Criminal proceedings against Prokuratuur.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:152
Docket NumberC-746/18
Date02 March 2021
Celex Number62018CJ0746
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

2 marzo 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli 7, 8 e 11, nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa che prevede la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche – Accesso delle autorità nazionali ai dati conservati per finalità di indagine – Lotta contro la criminalità in generale – Autorizzazione concessa dal pubblico ministero – Utilizzazione dei dati nel quadro del processo penale come elementi di prova – Ammissibilità»

Nella causa C‑746/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione del 12 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 29 novembre 2018, nel procedimento penale contro

H.K.,

con l’intervento di:

Prokuratuur,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal e L. Bay Larsen, presidenti di sezione, T. von Danwitz (relatore), M. Safjan, K. Jürimäe, C. Lycourgos e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 ottobre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

– per H.K., da S. Reinsaar, vandeadvokaat;

– per il Prokuratuur, da T. Pern e M. Voogma, in qualità di agenti;

– per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

– per il governo danese, da J. Nymann‑Lindegren e M.S. Wolff, in qualità di agenti;

– per l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge e J. Quaney nonché da A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, barrister;

– per il governo francese, inizialmente da D. Dubois, D. Colas, E. de Moustier e A.‑L. Desjonquères, successivamente da D. Dubois, E. de Moustier e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti;

– per il governo lettone, inizialmente da V. Kalniņa e I. Kucina, successivamente da V. Soņeca e V. Kalniņa, in qualità di agenti;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e A. Pokoraczki, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, L. Medeiros e I. Oliveira, in qualità di agenti;

– per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;

– per il governo del Regno Unito, da S. Brandon e Z. Lavery, in qualità di agenti, assistiti da G. Facenna, QC, e da C. Knight, barrister;

– per la Commissione europea, inizialmente da H. Kranenborg, M. Wasmeier, P. Costa de Oliveira e K. Toomus, successivamente da H. Kranenborg, M. Wasmeier e E. Randvere, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11) (in prosieguo: la «direttiva 2002/58»), letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato a carico di H.K. per le imputazioni di furto, di uso della carta bancaria di un terzo e di violenza nei confronti di persone partecipanti ad un procedimento giudiziario.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 2 e 11 della direttiva 2002/58 enunciano quanto segue:

«(2) La presente direttiva mira a rispettare i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti in particolare dalla [Carta]. In particolare, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 di tale Carta.

(...)

(11) La presente direttiva, analogamente alla direttiva [95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31)], non affronta le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto [dell’Unione]. Lascia pertanto inalterato l’equilibrio esistente tra il diritto dei cittadini alla vita privata e la possibilità per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva, necessari per tutelare la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l’applicazione della legge penale. Di conseguenza, la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario, per ciascuno di tali scopi e conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950], come interpretata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tali misure devono essere appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una società democratica ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla precitata Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».

4 L’articolo 2 della direttiva 2002/58, intitolato «Definizioni», recita:

«Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva [95/46] e alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) [(GU 2002, L 108, pag. 33)].

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) “utente”: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

b) “dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

c) “dati relativi all’ubicazione”: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

d) “comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all’abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato;

(...)».

5 L’articolo 5 della direttiva 2002/58, intitolato «Riservatezza delle comunicazioni», recita:

«1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite [una] rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.

(...)

3. Gli Stati membri assicurano che l’archiviazione di informazioni oppure l’accesso a informazioni già archiviate nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l’abbonato o l’utente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva [95/46], tra l’altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio».

6 L’articolo 6 della direttiva 2002/58, dal titolo «Dati sul traffico», così dispone:

«1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica [di comunicazioni] o di un servizio [di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico] devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l’articolo 15, paragrafo 1.

2. I dati relativi al...

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