzi che offrono servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell’Unione.
2. La presente direttiva stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi:
a) autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento;
b) prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante lo stabilimento di una succursale;
c) autorizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati;
d) autorizzazione e condizioni di esercizio dei prestatori di servizi di comunicazione dati e
e) vigilanza, collaborazione e controllo dell’applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.
3. Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando prestano uno o più servizi e/o effettuano una o più attività di investimento:
a) articolo 2, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 3, e articoli 14 e da16 a 20,
b) capo II del titolo II, escluso l’articolo 29, paragrafo 2, secondo comma,
c) capo III del titolo II, esclusi l’articolo 34, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 35, paragrafi da 2 a 6 e 9,
d) articoli da 67 a 75 e articoli 80, 85 e 86.
4. Le seguenti disposizioni si applicano anche alle imprese di investimento e agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando vendono o consigliano ai clienti depositi strutturati:
a) articolo 9, paragrafo 3, articolo 14, e articolo 16, paragrafi 2, 3 e 6;
b) articoli da 23 a 26, 28 e 29, eccetto il paragrafo 2, secondo comma e articolo 30, e
c) articoli da 67 a 75.
5. L’articolo 17, paragrafi da 1 a 6, si applicano anche ai membri o partecipanti di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che non sono tenuti ad essere autorizzati ai sensi della presente direttiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), e), i) e j).
6. Gli articoli 57 e 58 si applicano alle persone esenti di cui all’articolo 2.
7. Tutti i sistemi multilaterali per strumenti finanziari strutturati operano in conformità delle disposizioni del titolo II per quanto riguarda i sistemi multilaterali di negoziazione e per i sistemi organizzati di negoziazione o delle disposizioni del titolo III per quanto riguarda i mercati regolamentati.
Le imprese di investimento che, in modo organizzato, frequente e sistematico, negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione operano in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2014, L 173, pag. 84)].
Fatti salvi gli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, tutte le operazioni in strumenti finanziari al primo e al secondo comma che non sono concluse in sistemi multilaterali o da internalizzatori sistematici rispettano le pertinenti disposizioni del titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014».
3 L’articolo 93 della direttiva 2014/65, intitolato «Recepimento», prevedeva quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 3 gennaio 2017, fatta eccezione per le disposizioni che recepiscono l’articolo 65, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 3 settembre 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
(...)
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
4 L’articolo 1 della direttiva 2016/1034 prevede quanto segue:
«La direttiva 2014/65/UE è così modificata:
(...)
7) all’articolo 93, paragrafo 1, la data “3 luglio 2016” è sostituita dalla data “3 luglio 2017”, la data “3 gennaio 2017” è sostituita dalla data “3 gennaio 2018” e la data “3 settembre 2018” è sostituita dalla data “3 settembre 2019”».
Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte
5 Non avendo ricevuto alcuna informazione da parte della Repubblica di Slovenia in merito all’adozione e alla pubblicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/65, come modificata dalla direttiva 2016/1034 (in prosieguo: la «direttiva MiFID II»), alla scadenza del termine per il recepimento previsto dall’articolo 93 di quest’ultima, vale a dire il 3 luglio 2017, la Commissione ha inviato a tale Stato membro, il 26 settembre 2017, una lettera di messa in mora.
6 Dalla risposta della Repubblica di Slovenia, del 23 novembre 2017, è emerso che, a tale data, le misure di attuazione erano in fase di preparazione e dovevano essere adottate nell’aprile 2018. Il 26 gennaio 2018, la Commissione ha pertanto inviato a detto Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni della direttiva MiFID II entro un termine di due mesi dalla ricezione di detto parere.
7 Poiché la Commissione ha respinto la richiesta di proroga del termine di risposta a tale parere motivato, la Repubblica di Slovenia ha risposto al suddetto parere motivato, con lettera del 21 marzo 2018, che l’adozione dei progetti di legge contenenti le misure di attuazione della direttiva MiFID II era in corso e doveva concludersi nell’aprile 2018. I progetti di legge erano allegati a detta risposta.
8 Il 1° agosto 2018, la Repubblica di Slovenia ha informato la Commissione dello svolgimento di elezioni anticipate e dell’insediamento della nuova Assemblea nazionale e ha chiesto alla Commissione di avere un atteggiamento comprensivo per quanto riguarda l’adozione delle misure di attuazione. Nella stessa lettera, detto Stato membro indicava inoltre che avrebbe portato a compimento tutte le procedure relative all’adozione della nuova legge sui mercati degli strumenti finanziari, che garantirebbe il recepimento della direttiva MiFID II, per fine settembre 2018.
9 Ritenendo che la Repubblica di Slovenia non avesse comunicato...
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