A.B. and Others v Krajowa Rada Sądownictwa and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:153
Date02 March 2021
Docket NumberC-824/18
Celex Number62018CJ0824
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

2 marzo 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Procedura di nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Nomina da parte del presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera emessa dal Consiglio nazionale della magistratura – Mancanza d’indipendenza di tale Consiglio – Mancanza di effettività del ricorso giurisdizionale esperibile avverso una simile delibera – Sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) che abroga la disposizione su cui si fonda la competenza del giudice del rinvio – Adozione di una normativa che dispone un non luogo ipso iure a provvedere in cause pendenti e che esclude per il futuro qualsiasi ricorso giurisdizionale in simili cause – Articolo 267 TFUE – Facoltà e/o obbligo per i giudici nazionali di procedere a un rinvio pregiudiziale e di mantenerlo – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Primato del diritto dell’Unione – Potere di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto dell’Unione»

Nella causa C‑824/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), con decisione del 21 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 2018, domanda integrata con decisione del 26 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2019, nel procedimento

A.B,

C.D.,

E.F,

G.H,

I.J.

contro

Krajowa Rada Sądownictwa,

con l’intervento di:

Prokurator Generalny,

Rzecznik Praw Obywatelskich,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal (relatrice), M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

– per A.B., da M. Dębska-Koniecek, adwokat;

– per C.D., da M. Bogdanowicz, radca prawny;

– per E.F., da M. Gajdus, adwokat;

– per I.J., da P. Strumiński, radca prawny;

– per la Krajowa Rada Sądownictwa, da L. Mazur, J. Dudzicz e D. Pawełczyk-Woicka, in qualità di agenti;

– per il Prokurator Generalny, da B. Górecka, R. Hernand, A. Reczka, S. Bańko e B. Marczak;

– per il Rzecznik Praw Obywatelskich, da A. Bodnar, M. Taborowski e P. Filipek;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, A. Grajewski, A. Dalkowska e S. Żyrek, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da H. Krämer, P.J.O. Van Nuffel, A. Stobiecka-Kuik e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 dicembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE, dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’articolo 20, dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo 47 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dell’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che contrappongono A.B., C.D., E.F., G.H. e I.J. alla Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS») in merito a delibere con le quali quest’ultima ha deciso di non proporre al presidente della Repubblica di Polonia (in prosieguo: il «presidente della Repubblica») la nomina degli interessati a posti di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) e di proporre la nomina di altri candidati a tali posti.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Trattati UE e FUE

3 L’articolo 2 TUE è così formulato:

«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

4 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE:

«In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.

Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione».

5 L’articolo 19, paragrafo 1, TUE dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».

6 A termini dell’articolo 267 TFUE:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull’interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

(...)».

Carta

7 Il titolo VI della Carta, denominato «Giustizia», comprende in particolare l’articolo 47, rubricato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», che dispone quanto segue:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (...)

(...)».

Direttiva 2000/78

8 L’articolo 1 della direttiva 2000/78 così dispone:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

9 L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1».

10 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva enuncia quanto segue:

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione (...)».

11 L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 così recita:

«Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative (...) finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva».

Diritto polacco

Costituzione

12 L’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione così dispone:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente e pubblicamente, senza eccessivo ritardo, da un tribunale competente, indipendente e imparziale».

13 L’articolo 60 della Costituzione così dispone:

«I cittadini polacchi che godono dei loro pieni diritti civili hanno il diritto di accedere, in condizioni di uguaglianza, alle funzioni pubbliche».

14 Ai sensi dell’articolo 179 della Costituzione, il presidente della Repubblica nomina i giudici, su proposta della KRS, a tempo indeterminato.

15 L’articolo 184 della Costituzione prevede che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) e gli organi giurisdizionali amministrativi siano competenti a controllare l’attività della pubblica amministrazione.

16 Ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione:

«La [KRS] è garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei...

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