Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 16 May 2024. Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in civil matters – Regulation (EU) No 1215/2012 – Jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters – Order for payment procedure – Concept of ‘domicile’ – National of a Member State having his or her permanent address in that Member State and his or her current address in another Member State – No possibility of changing or renouncing that permanent address.#Case C-222/23.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62023CJ0222
ECLIECLI:EU:C:2024:405
Date16 May 2024
Docket NumberC-222/23
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 maggio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Nozione di “domicilio” – Cittadino di uno Stato membro con indirizzo permanente in tale Stato membro e indirizzo attuale in un altro Stato membro – Impossibilità di cambiare o rinunciare a tale indirizzo permanente»

Nella causa C‑222/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 7 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2023, nel procedimento

«Toplofikatsia Sofia» EAD,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Commissione europea, da S. Noë e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, primo comma, e dell’articolo 21 TFUE, dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), nonché dell’articolo 7 e dell’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (GU 2020, L 405, pag. 40).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento avviato dalla «Toplofikatsia Sofia» EAD, un fornitore di energia termica, nei confronti di V.Z.A., un cliente debitore, per una somma di denaro rappresentante il valore del riscaldamento fornito per l’appartamento di quest’ultimo, situato a Sofia (Bulgaria).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento n. 1215/2012

3 I considerando 13 e 15 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(13) Occorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri. Di conseguenza, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale.

(...)

(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».

4 Ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento:

«1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

2. Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro».

5 L’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

6 L’articolo 7, punto 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

7 Conformemente all’articolo 62 del regolamento n. 1215/2012:

«1. Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale.

2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato».

Regolamento 2020/1784

8 L’articolo 1 del regolamento n. 2020/1784, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«1. Il presente regolamento si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. (...).

2. Fatto salvo l’articolo 7, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato un atto.

(...)».

9 Ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Assistenza nel reperimento di recapiti»:

«1. Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale Stato membro fornisce assistenza nel determinare il recapito in almeno uno dei seguenti modi:

a) [indicando le] autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto;

b) consent[endo] alle persone di altri Stati membri di presentare richieste di informazioni, anche per via elettronica, in merito ai recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto[,] direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; o

c) forn[endo] informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto.

2. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione [europea] le seguenti informazioni, al fine di metterle a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica:

a) gli strumenti di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1;

b) se del caso, i nominativi e i recapiti delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

c) [l’indicazione di] se le autorità dello Stato membro richiesto presentano, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma».

10 L’articolo 22 di detto regolamento, intitolato «Mancata comparizione del convenuto», prevede quanto segue:

«1. Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna dell’atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:

a) che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; o

b) che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che i propri organi giurisdizionali, nonostante il paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell’atto introduttivo di un procedimento o di un atto equivalente, possono pronunciarsi purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;

b) dalla data di trasmissione dell’atto è trascorso un termine, che l’organo giurisdizionale ritiene adeguato nel caso di specie, che non sia inferiore a sei mesi;

c) non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato...

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