Repsol Petróleo, SA v Administración General del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:982
Docket NumberC-44/19
Date03 December 2020
Celex Number62019CJ0044
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

3 dicembre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 21, paragrafo 3 – Assenza di fatto generatore d’imposta – Consumi di prodotti energetici all’interno dello stabilimento in cui tali prodotti sono stati fabbricati, effettuati per la produzione di prodotti energetici finali, in occasione dei quali si ottengono anche, inevitabilmente, prodotti non energetici»

Nella causa C‑44/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 27 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 24 gennaio 2019, nel procedimento

Repsol Petróleo SA

contro

Administración General del Estado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász (relatore), C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 marzo 2020,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Repsol Petróleo SA, inizialmente da F. Bonastre Capell e M. Muñoz Pérez e, successivamente, da F. Bonastre Capell e M. Linares Gil, abogados;

– per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

– per il governo ceco, da M. Smolek, O. Serdula e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da P. Arenas e A. Armenia, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Repsol Petróleo SA (in prosieguo: la «Repsol») e l’Administración General del Estado (Amministrazione generale dello Stato, Spagna) in merito alla decisione di quest’ultima di assoggettare ad accisa sugli oli minerali il consumo, a fini produttivi, degli oli minerali che la Repsol stessa ha prodotto, nei limiti in cui tale produzione ha generato prodotti residui diversi dai prodotti energetici.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 92/81/CEE

3 L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU 1992, L 316, pag. 12), era così formulato:

«Il consumo di oli minerali all’interno di uno stabilimento di produzione di oli minerali non è considerato come un fatto generatore dell’accisa fintantoché esso sia effettuato per i fini della produzione.

Tuttavia, detto consumo è considerato come un fatto generatore dell’accisa se esso è effettuato per fini non connessi con la produzione e, in particolare, per la propulsione di veicoli a motore».

La direttiva 2003/96

4 I considerando da 3 a 5 della direttiva 2003/96 così recitano:

«(3) Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l’elettricità, il gas naturale e il carbone.

(4) L’esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull’energia applicati dagli Stati membri potrebbe essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.

(5) La fissazione di livelli minimi comunitari di tassazione appropriati può consentire di ridurre le attuali differenze tra i livelli nazionali di tassazione».

5 L’articolo 1 della direttiva in parola stabilisce che:

«Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva».

6 Ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/96, l’articolo 2, paragrafo 1, della stessa elenca i prodotti che sono considerati «prodotti energetici».

7 Conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), primo trattino, della direttiva 2003/96, quest’ultima non si applica agli usi dei prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

8 L’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva così dispone:

«Il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato un fatto generatore d’imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all’interno dello stabilimento. Gli Stati membri possono anche considerare il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all’interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all’interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d’imposta. Qualora il consumo avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, questo è considerato un fatto generatore d’imposta, che comporta l’imposizione».

Diritto spagnolo

9 L’articolo 47 della Ley 38/1992 de Impuestos Especiales (legge 38/1992 sulle imposte speciali), del 28 dicembre 1992 (BOE n. 312, del 29 dicembre 1992, pag. 44305), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «LIE»), intitolato «Casi di esenzione», al paragrafo 1, lettera b), dispone quanto segue:

«Non sono soggette ad imposta le operazioni di autoconsumo che implicano:

(...)

b) l’impiego di oli minerali come combustibile nel processo di fabbricazione, in regime sospensivo, di oli minerali».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10 La Repsol, società di diritto spagnolo, opera, tra l’altro, nel settore della produzione di prodotti energetici nel processo di raffinazione di petrolio greggio. A parte i prodotti energetici, il processo di raffinazione genera altri prodotti che vengono venduti e utilizzati nell’industria chimica e parzialmente riutilizzati nel processo di produzione.

11 Il 2 aprile 2012, a seguito di un’ispezione effettuata nel 2011, l’amministrazione fiscale spagnola ha emesso un avviso di accertamento che imponeva alla Repsol di versare, per gli esercizi fiscali 2007 e 2008, l’accisa sugli oli minerali per gli oli minerali che tale impresa ha prodotto essa stessa e ha successivamente utilizzato nei propri impianti a fini produttivi, in quanto tale produzione ha generato prodotti residui diversi dai prodotti energetici quali, in particolare, zolfo e anidride carbonica.

12 Secondo l’amministrazione fiscale spagnola, questi autoconsumi non danno luogo all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali, prevista all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), della LIE, per la parte di tali autoconsumi da cui si ottengono prodotti non aventi la qualità di oli minerali.

13 Il 25...

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