Criminal proceedings against IR.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:75
Date28 January 2021
Docket NumberC-649/19
Celex Number62019CJ0649
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

28 gennaio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 4 a 7 – Comunicazione dei diritti di cui agli allegati I e II – Decisione quadro 2002/584/GAI – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto di essere informato dell’accusa – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Persona arrestata in base ad un mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione»

Nella causa C‑649/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 20 agosto 2019, pervenuta in cancelleria il 3 settembre 2019, nel procedimento penale a carico di

IR,

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e T. Machovičová, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e E. Lankenau, in qualità di agenti;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, inizialmente da S. Grünheid, Y.G. Marinova, R. Troosters, successivamente da S. Grünheid e Y.G. Marinova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 4, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), nonché dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’articolo 8 e del modello di cui all’allegato della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584») e sulla validità di tale decisione.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale per reati connessi al traffico di sigarette promosso a carico di IR.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Decisione quadro 2002/584

3 I considerando 5, 6 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5) (...) Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. (...)

(6) Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(...)

(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella Carta (…), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione».

4 L’articolo 1 della suddetta decisione quadro dispone quanto segue:

«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5 L’articolo 8 di detta decisione quadro prevede quanto segue:

«1. Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al momento dell’adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee».

6 Nell’allegato della decisione quadro 2002/584 figura un modello che specifica le informazioni che devono essere fornite nel mandato d’arresto europeo.

Direttiva 2012/13

7 I considerando 3, 11, 14, 21, 27, 28 e 39 della direttiva 2012/13 sono così formulati:

«(3) L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

(...)

(11) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali [(GU 2009, C 295, pag. 1)] (la “tabella di marcia”). (...)

(...)

(14) La presente direttiva si riferisce alla misura B della tabella di marcia. Essa stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”,] come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nella presente direttiva il termine “accusa” è utilizzato per descrivere lo stesso concetto del termine “accusa” utilizzato nell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

(...)

(21) Nella presente direttiva i riferimenti alle persone indagate o imputate che sono arrestate o detenute si dovrebbero intendere riferiti alle situazioni in cui, nel corso di procedimenti penali, le persone indagate o imputate siano private della libertà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(...)

(27) Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.

(28) Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 11 February 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 February 2021
    ...(point 71). 38 Une conclusion différente ne me paraît pas pouvoir être tirée de l’arrêt du 28 janvier 2021, IR (Déclaration des droits) (C‑649/19, EU:C:2021:75), dans lequel la Cour s’est référée à l’arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Ly......
  • K contra Landkreis Gifhorn.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 March 2022
    ...el referido artículo 18 [véase, por analogía, la sentencia de 28 de enero de 2021, Spetsializirana prokuratura (Declaración de derechos), C‑649/19, EU:C:2021:75, apartado 74 y jurisprudencia 65 A tal efecto, dicho órgano jurisdiccional debe poder pronunciarse sobre cualquier elemento de hec......
  • IR v Spetsializirana prokuratura.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 June 2022
    ...a quelli della causa che ha dato origine alla sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (C‑649/19, 18 La Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale a carico di IR, accusato di partecipazione a u......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 20 May 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 May 2021
    ...vom 5. Juli 2016 (C‑614/14, EU:C:2016:514). 43 Vgl. u. a. Urteil vom 28. Januar 2021, Spetsializirana prokuratura (Erklärungen der Rechte) (C‑649/19, EU:C:2021:75, Rn. 34 und die dort angeführte 44 Vgl. z. B. Urteil vom 19 Oktober 1995, Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340). 45 Vgl. u. a. Ur......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 11 February 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 February 2021
    ...(point 71). 38 Une conclusion différente ne me paraît pas pouvoir être tirée de l’arrêt du 28 janvier 2021, IR (Déclaration des droits) (C‑649/19, EU:C:2021:75), dans lequel la Cour s’est référée à l’arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Ly......
  • K contra Landkreis Gifhorn.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 March 2022
    ...el referido artículo 18 [véase, por analogía, la sentencia de 28 de enero de 2021, Spetsializirana prokuratura (Declaración de derechos), C‑649/19, EU:C:2021:75, apartado 74 y jurisprudencia 65 A tal efecto, dicho órgano jurisdiccional debe poder pronunciarse sobre cualquier elemento de hec......
  • IR v Spetsializirana prokuratura.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 June 2022
    ...a quelli della causa che ha dato origine alla sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (C‑649/19, 18 La Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale a carico di IR, accusato di partecipazione a u......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 20 May 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 May 2021
    ...vom 5. Juli 2016 (C‑614/14, EU:C:2016:514). 43 Vgl. u. a. Urteil vom 28. Januar 2021, Spetsializirana prokuratura (Erklärungen der Rechte) (C‑649/19, EU:C:2021:75, Rn. 34 und die dort angeführte 44 Vgl. z. B. Urteil vom 19 Oktober 1995, Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340). 45 Vgl. u. a. Ur......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT