Consiliul Concurenţei v Whiteland Import Export SRL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:47
Date21 January 2021
Docket NumberC-308/19
Celex Number62019CJ0308
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

21 gennaio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Sanzioni imposte dall’autorità nazionale garante della concorrenza – Termine di prescrizione – Atti interruttivi del termine di prescrizione – Normativa nazionale che esclude, dopo l’avvio di un’indagine, la possibilità che un atto successivo di repressione o di indagine possa interrompere il nuovo termine di prescrizione – Principio di interpretazione conforme – Regolamento (CE) n. 1/2003Articolo 25, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUEArticolo 101 TFUE – Principio di effettività»

Nella causa C‑308/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 14 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 15 aprile 2019, nel procedimento

Consiliul Concurenței

contro

Whiteland Import Export SRL,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, A. Kumin, T. von Danwitz e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Consiliul Concurenței, da B. Chirițoiu, C. Butacu, I. Dăsculțu e C. Pântea, in qualità di agenti;

– per la Whiteland Import Export SRL, da D. Schroeder, Rechtsanwalt;

– per il governo rumeno, inizialmente da C.‑R. Canțăr, O.‑C. Ichim e A. Rotăreanu, in seguito da E. Gane, O.‑C. Ichim e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;

– per il governo lussemburghese, inizialmente da T. Uri e C. Schiltz, in seguito da T. Uri, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Meessen e I. Rogalski, in qualità di agenti;

– per l’Autorità di vigilanza EFTA, da C. Simpson, I.O. Vilhjálmsdóttir e C. Zatschler, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 101 TFUE nonché dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Consiliul Concurenței (Autorità garante della concorrenza, Romania) e la Whiteland Import Export SRL (in prosieguo: la «Whiteland») in ordine alla decisione di infliggere a detta società un’ammenda per violazione delle norme in materia di concorrenza.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 prevede la possibilità per la Commissione europea di irrogare ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese per infrazione alle disposizioni del diritto in materia di concorrenza dell’Unione. Dal canto suo, l’articolo 24 di detto regolamento autorizza la Commissione a irrogare penalità di mora in particolare per costringere tali imprese e associazioni di imprese a porre fine alle infrazioni di tale natura.

4 L’articolo 25, paragrafi 1 e 3, del regolamento succitato prevede quanto segue:

«1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 23 e 24 sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti:

a) tre anni per le infrazioni alle disposizioni relative alla richiesta di informazioni o all’esecuzione di accertamenti;

b) cinque anni per le altre infrazioni.

(...)

3. La prescrizione riguardante l’imposizione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione o dell’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno un’impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all’infrazione. Gli atti interruttivi della prescrizione comprendono in particolare:

a) le domande scritte di informazioni formulate dalla Commissione o da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro;

b) i mandati scritti ad eseguire accertamenti rilasciati ai propri agenti dalla Commissione o da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro;

c) l’avvio di un procedimento da parte della Commissione o di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro;

d) la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione o da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro».

5 A norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità garanti della concorrenza responsabili dell’applicazione degli articoli [101 e 102 TFUE] in modo da garantire un’efficace conformità alle disposizioni del presente regolamento. Le misure necessarie per conferire a tali autorità il potere di applicare detti articoli sono adottate entro il 1° maggio 2004. Tra le autorità designate possono figurare le giurisdizioni nazionali».

Diritto rumeno

6 L’articolo 5, paragrafo 1, della Legea concurenței nr. 21/1996 (legge in materia di concorrenza n. 21/1996), del 10 aprile 1996 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 88, del 30 aprile 1996), nella versione precedente all’entrata in vigore dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2015 (decreto legge del governo n. 31/2015) (in prosieguo: la «legge in materia di concorrenza»), prevede quanto segue:

«Sono vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato rumeno o in una parte di esso, in particolare quelle consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali;

(…)».

7 Ai sensi dell’articolo 61 di tale legge:

«(1) Il diritto dell’Autorità garante della concorrenza di imporre sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto ai seguenti termini di prescrizione:

a) tre anni per le infrazioni di cui agli articoli 51 e 52;

b) cinque anni per le altre infrazioni previste dalla presente legge.

(2) Il termine di prescrizione per l’adozione di misure da parte all’Autorità garante della concorrenza decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione. In caso di infrazioni continue o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è terminato l’ultimo atto o comportamento anticoncorrenziale in questione».

8 L’articolo 62 di detta legge prevede quanto segue:

«(1) Qualsiasi azione intrapresa dall’Autorità garante della concorrenza ai fini dell’esame preliminare o dell’avvio di un’indagine in relazione a qualsiasi violazione della legge interrompe i termini di prescrizione previsti dall’articolo 61. L’interruzione della prescrizione ha effetto dal giorno in cui il provvedimento adottato dall’Autorità garante della concorrenza viene comunicato ad almeno un operatore economico o ad un’associazione di operatori economici che hanno partecipato all’infrazione.

(2) Le misure che possono essere adottate dall’Autorità garante della concorrenza e che interrompono il periodo di prescrizione sono principalmente le seguenti:

a) richieste scritte di informazioni;

b) la decisione del presidente dell’Autorità garante della concorrenza di avviare un’indagine;

c) l’avvio di un procedimento giudiziario.

(3) L’interruzione del termine di prescrizione si applica a tutti gli operatori economici o associazioni di operatori economici che hanno partecipato all’infrazione.

(4) In caso di interruzione del termine di prescrizione, un nuovo termine di prescrizione di analoga durata decorre dal giorno in cui l’Autorità garante della concorrenza ha adottato una delle misure di cui al paragrafo 2. La prescrizione opera al più tardi il giorno in cui scade un termine pari al doppio del termine di prescrizione applicabile all’infrazione in questione senza che l’Autorità garante della concorrenza abbia imposto una delle sanzioni previste dalla presente legge».

9 L’articolo 64 della legge in materia di concorrenza n. 21/1996, nella versione risultante dal decreto legge del governo n. 31/2015 (in prosieguo: la «legge modificata in materia di concorrenza»), che ha sostituito l’articolo 62 della legge in materia di concorrenza, prevede quanto segue:

«(1) Qualsiasi azione intrapresa dall’Autorità garante della concorrenza ai fini di un esame preliminare o per il perseguimento di una violazione di legge interrompe i termini di prescrizione previsti dall’articolo 63 [già articolo 61]. L’interruzione della prescrizione ha effetto dal giorno in cui il provvedimento adottato dall’Autorità garante della concorrenza viene comunicato ad almeno un operatore economico o ad un’associazione di operatori economici che hanno partecipato all’infrazione.

(2) Le misure che possono essere adottate dall’Autorità garante della concorrenza e che interrompono il termine di prescrizione sono principalmente le seguenti:

a) richieste scritte di informazioni;

b) la decisione del presidente dell’Autorità garante della concorrenza di avviare un’indagine;

c) l’esecuzione di ispezioni;

d) la comunicazione del rapporto d’indagine.

(3) L’interruzione del termine di prescrizione si applica a tutti gli operatori economici o associazioni di operatori economici che hanno partecipato all’infrazione.

(4) In caso di interruzione del termine di prescrizione, un nuovo termine di prescrizione di analoga durata decorre dal giorno in cui l’Autorità garante della concorrenza ha adottato una delle misure di cui al paragrafo 2. La prescrizione matura al più tardi il giorno in cui scade un termine pari al doppio del termine di prescrizione applicabile...

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