European Commission v Kingdom of Spain.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62019CJ0658 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:138 |
| Date | 25 February 2021 |
| Docket Number | C-658/19 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
25 febbraio 2021 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2016/680 – Trattamento dei dati personali – Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna a pagare una somma forfettaria e una penalità»
Nella causa C‑658/19,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, proposto il 4 settembre 2019,
Commissione europea, rappresentata da D. Nardi, G. von Rintelen e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente,
convenuto,
sostenuto da:
Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,
interveniente,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e L.S. Rossi, giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede che la Corte voglia:
– dichiarare che, non avendo adottato, entro il 6 maggio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89), o, ad ogni modo, per non aver comunicato tali misure alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2016/680;
– infliggere a tale Stato membro, in forza dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il pagamento di una penalità di EUR 89 548,20 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, per l’inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva in parola;
– infliggere al predetto Stato membro, in forza di quanto disposto dall’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il pagamento di una somma forfettaria, basata su un importo giornaliero di EUR 21 321,00 moltiplicato per il numero di giorni trascorsi fra il giorno successivo alla scadenza del termine di trasposizione stabilito nella suddetta direttiva e il giorno in cui l’infrazione è stata regolarizzata o, in mancanza di regolarizzazione, il giorno della pronuncia della presente sentenza, a condizione che sia superata la somma forfettaria minima di EUR 5 290 000, e
– condannare il Regno di Spagna alle spese.
Contesto normativo
2 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2016/680:
«1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
2. Ai sensi della presente direttiva gli Stati membri:
a) tutelano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali; e
b) garantiscono che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità competenti all’interno dell’Unione, qualora tale scambio sia richiesto dal diritto dell’Unione o da quello dello Stato membro, non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prevedere garanzie più elevate di quelle in essa stabilite per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti».
3 L’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 maggio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 maggio 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può disporre che, in via eccezionale, qualora ciò comporti sforzi sproporzionati, i sistemi di trattamento automatizzato istituiti anteriormente al 6 maggio 2016 siano resi conformi all’articolo 25, paragrafo 1, entro il 6 maggio 2023.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, uno Stato membro può, in circostanze eccezionali, rendere un sistema di trattamento automatizzato di cui al paragrafo 2 del presente articolo conforme all’articolo 25, paragrafo 1, entro un termine specificato dopo il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, qualora ciò causi altrimenti gravi difficoltà per il funzionamento di tale particolare sistema di trattamento automatizzato. Lo Stato membro in questione comunica alla Commissione i motivi di tali gravi difficoltà e i motivi del termine specificato entro il quale rende tale particolare sistema di trattamento automatizzato conforme all’articolo 25, paragrafo 1. Il termine specificato non supera in ogni caso il 6 maggio 2026.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte
4 Non avendo ricevuto alcuna informazione da parte del Regno di Spagna in merito all’adozione e alla pubblicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2016/680 alla scadenza del termine per la trasposizione previsto all’articolo 63 di tale direttiva, vale a dire il 6 maggio 2018, la Commissione ha inviato a detto Stato membro, il 20 luglio 2018, una lettera di diffida.
5 Dalla risposta del Regno di Spagna del 26 settembre 2018 è emerso che, a tale data, non era ancora stata adottata alcuna misura di trasposizione. Il 25 gennaio 2019 la Commissione ha pertanto inviato allo Stato membro in parola un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni della direttiva 2016/680 entro un termine di due mesi dalla ricezione di detto parere.
6 Nella sua risposta al parere motivato del 27 marzo 2019, il Regno di Spagna ha indicato che il procedimento amministrativo per l’adozione delle misure di trasposizione della direttiva 2016/680 era in corso e doveva concludersi alla fine del mese di luglio 2019. Esso ha precisato che la procedura parlamentare doveva concludersi alla fine del mese di marzo 2020. Tale Stato membro indicava, peraltro, che il ritardo accumulato nella trasposizione derivava essenzialmente dal contesto politico particolare e dalla necessità di trasporre suddetta direttiva con una legge organica.
7 Ritenendo che il Regno di Spagna non avesse adottato le misure di trasposizione nazionali di tale direttiva né le avesse comunicate, il 4 settembre 2019 la Commissione ha proposto il presente ricorso.
8 Con decisione del presidente della Corte del 10 dicembre 2019, la Repubblica di Polonia è stata autorizzata a intervenire a sostegno del Regno di Spagna.
Sul ricorso
Sull’inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE
Argomenti delle parti
9 La Commissione ritiene che il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il 6 maggio 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2016/680 o, in ogni caso, non avendole comunicato tali disposizioni, sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 63 di tale direttiva.
10 La Commissione fa valere, inoltre, che, non avendo adottato un atto positivo di trasposizione, tale Stato membro è venuto meno ai suoi obblighi dal momento che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, quando una direttiva prevede espressamente come fa l’articolo 63 della direttiva 2016/680, che le disposizioni che la traspongono debbano contenere un riferimento a quest’ultima o essere corredate da un simile riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, sarebbe in ogni caso necessario adottare un atto positivo di trasposizione.
11 Peraltro, la Corte ha dichiarato, nella sentenza dell’8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE, Reti a banda larga) (C‑543/17, EU:C:2019:573), che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione informazioni chiare e precise e ad indicare senza ambiguità le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative mediante le quali ritengono di aver adempiuto i vari obblighi loro imposti da una direttiva.
12 Nel caso di specie, la Commissione ritiene che nessuno di tali obblighi sia stato rispettato dal Regno di Spagna.
13 Il Regno di Spagna non nega di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti di adottare e di comunicare le misure di attuazione della direttiva 2016/680.
14 Tuttavia, tale Stato membro espone che una serie di circostanze del tutto eccezionali ha ritardato le attività del governo e del parlamento nazionale in vista dell’adozione delle misure di trasposizione richieste, le...
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